Cassazione Civile, Ordinanza n. 23739/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento catastale relativo alla rendita di un impianto eolico, presentato a seguito di Docfa nell'anno 2016. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la torre in acciaio dell'impianto, per le sue caratteristiche di solidità e ancoraggio al suolo, dovesse essere considerata una costruzione rilevante ai fini della stima diretta della rendita catastale. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, sostenendo che la torre dell'impianto eolico dovesse essere esclusa dal computo della rendita catastale; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., per mancata prova documentale dell'Ufficio a sostegno dell'accertamento; (3) violazione del R.D.L. n. 652/1939 e del D.P.R. n. 1142/1949, per non avere l'Ufficio applicato correttamente i criteri normativi di stima e per avere sovrastimato il valore della componente contestata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i tre motivi. Ha affermato che, nel regime applicabile dal 10 gennaio 2016, la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare va determinata considerando suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità del bene, ma escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. In questa prospettiva, la verifica decisiva non è solo l'ancoraggio al suolo o la stabilità materiale della torre, ma la sua effettiva funzionalità e integrazione nel processo produttivo di energia eolica, da accertarsi in concreto dal giudice di merito. Poiché la CTR non aveva compiuto tale accertamento, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Basilicata, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è richiamato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso
art. 1, comma 21, L. 208/2015
A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo
ha introdotto una regola di esclusione dalla stima diretta per i beni funzionali al processo produttivo, anche se strutturalmente connessi al suolo o alla costruzione
art. 2697 c.c.
è richiamato per sostenere l'assenza di prova da parte dell'Ufficio a supporto dell'accertamento
R.D.L. n. 652/1939, art. 4
si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo
definisce la nozione di immobile urbano e di costruzione stabile rilevante ai fini catastali
D.P.R. n. 1142/1949
è richiamato quale normativa di settore sulla determinazione della rendita catastale
art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28
edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale
conferma che la rilevanza catastale dipende anche dall'autonomia funzionale e reddituale del manufatto
art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44
norma di interpretazione autentica che aveva incluso nel computo della rendita le costruzioni stabili e gli elementi mobili necessari alle esigenze dell'attività industriale nel regime previgente
art. 1, comma 244, L. 190/2014
richiama le istruzioni della circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 per la determinazione della rendita degli immobili a destinazione speciale e particolare
Massime di principio
- Ai fini della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dopo il 10 gennaio 2016, occorre distinguere tra componenti strutturalmente connesse al bene che ne accrescono qualità e utilità e componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, che restano escluse dalla stima diretta.
- L'ancoraggio al suolo o la stabile incorporazione materiale di un manufatto non bastano, di per sé soli, a renderlo catastalmente rilevante: è decisiva la verifica della sua autonomia funzionale e della sua effettiva utilità reddituale fuori dallo specifico processo produttivo.
- Nei contenziosi relativi a impianti eolici, il giudice di merito deve accertare in concreto se la torre o altre strutture siano una componente essenziale e inscindibile dell'impianto produttivo oppure abbiano una funzione autonoma e indipendente rispetto alla produzione di energia.
- Quando la decisione di merito non verifica la funzionalità concreta del componente impiantistico rispetto al processo produttivo, la sentenza è viziata per non corretta applicazione della disciplina catastale vigente.
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