Cassazione Penale, Ordinanza n. 16675/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il giudizio di appello con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., ottenendo la rideterminazione del trattamento sanzionatorio per un reato in materia di stupefacenti. Con il ricorso per cassazione ha però sostenuto che la Corte d'appello avrebbe dovuto escludere la rilevanza penale del fatto, assumendo che la sostanza fosse destinata al consumo personale e, quindi, non penalmente rilevante. La Corte di cassazione ha esaminato tale doglianza alla luce dei limiti di impugnabilità delle sentenze rese a seguito di concordato in appello, rilevando che il motivo investiva una questione rinunciata con l'accordo e, dunque, non deducibile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza emessa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono proponibili in cassazione soltanto censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo. Non è invece consentito dedurre questioni rinunciate, come la mancata valutazione di cause di non punibilità o, nel caso concreto, la pretesa destinazione della sostanza al consumo personale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Introduce il concordato in appello, consentendo alla Corte di appello di decidere in camera di consiglio quando le parti chiedono di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rinuncia agli altri; il potere dispositivo della parte produce effetti preclusivi anche nel giudizio di cassazione per le questioni rinunciate.
art. 129 c.p.p.
Le cause di proscioglimento ex art. 129 non devono essere valutate dal giudice di appello quando l'imputato abbia aderito al concordato e rinunciato ai motivi; la loro mancata considerazione non è deducibile in cassazione se la questione è stata oggetto di rinuncia.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 599-bis c.p.p.
Viene richiamato come fondamento del concordato in appello e della conseguente delimitazione dei motivi impugnabili.
art. 81 c.p.
Richiamato solo come norma di inquadramento del titolo di reato contestato insieme all'art. 73 d.P.R. 309/1990, senza specifica elaborazione interpretativa.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti per cui è stata determinata la pena; la sentenza non ne affronta il merito, ma il titolo di reato viene menzionato per descrivere la condanna oggetto di concordato.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello sono deducibili in cassazione solo vizi che incidono sulla validità dell'accordo processuale o sulla corrispondenza tra accordo e decisione; non possono invece essere riproposte questioni oggetto di rinuncia.
- La scelta dell'imputato di aderire al concordato in appello comporta una preclusione estesa anche al giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione, con effetti impeditivi sulla deduzione di motivi incompatibili con l'accordo.
- Nel giudizio definito ex art. 599-bis c.p.p. il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. quando le relative questioni siano state coperte dalla rinuncia ai motivi di appello.
- La deduzione in cassazione di una causa di non punibilità o dell'innocuità del fatto è inammissibile se la parte, aderendo al concordato, abbia rinunciato a far valere quel motivo in appello.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
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