Ordinanza n. 12006/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DM emesso dal Ministro dell'Interno in data 25.01.2023 e notificato a mani il 16.02.2023 di diniego della cittadinanza K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2023, notificato il 16 febbraio 2023, con cui è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana. Dall'ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. La causa è stata trattata in una camera di consiglio istruttoria nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, per verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori esigenze istruttorie o di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha accertato che persiste l'interesse del ricorrente alla decisione, che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato ai sensi dell'art. 46 c.p.a. e che non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio. Non ha quindi deciso il merito del diniego di cittadinanza, ma ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
Il deposito del fascicolo del procedimento da parte dell'amministrazione è stato ritenuto effettuato come prescritto dalla norma.
art. 72-bis c.p.a.
Richiamato quale disposizione sul divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, nell'ambito della trattazione delle cause soggette a smaltimento dell'arretrato.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 72-bis c.p.a. in relazione al divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, prima della calendarizzazione della causa il giudice può verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.
- Quando l'interesse a ricorrere persiste, il fascicolo del procedimento amministrativo è stato depositato e non sussistono ulteriori esigenze istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il giudice può trasmettere il fascicolo al Presidente del tribunale per la fissazione dell'udienza di smaltimento, senza definire il giudizio nel merito.
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