Cassazione Penale, Sentenza n. 28337/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
In sede esecutiva il Tribunale di Bologna aveva respinto la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza di applicazione della pena su richiesta del Tribunale di Rimini, ritenendo che la seconda condanna fosse intervenuta oltre il termine quinquennale di cui all'art. 445 c.p.p. Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza deducendo la violazione degli artt. 168, comma 1, n. 1, c.p. e 666 c.p.p., sostenendo che la revoca era obbligatoria perché il nuovo delitto era stato commesso entro il quinquennio dall'irrevocabilità della prima sentenza, e che il momento rilevante è la commissione del nuovo reato, non la data di accertamento o irrevocabilità della sentenza successiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che la revoca della sospensione condizionale opera di diritto quando, nel termine di cinque anni per i delitti decorrente dall'irrevocabilità della prima sentenza, il condannato commette un nuovo delitto punito con pena detentiva. Poiché il nuovo reato era stato commesso entro tale termine, la successiva pronuncia di condanna, anche se intervenuta e divenuta irrevocabile dopo il quinquennio, non impediva la revoca. La Corte ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha direttamente revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n. 1, c.p.
La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, entro i termini di legge decorrenti dall'irrevocabilità del titolo, il condannato commette un nuovo delitto o una contravvenzione della stessa indole puniti con pena detentiva, oppure non adempie agli obblighi imposti.
art. 161, comma 1, n. 1, c.p.
È richiamato quale riferimento alla revoca obbligatoria per la commissione di un nuovo reato nel periodo rilevante.
art. 167 c.p.
Decorso inutilmente il termine senza cause di revoca, il reato si intende definitivamente estinto e la pena non è eseguita, restando fermi gli altri effetti penali.
art. 445 c.p.p.
Il giudice di merito aveva erroneamente ancorato a tale disposizione il decorso del termine per la revoca; la Corte chiarisce che il termine rilevante decorre dall'irrevocabilità della sentenza, ma la causa sostanziale di revoca è la commissione del nuovo reato nel quinquennio.
art. 666 c.p.p.
Disciplina il procedimento di esecuzione richiamato dal ricorrente per contestare il rigetto della richiesta di revoca.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena per commissione di un nuovo reato entro il termine di legge ha natura vincolata: il giudice dell'esecuzione non dispone di margini discrezionali se accerta il presupposto sostanziale previsto dalla norma.
- Ai fini della revoca obbligatoria del beneficio, il momento decisivo è la commissione del nuovo reato entro il termine quinquennale decorrente dall'irrevocabilità della prima sentenza; non rileva che la sentenza di condanna per il nuovo reato intervenga o divenga irrevocabile dopo la scadenza del termine.
- Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale ha natura dichiarativa e ricognitiva: gli effetti sostanziali della caducazione del beneficio si producono ope legis dal momento in cui si verifica la causa legale di revoca, indipendentemente dalla successiva pronuncia giudiziale.
- Se il nuovo reato è stato commesso nel termine utile e la relativa condanna è passata in giudicato, il giudice dell'esecuzione può revocare direttamente il beneficio senza ulteriori accertamenti di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27994/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27995/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27996/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27997/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27998/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27999/2026 del 24/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →