Cassazione Penale, Sentenza n. 45984/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra più sentenze irrevocabili a suo carico: 1) sentenza 25/02/2016 per art. 368 c.p.; 2) sentenza 09/12/2016 per artt. 640 e 641 c.p.; 3) sentenza 18/01/2019 per art. 648 c.p.; 4) sentenza 24/02/2022 per artt. 216, 223 l. fall. Il ricorrente ha sostenuto che tutti i reati sono riconducibili alla stessa insolvenza societaria (bancarotta/insolvenza fraudolenta/ricettazione) e che la calunnia contestata riguarda una falsa accusa collegata alla medesima vicenda (assegni emessi e non pagati). Ha inoltre dedotto contiguità temporale dei fatti essendo commessi nello stesso periodo.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata (che aveva respinto l'istanza ritenendo insufficiente la contiguità temporale e la diversità dei titoli di reato) perché il giudice dell'esecuzione non ha valutato la specifica allegazione del ricorrente sul collegamento concreto tra i reati (l'insolvenza della società) e non ha motivato in merito a quella deduzione. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio presso diverso collegio, con esplicito richiamo alla esigenza di valutare non solo gli indici astratti ma anche la riconducibilità concreta dei fatti al medesimo disegno criminoso, e ha richiamato l'obbligo di evitare la partecipazione del giudice che si era già pronunciato sull'istanza (Corte Cost. n. 183/2013).
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione
Consente al giudice dell'esecuzione di applicare la disciplina della continuazione tra più sentenze irrevocabili; presuppone la verifica dei criteri sostanziali previsti dall'art. 81 c.p. e la motivazione puntuale del giudice dell'esecuzione.
art. 81, comma 2, cod. pen.
chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge
Fissa il concetto sostanziale di reato continuato fondato sul 'medesimo disegno criminoso'; la sua applicazione richiede la valutazione di indicatori concreti per dimostrare la programmazione unitaria delle azioni.
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Giurisprudenza di legittimità che individua gli indici (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita) da valutare per riconoscere il medesimo disegno criminoso.
Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016 (D'Amico)
Afferma che l'onere di allegazione dell'esistenza del medesimo disegno criminoso grava sul soggetto che lo invoca (il condannato), ma richiede che le allegazioni siano specifiche e concreti; la mera contiguità cronologica o l'identità dei titoli di reato non è di per sé sufficiente.
Corte costituzionale, sentenza 3 luglio 2013, n. 183
Ha stabilito che, dopo annullamento con rinvio, non può partecipare al nuovo giudizio il giudice che aveva già pronunciato o concorso a pronunciarsi sull'ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione della continuazione; impone quindi diversa composizione del collegio nel giudizio di rinvio.
Massime di principio
- Per ottenere l'applicazione della continuazione in sede di esecuzione è necessario dimostrare il 'medesimo disegno criminoso' non solo con indici astratti ma con allegazioni e prove concrete che colleghino i fatti.
- Gli indicatori utili sono: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, nesso causale tra i fatti, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate; tuttavia nessun singolo indice è decisivo se non emerge un piano unitario programmato almeno nelle linee essenziali.
- L'onere di allegazione grava sul ricorrente: occorre proporre elementi specifici e documentali che mostrino la riconducibilità dei reati a un'unica vicenda (es. evidenze economico-contabili, corrispondenze, cronologia funzionale legata all'insolvenza).
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente sull'eventuale collegamento concreto; la mancata valutazione di tali deduzioni è motivo di annullamento e rinvio.
- In caso di annullamento con rinvio, il nuovo giudizio deve svolgersi con diversa composizione del collegio quando il precedente giudice si è già pronunciato sull'istanza di continuazione.
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