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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25794/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di conferma della condanna per il delitto previsto dall'art. 86 del d.P.R. 16/05/1960 n.570 (corruzione elettorale). MAZZARANO deduceva, ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. e) c.p.p., carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: a suo avviso non sussisteva prova, né diretta né indiziaria idonea, del pactum sceleris con PASTORE; la consegna di euro 500 sarebbe stata per spese (pulizia locali) e non corrispettivo; il silenzio del candidato non poteva essere assorbente. PASTORE proponeva due motivi: (i) violazione per erronea applicazione dell'art.86 (art.606 co.1 lett. b) c.p.p.), sostenendo assenza dell'accordo sul voto; (ii) art.606 co.1 lett. e) per illogicità della motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, dato che avrebbe agito per necessità di reperire occupazione per i figli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di MICHELE MAZZARANO, confermando la condanna e condannandolo alle spese processuali. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di EMILIO PASTORE, condannandolo alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende per l'evidente inammissibilità. La Corte ha ritenuto che le decisioni di merito avessero fondamento su una pluralità di indizi "gravi, precisi e concordanti" (registrazioni, dichiarazioni di sommarie informazioni, messa a disposizione di locali, dazione di euro 500) tali da poter fondare il convincimento sulla sussistenza dell'accordo; inoltre ha affermato che la propaganda elettorale e la messa a disposizione di strutture/attività per il comitato possono costituire, dal lato del beneficiario, la controprestazione illecita prevista dall'art.86. Sul diniego delle attenuanti generiche ha ritenuto che il giudizio del merito sia insindacabile in sede di legittimità, salvo vizi manifesti, e che la motivazione del rifiuto fosse adeguata (gravità del fatto, lesione di aspettative altrui, utilizzo della denuncia per ottenere pagamento).

Norme richiamate

  • d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 86

    La Corte ha interpretato che la controprestazione illecita di cui all'art.86 non richiede esclusivamente l'espressione effettiva del voto: anche attività di propaganda, procacciamento di voti e la messa a disposizione di locali/servizi per un comitato elettorale possono integrare la controprestazione dal lato del beneficiario

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Norma richiamata dai ricorrenti per dedurre carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse effettiva, non manifesta illogica e non contraddittoria

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    Richiamata nel ricorso di Pastore per contestare l'applicazione dell'art.86; la Corte l'ha reputata manifestamente infondata perché i giudici di merito avevano adeguatamente ricostruito l'accordo sulla base di indizi

  • codice penale, art. 133

    Riferito alla disciplina delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che la valutazione del giudice di merito su dette circostanze è fattuale e difficilmente sindacabile in cassazione salvo vizi di motivazione evidenti; il diniego è ritenuto adeguatamente motivato richiamando elementi ritenuti decisivi

  • codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per condannare il ricorrente inammissibile (Pastore) al pagamento delle spese del procedimento e a una somma alla Cassa delle Ammende, considerata l'evidente inammissibilità del ricorso

  • disposizioni di attuazione codice di procedura penale, art. 173

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato quale limite alla estensione del motivo di impugnazione, con osservazione che il ricorso di Pastore è stato riportato entro i limiti consentiti

Massime di principio

  • Per il reato di corruzione elettorale (art.86 d.P.R. 570/1960) non è sempre necessaria una prova diretta dell'accordo sul voto: una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti può fondare la condanna.
  • La messa a disposizione di locali, l'attività di propaganda e contributi economici collegati all'organizzazione elettorale possono costituire, dal lato del beneficiario, la controprestazione illecita prevista dall'art.86 anche in assenza di una manifestazione formale di scambio del voto.
  • Il silenzio o la mancata smentita dell'imputato in conversazioni registrate non bastano da soli a provare il pactum sceleris, ma possono acquisire valore se inseriti in un quadro probatorio complessivo coerente.
  • Le valutazioni di merito sulla gravità degli elementi indiziari e sull'opportunità di riconoscere o escludere le attenuanti generiche sono, in cassazione, sindacabili solo per vizio di motivazione evidente, contraddizione o manifesta illogicità; pertanto i ricorsi che si limitano a una rivalutazione degli elementi probatori sono spesso infondati.
  • Quando si impugna in Cassazione va indicato con precisione il vizio logico-giuridico della motivazione (puntuale incompatibilità o omissione), altrimenti il ricorso rischia il rigetto o l'inammissibilità e sanzioni ai sensi dell'art.616 c.p.p.
  • La presenza di più indizi anche se singolarmente deboli può acquisire valore probatorio se solo una ricostruzione complessiva risulta coerente; viceversa indizi isolati e contraddittori non sono idonei a fondare una condanna.

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