Cassazione Penale, Ordinanza n. 10326/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero non specifiche e mirassero a una nuova valutazione delle prove e dei fatti, senza evidenziare reali vizi di legge o di motivazione nella sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 7 aprile 2025, deducendo l'inosservanza della legge penale e delle norme processuali. In sostanza, ha contestato la conferma della responsabilità penale fondata su un compendio probatorio esclusivamente indiziario e ha lamentato l'assenza di un adeguato accertamento sulla natura del reato contestato. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano la mera riproposizione di doglianze già avanzate in appello, prive di specificità e dirette, in realtà, a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità.
Norme richiamate
Viene evocato implicitamente il vizio di inosservanza della legge penale e delle norme processuali, ma la Corte sottolinea che i motivi non erano articolati in modo ammissibile in sede di legittimità perché non specifici e finalizzati a una rivalutazione del merito.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È richiamato solo in via sostanziale il tema della valutazione del compendio probatorio indiziario, che resta rimessa al giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata; la mera riproduzione delle censure già formulate in appello non soddisfa il requisito di specificità.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del materiale probatorio né di una rilettura degli elementi di fatto, attività riservata in via esclusiva al giudice di merito.
- Quando la sentenza di merito abbia motivato in modo логicamente e giuridicamente corretto sulla convergenza degli indizi, le doglianze che mirano soltanto a sostituire una diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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