Cassazione Penale, Sentenza n. 23344/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio di documenti e caselle di posta elettronica in uso a dirigenti e dipendenti della CIN e della Moby, per acquisire elementi relativi a biglietti gratuiti o fortemente scontati. Gli indagati persone fisiche sono coinvolti per reati di falso, frode nelle pubbliche forniture e corruzione; l'ente (CIN) è indagato per l'illecito amministrativo di cui all'art. 24 d.lgs. 231/2001. Il ricorso deduceva, in sintesi, la natura esplorativa del decreto (soggetti non nominati/terzi), la mancanza di motivazione sulla pertinenza delle caselle di posta rispetto al reato dell'ente e l'assenza di collegamento tra la motivazione del sequestro (che verteva su falsi e corruzione) e l'illecito contestato all'ente (frode nelle pubbliche forniture).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata. Motivo principale: carenza motivazionale circa il fumus dell'illecito dell'ente (art. 24 d.lgs. 231/2001) e mancanza di spiegazione sulla pertinenza e strumentalità dei beni sequestrati rispetto alla finalità probatoria. La Corte ha richiamato il necessario esame sul nesso tra reato presupposto e responsabilità dell'ente (interesse/vantaggio per l'ente, ruolo dei soggetti ai sensi dell'art. 5, e modello di imputazione secondo artt. 6 e 7), nonché il principio di proporzionalità e l'onere di motivare perché non si potesse ottenere lo stesso risultato con mezzi meno invasivi. Il Tribunale dovrà riesaminare la vicenda applicando tali principi e verificando se e in quali limiti il sequestro probatorio sia legittimo.
Norme richiamate
d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, art. 24
L'ente è indagato per l'illecito previsto da tale norma; la Corte ha rilevato che il decreto e l'ordinanza non motivano la configurabilità del reato presupposto (frode nelle pubbliche forniture), né spiegano in che modo il fatto possa essere oggettivamente e soggettivamente imputabile all'ente.
d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, art. 5, art. 6 e art. 7
La Corte richiama l'esigenza di valutare il ruolo dei soggetti indicati dall'art. 5 (apicali e dipendenti) e di fondare la misura cautelare sul modello di imputazione pertinente (art. 6 per gli apicali, art. 7 per i dipendenti), con oneri probatori differenti a carico dell'accusa.
Art. 42 Cost.
Richiamato in relazione alla tutela della proprietà e alla necessità che la compressione dei diritti patrimoniali sia adeguatamente motivata e proporzionata.
Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Primo Protocollo, art. 1
Richiamato come parametro sovranazionale che impone adeguata motivazione delle ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità dei beni e bilanciamento proporzionale tra interferenza e finalità pubblicistica.
Sez. U., n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio deve esplicitare le ragioni probatorie e la proporzionalità della misura, anche quando si tratti del corpo del reato, e che la qualifica di 'cosa pertinente' richiede una descrizione concreta del reato e della finalità probatoria.
Massime di principio
- Quando è indagato un ente ex d.lgs. 231/2001 la motivazione del decreto cautelare deve descrivere la configurabilità concreta del reato presupposto e spiegare perché tale fatto è idoneo a fondare la responsabilità dell'ente (interesse o vantaggio, ruoli e modello di imputazione).
- Il sequestro probatorio su documenti e caselle postali richiede motivazione specifica sulla pertinenza e sulla non occasionale strumentalità dei dati rispetto alla finalità probatoria; senza ciò la misura è illegittima.
- La valutazione della strumentalità deve rispettare il principio di proporzionalità: il giudice deve considerare misure meno invasive e, ove possibile, modulare il sequestro per non comprometterne la funzionalità aziendale.
- Se si sequestrano dati di soggetti terzi o non indagati l'onere motivazionale del pubblico ministero e del giudice è particolarmente rigoroso e va dimostrato un collegamento funzionale non meramente occasionale con il reato.
- Nella fase cautelare è necessario distinguere chiaramente le esigenze probatorie relative ai reati contestati alle persone fisiche da quelle relative all'illecito amministrativo dell'ente, evitando motivazioni fondate su reati diversi da quelli imputati all'ente.
- Il provvedimento deve indicare concretamente quali tipi di documenti/informazioni si intendono acquisire (es. elenco biglietti, specifiche mail) e in che modo tali elementi contribuiscono a provare l'illecito contestato.
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