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Ordinanza

Ordinanza n. 164/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, quanto al ricorso n. 212 del 2026: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100172), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 29/10/2025; - nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e/ comunque connessi; quanto al ricorso n. 213 del 2026: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100264), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 29/10/2025; - nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi; quanto al ricorso n. 215 del 2026: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100242 emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 29/10/2025; - nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi; quanto al ricorso n. 216 del 2026: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100286), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 29/10/2025; - nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi; quanto al ricorso n. 217 del 2026: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100245), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 29/10/2025; - nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e/ comunque connessi; quanto al ricorso n. 219 del 2026: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100251), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 29/10/2025; - nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e/ comunque connessi; quanto al ricorso n. 220 del 2026: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100284), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 29/10/2025; - nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e/ comunque connessi; quanto al ricorso n. 223 del 2026: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100206), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 29/10/2025; - nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e/ comunque connessi; quanto al ricorso n. 224 del 2026: -. del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100301, emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 04/11/2025; - nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e/ comunque connessi; quanto al ricorso n. 225 del 2026: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100265), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 29/10/2025; - nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e/ comunque connessi.

Giustizia amministrativa202600217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottati dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Sono stati proposti dieci ricorsi, successivamente riuniti per la connessione oggettiva e l'identità delle questioni di diritto, da cittadini stranieri contro il Ministero dell'Interno e l'U.T.G. - Prefettura di Prato. Ciascun ricorso è diretto all'annullamento, previa sospensione cautelare, di un provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottato e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato nell'ottobre o novembre 2025, nonché degli atti presupposti, conseguenziali o connessi. Il testo non espone i motivi di legittimità articolati nei ricorsi, ma dà conto della contestazione cautelare dei provvedimenti di revoca e della documentazione difensiva depositata dalle parti.

La decisione

Il TAR, nella fase cautelare e sulla base di una cognizione sommaria, ha ritenuto che dalla documentazione e dagli scritti difensivi non emergessero elementi idonei a far ipotizzare una definizione favorevole ai ricorrenti. Ha quindi escluso, allo stato, la sussistenza del fumus boni iuris e ha respinto le domande cautelari per mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 55 c.p.a. Il Collegio ha inoltre rilevato che è pendente presso l'INPS di Roma - San Giovanni un procedimento di verifica della regolarità della posizione contributiva della società Magliana Service S.r.l., avviato su istanza dell'ITL e trasmesso alla sede INPS il 12 gennaio 2026. Poiché l'esito di tale verifica potrebbe essere rilevante per la decisione di merito, ha ordinato all'Amministrazione resistente di depositarlo nei fascicoli di causa non appena disponibile e, ove possibile, in tempo utile per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La tutela cautelare presuppone la sussistenza dei requisiti cautelari; nel caso concreto il TAR ha escluso il fumus boni iuris e ha respinto le domande di sospensione.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare il giudice amministrativo deve valutare sommariamente la fondatezza della pretesa; qualora non emergano elementi idonei a prospettare una decisione favorevole al ricorrente, manca il fumus boni iuris necessario per la concessione della sospensione.
  • La pendenza di un procedimento amministrativo o di verifica presso un'altra amministrazione, il cui esito possa incidere sulla decisione della controversia, può giustificare l'ordine all'amministrazione resistente di depositarne gli sviluppi nel fascicolo processuale non appena disponibili e, ove possibile, prima della trattazione del merito.
  • La riunione di più ricorsi è giustificata dalla connessione oggettiva quando essi riguardano provvedimenti omogenei e identiche questioni di diritto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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