Sentenza del 12/06/2015 n. 2630 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
LISTA FALCIANI - Utilizzabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'utilizzabilità probatoria della cosiddetta Lista Falciani, contenente dati bancari acquisiti nell'ambito di vicende di provenienza illecita. La contestazione si fondava, in particolare, sulla violazione della privacy e sull'asserita illiceità dell'origine dei dati. È stato tuttavia ritenuto rilevante che l'Amministrazione finanziaria italiana avesse ricevuto la lista tramite l'autorità governativa francese, nell'ambito dello scambio di informazioni previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia del 5 ottobre 1989 e dalla Direttiva 77/799/CEE.
La decisione
La Lista Falciani è stata ritenuta utilizzabile come elemento probatorio, nonostante la sua provenienza illecita originaria. Secondo l'orientamento richiamato, l'interesse costituzionale alla corretta riscossione dei tributi prevale, in questo contesto, sull'interesse alla privacy dei soggetti sospettati di evasione. L'acquisizione da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana è stata considerata lecita, poiché avvenuta tramite cooperazione istituzionale con l'autorità francese. È richiamata, quale conferma, la sentenza della Cassazione n. 8605/2015.
Norme richiamate
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia del 5 ottobre 1989, art. 27
La norma è stata intesa come base giuridica per lo scambio di informazioni fiscali tra le autorità dei due Stati, rendendo legittima la trasmissione dei dati all'Amministrazione finanziaria italiana.
Direttiva 77/799/CEE, art. 2
La disposizione è stata richiamata quale fondamento della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni in materia fiscale tra gli Stati membri.
Cassazione, sentenza n. 8605/2015
La pronuncia è indicata come precedente conforme sull'utilizzabilità della Lista Falciani quale elemento probatorio, anche in presenza di una provenienza illecita originaria, quando l'Amministrazione nazionale l'abbia acquisita tramite canali istituzionali leciti.
Massime di principio
- L'origine illecita di un documento non determina automaticamente la sua inutilizzabilità nel procedimento tributario: occorre verificare anche le modalità con cui l'Amministrazione fiscale ne è entrata in possesso.
- I dati fiscali ricevuti tramite procedure ufficiali di cooperazione internazionale possono essere utilizzati, anche se la loro acquisizione originaria da parte di terzi è stata illecita.
- Nel bilanciamento tra tutela della privacy e interesse pubblico alla riscossione dei tributi, la giurisprudenza può attribuire prevalenza a quest'ultimo quando l'impiego dei dati sia funzionale all'accertamento dell'evasione e avvenga attraverso canali istituzionali.
- La contestazione dell'utilizzabilità di una prova deve concentrarsi non solo sulla provenienza del documento, ma anche sulla legittimità della trasmissione e dell'acquisizione da parte dell'autorità fiscale nazionale.
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