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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23588/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze (22/02/2022) per due profili principali: (1) la riqualificazione di uno dei capi come tentata estorsione aveva ridotto la pena e, conseguentemente, produceva l'intervenuta estinzione per prescrizione di tale reato (fatto del 6/11/2012) prima della pronuncia d'appello; la difesa ha calcolato il termine prescrizionale (6 anni e 8 mesi), gli aumenti per interruzione (1/4) e la sospensione processuale di 224 giorni, con maturazione della prescrizione il 16/10/2021; (2) la Corte d'appello avrebbe violato il divieto di reformatio in pejus valutando, in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa, le circostanze attenuanti generiche come "equivalenti" rispetto all'aggravante contestata per il reato di usura, determinando così un peggioramento del trattamento sanzionatorio rispetto al primo grado. Le censure sono state fondate, in particolare sul punto della prescrizione e sul principio consolidato che l'appello del solo imputato non può portare a un esito peggiorativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi. Ha dichiarato che il reato di tentata estorsione (capo b) ascritto ad entrambi gli imputati si era estinto per prescrizione in data anteriore alla sentenza d'appello e ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata su quel capo nei confronti di entrambi. Ha inoltre ritenuto violato il divieto di reformatio in pejus riguardo al capo a) relativo a Matteo Albergatore (bilanciamento tra circostanze eterogenee concorrenti) e ha annullato la sentenza limitatamente a quel punto con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio. Contestualmente ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità di Albergatore per il reato del capo a) nella parte non annullata.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    norma relativa ai motivi di cassazione richiesti; la Corte ha ritenuto fondate le eccezioni di violazione di legge e del procedimento connesse alla prescrizione e al divieto di reformatio in pejus

  • art. 597, comma 3 c.p.

    riferimento alla disciplina dell'estorsione; invocato nella ricostruzione dei motivi collegati alla riqualificazione in tentata estorsione

  • art. 56 c.p.

    norma sulla continuazione e sulle modifiche del trattamento sanzionatorio in caso di riqualificazione; utilizzata per spiegare la riduzione della pena conseguente alla riqualificazione in tentativo

  • art. 161 c.p.

    norma che regola l'arrotondamento del termine prescrizionale e l'aumento per interruzione; applicata nel calcolo del termine prescrizionale aumentato fino ad un quarto

  • art. 624, comma 2 c.p.p.

    norma richiamata per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per il reato non interessato dall'annullamento

  • art. 23, comma 8 D.L. n. 137/2020

    richiamata come base per il trattamento dei ricorsi con contraddittorio scritto (procedura seguita nel caso)

Massime di principio

  • Se la riqualificazione del reato in sede d'appello comporta una riduzione della pena tale da far maturare la prescrizione prima della pronuncia d'appello, la prescrizione deve essere rilevata e il reato dichiarato estinto, anche d'ufficio e indipendentemente dall'ammissibilità del ricorso.
  • Il calcolo della prescrizione richiede di considerare tutte le variazioni del termine (riduzioni per riqualificazione, aumenti per interruzione, arrotondamento per eccesso e sospensioni processuali) e di sommare eventuali periodi di sospensione specificamente documentati.
  • Il divieto di reformatio in pejus impedisce alla Corte d'appello, allorché sia stato proposto impugnazione dal solo imputato, di modificare il bilanciamento delle circostanze in modo da peggiorare il trattamento sanzionatorio rispetto al primo grado; un nuovo bilanciamento che si traduca in un peggioramento è motivo di annullamento.
  • Quando la Cassazione annulla solo una parte della motivazione (ad es. il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti) può disporre il rinvio per nuovo giudizio limitatamente a quel punto, mantenendo irrevocabili le parti della condanna non interessate dall'annullamento.
  • La pubblica accusa, se non ha gravato in appello, non autorizza l'appello del giudice d'appello a peggiorare la posizione dell'imputato; le corti devono rispettare la vocazione esclusivamente revisoria dell'appello proposto dal solo imputato.
  • In presenza di sospensioni collettive (es. astensione degli avvocati) va tenuto conto dei giorni effettivamente sospesi nel computo della prescrizione.

Testo integrale

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