Cassazione Penale, Sentenza n. 1112/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame contro l'ordinanza del Gip di Salerno del 13/06/2022 che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari per il reato di tentata concussione continuata. Il ricorrente deduceva unicamente violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso in Cassazione e' stato dichiarato inammissibile perche' il ricorrente ha validamente rinunciato all'impugnazione con atto sottoscritto dal difensore procuratore speciale. In conseguenza della declaratoria di inammissibilita' il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non avendo documentato che la causa dell'inammissibilita' non fosse riconducibile alla sua volonta'.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 591, lett. d)
La rinuncia validamente formalizzata all'impugnazione comporta l'inammissibilita' del ricorso in Cassazione secondo la normativa processuale vigente
Corte Costituzionale, sent. n.186 del 7-13 giugno 2000
Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000
E' onere del ricorrente documentare che la causa dell'inammissibilita' non e' riconducibile alla propria volonta' per evitare sanzioni economiche; in mancanza puo' essere disposto il pagamento alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso)
Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244
Conferma che la rinuncia al gravame, se validamente effettuata, rende inammissibile il ricorso
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat)
Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 - 01
Giurisprudenza che legittima la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorrente non dimostra l'assenza di volonta' nella causa di inammissibilita'
Massime di principio
- La rinuncia formale e valida all'impugnazione determina l'inammissibilita' del ricorso in Cassazione: prima di rinunciare valutare attentamente le conseguenze processuali
- Se la rinuncia e' dovuta a cause non volontarie, il ricorrente deve documentarle tempestivamente per evitare la condanna alla Cassa delle ammende; l'assenza di documentazione porta normalmente alla sanzione economica
- La declaratoria di inammissibilita' per rinuncia comporta comunque la condanna alle spese processuali
- Nel contesto di misure cautelari, la rinuncia all'impugnazione non modifica automaticamente la validita' della misura cautelare originaria: le questioni sostanziali restano giudicate dai gradi precedenti
- Prima di proporre ricorso o di rinunciarvi e' opportuno consultare il difensore per valutare se sia possibile allegare elementi che giustifichino la non volontarieta' della rinuncia o alternative processuali per tutelare la posizione dell'interessato
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