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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27353/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione fra le condanne riportate in due sentenze: 1) Tribunale di Reggio Calabria n. 251/2018 (condanna per furto commesso il 7/11/2015: 3 anni e 600 euro) e 2) GIP Tribunale di Reggio Calabria n. 237/2018 (varie condanne, tra cui estorsione e reati connessi, con episodi tra il 2014 e il 2017: 10 anni e 1 mese e 12.000 euro). Il GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza ritenendo le due vicende eterogenee per oggettività giuridica (beni giuridici tutelati diversi), per il lasso temporale, per il carattere episodico del furto e per la presenza, nella seconda sentenza, di reati con finalità di agevolazione di cosche ('aggravante di cui all'art. 416-bis'), nonché per presunta diversità territoriale. Il ricorrente ha impugnato sostenendo errori di fatto e di diritto: alcune imputazioni erano errate (assoluzione per danneggiamento e lesioni; contestazione armi riferita ad altro soggetto), molti reati delle due sentenze sono invece contro il patrimonio, il periodo temporale è sovrapponibile, solo uno dei reati della seconda sentenza ha l'aggravante mafiosa (quindi non può essere estesa a tutte le condotte) e tutti i reati sono stati commessi in Reggio Calabria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendolo. Ha censurato la motivazione del giudice dell'esecuzione come contraddittoria, illogica e viziata: la valutazione della diversità dei beni giuridici era errata (molti reati sono contro il patrimonio), il lasso temporale non ostava alla continuazione poiché il furto rientra nel periodo delle violazioni della seconda sentenza, l'aggravante mafiosa riguarda un solo capo e non può essere estesa automaticamente a tutti i reati, e il territorio è lo stesso (Reggio Calabria). Ha inoltre rilevato la contraddizione rispetto al provvedimento favorevole emesso a favore del germano Sebastiano Musarella. Di conseguenza la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria per una rivalutazione dell'istanza in diversa persona fisica, come prescritto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013, lasciando al giudice di merito piena libertà di giudizio ma con motivazione priva di omissioni e illogicità.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in quanto disciplina il concorso di persone nel reato; utilizzato per descrivere il concorso di più soggetti nelle fattispecie contestate.

  • art. 624 cod. pen.

    Riferito al reato di furto oggetto della prima sentenza; la Corte osserva che si tratta di un reato contro il patrimonio.

  • art. 625 cod. pen.

    Norma sulle circostanze aggravanti del furto (citate nella prima sentenza), considerate dal giudice originario nella ricostruzione delle condotte.

  • art. 629 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai reati di violenza e minaccia (nell'elenco della seconda sentenza); indicativo della varietà delle fattispecie contestate.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma relativa alla rapina, inserita nell'elenco delle imputazioni della seconda sentenza; rilevante nella valutazione della natura dei reati.

  • legge n. 895 del 1967, artt. 2, 4, 7

    Normativa richiamata per reati specifici indicati nella seconda sentenza (si riferiscono a disposizioni speciali citate nel provvedimento di condanna).

  • art. 61, n. 2 cod. pen.

    Richiama una circostanza aggravante (comportamento in concorso o altro) utilizzata nella motivazione delle condanne; la Corte valuta la sua incidenza limitata a singoli capi.

  • art. 635 cod. pen.

    Norma sul danneggiamento; il ricorrente ha eccepito di essere stato assolto da tale reato, fatto che incide sulla corretta ricostruzione delle imputazioni.

  • art. 697 cod. pen.

    Richiamato fra le norme contestate nella seconda sentenza (presumibilmente relative a forme di molestia o abuso), citato nel quadro fattuale esaminato dal giudice.

  • legge n. 110 del 1975, art. 23, comma terzo

    Norma relativa alle armi; la presenza o meno di imputazioni per detenzione/porto di armi è rilevante nella valutazione dell'omogeneità delle condotte.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sul riciclaggio o reati patrimoniali collegati, richiamata nell'elenco delle fattispecie della seconda sentenza.

  • art. 81, comma secondo cod. pen.

    Richiamata in relazione alla recidiva o alla determinazione del trattamento sanzionatorio nelle condanne elencate.

  • art. 416-bis cod. pen., comma 1 (aggravante mafiosa)

    L'aggravante di cui all'art. 416-bis è stata valorizzata dal giudice dell'esecuzione come elemento ostativo alla continuazione; la Cassazione osserva che tale aggravante risultava accertata solo con riferimento a un capo della seconda sentenza e non poteva essere estesa automaticamente a tutte le condotte.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013

    Prevede che, in caso di annullamento con rinvio, il nuovo esame debba essere svolto da diverso giudice; la Cassazione ordina il rinvio in diversa persona fisica conforme a tale principio.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della continuazione tra più condanne è necessario valutare coerentemente l'identità o l'affinità dell'oggettività giuridica (beni tutelati) delle fattispecie; reati tutti contro il patrimonio favoriscono il riconoscimento della continuazione.
  • Il criterio temporale è centrale: la continuità è più probabile quando le condotte ricadono in un arco cronologico sovrapponibile o ravvicinato e dimostrano un comportamento unitario; la mera distanza temporale non è di per sé sufficiente a escluderla se esiste un collegamento di progetto criminoso.
  • L'esistenza di un'aggravante (es. finalità mafiosa ai sensi dell'art. 416-bis) applicata a singoli capi non deve essere estesa indifferenziatamente a tutte le condotte; il giudice deve esplicitare come l'aggravante incida sulla valutazione complessiva della continuità.
  • La coerenza territoriale (medesima area o contesti sovrapponibili) sostiene l'ipotesi di continuazione; la valorizzazione di presunte differenze territoriali richiede argomentazione concreta e non affermazioni generiche.
  • Il giudizio sulla continuazione richiede motivazione chiara, non contraddittoria e fondata su elementi univoci; ragionamenti manifestamente illogici o basati su dati non corrispondenti al contenuto delle sentenze favoriscono l'accoglimento del ricorso per vizio di motivazione.
  • In caso di annullamento della decisione di merito la Corte può disporre il rinvio per nuovo esame: per rispetto del principio di imparzialità e secondo la giurisprudenza costituzionale, il riesame deve essere affidato a diverso magistrato.

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