Sentenza n. 257/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, della determinazione del Responsabile del SUAP n. 264 del 20.2.2025, notificata in uno con la nota prot. n. 2475 del 24.2.2025, con cui il Comune di Tagliacozzo ha disposto la revoca dell''autorizzazione n. 5 di Noleggio Con Conducente (NCC) in titolarità al Sig. Claudio Lattanzio; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi per quanto occorrer possa (i) la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 17037 del 3.12.2024, (ii) la nota di contestazione e diffida del 13.1.2025, (iii) i richiamati verbali della Polizia Locale e del Responsabile SUAP dell'8-10.10.2024, del 12.10.2024 e del 26.11.2024 e, in ogni caso, (iv) la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 28.2.2025, non notificata all''interessato, di presa d''atto della predetta determinazione di revoca dell''autorizzazione di NCC.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del Responsabile del SUAP che ha revocato un'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, unitamente agli atti presupposti e alla successiva presa d'atto della Giunta comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare NCC)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della propria autorizzazione NCC, deducendo, con un unico motivo articolato, la violazione degli artt. 2, 3 e 21-quinquies l. 241/1990, della l. 21/1992 e del regolamento comunale, il difetto di competenza, il difetto di istruttoria e motivazione, l'erroneità dei fatti e il travisamento dei presupposti, l'illogicità, l'irragionevolezza, la contraddittorietà, l'ingiustizia manifesta e la violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. La revoca era stata motivata dal Comune con il presunto mancato rispetto del vincolo di territorialità del servizio NCC e con la presunta inidoneità o inaccessibilità della rimessa. Il ricorrente ha sostenuto che la rimessa era giuridicamente disponibile, indicata nel titolo autorizzativo e nella visura camerale, utilizzata come sede operativa e già verificata dall'amministrazione; ha inoltre contestato l'assimilazione del servizio NCC al servizio taxi e l'utilizzo di dichiarazioni di esercenti circa la mancata visibilità del servizio nel centro urbano quale prova della violazione del vincolo territoriale. È stato altresì dedotto che la revoca era stata adottata dal Responsabile del SUAP, mentre il regolamento comunale attribuiva espressamente alla Giunta il potere di revoca, previa consultazione delle organizzazioni di categoria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. In via assorbente, ha rilevato il difetto di competenza del Responsabile del SUAP: l'art. 11 del regolamento comunale attribuisce alla Giunta il potere di revocare l'autorizzazione NCC mediante deliberazione e previa consultazione delle organizzazioni di categoria. Tale previsione riguarda la distribuzione legale del potere e non ha natura meramente organizzatoria. La successiva deliberazione della Giunta, limitata alla presa d'atto della determinazione dirigenziale, non ha costituito esercizio autonomo del potere e non ha potuto sanare il vizio, poiché la presa d'atto è una dichiarazione di scienza priva di effetti costitutivi. Il Collegio ha qualificato il vizio come difetto assoluto di attribuzione, comportante l'annullabilità dell'atto, senza necessità di ulteriori accertamenti sul merito. Il TAR ha comunque esaminato anche i profili sostanziali. Ha chiarito che il vincolo di territorialità previsto dalla l. 21/1992 per il servizio NCC non costituisce un limite spaziale all'esercizio dell'attività, ma un vincolo funzionale di collegamento con il Comune autorizzante, assicurato dalla disponibilità giuridica della rimessa nel territorio comunale, dall'inizio e dalla conclusione del servizio presso la rimessa o sede e dal divieto di stazionamento su suolo pubblico per procacciarsi clientela. La mancata presenza visibile del servizio nel centro urbano, la mancata conoscenza da parte di esercenti e l'assenza di stazionamento del veicolo non dimostrano quindi la violazione del vincolo, costituendo anzi conseguenze fisiologiche della disciplina dell'NCC, distinta da quella del taxi. Quanto alla rimessa, l'amministrazione non aveva accertato il mancato utilizzo della rimessa indicata nella licenza, che rappresenta il principale indice della violazione del vincolo territoriale, ma ne aveva contestato ex post l'idoneità, nonostante la disponibilità giuridica, l'indicazione nel titolo, l'utilizzo verificato nel tempo e la funzione di sede operativa. I rilievi sull'inidoneità o inaccessibilità erano generici e non costituivano, in ogni caso, una causa tipica di revoca, potendo eventualmente giustificare misure di adeguamento o regolarizzazione ove non fosse venuto meno un requisito essenziale dell'autorizzazione. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro per spese di giudizio, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 11 del Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente
Attribuisce alla Giunta comunale il potere di revocare l'autorizzazione NCC mediante deliberazione e previa consultazione delle organizzazioni di categoria; la previsione attiene alla distribuzione legale della competenza.
art. 8, comma 3, l. 21/1992
Collega il vincolo di territorialità alla disponibilità giuridica della rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione; il mancato utilizzo della rimessa indicata nel titolo costituisce indice sintomatico della violazione.
art. 11, comma 3, l. 21/1992
vieta espressamente la sosta su suolo pubblico per procurarsi il servizio
Conferma che il servizio NCC non si svolge su piazza e che l'assenza di stazionamento del veicolo nel centro urbano non prova la violazione del vincolo territoriale.
art. 11, comma 4, l. 21/1992
Prevede il collegamento territoriale attraverso l'inizio e il termine del servizio presso la rimessa o sede e consente la raccolta delle prenotazioni anche mediante strumenti tecnologici.
art. 3, comma 1, l. 21/1992
il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici
Distingue il servizio NCC dal servizio taxi e impedisce di considerare la mancata visibilità del servizio presso esercizi pubblici o vie cittadine come violazione degli obblighi di esercizio.
art. 18 del Regolamento comunale per l'attività di NCC
è fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi noleggio
Ribadisce il divieto di stazionamento su area pubblica per la ricerca dell'utenza.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente quale parametro della revoca, ma non specificamente applicato nella ratio decidendi, fondata principalmente sul difetto di competenza e sull'assenza dei presupposti sostanziali.
artt. 3, 41 e 97 Cost.
Richiamati tra i parametri costituzionali dedotti, senza autonoma applicazione nella motivazione decisiva.
Massime di principio
- Quando una fonte regolamentare comunale attribuisce espressamente a un determinato organo il potere di revocare un'autorizzazione, tale previsione riguarda la distribuzione legale della competenza e non può essere derogata mediante atti organizzativi o prassi interne.
- La successiva presa d'atto da parte dell'organo competente di un provvedimento adottato da un organo incompetente non sostituisce l'atto provvedimentale richiesto dalla legge o dal regolamento e non sana il difetto di competenza, se non contiene un autonomo ed effettivo esercizio del potere.
- Il vincolo di territorialità del servizio di noleggio con conducente non limita spazialmente i luoghi nei quali il servizio può essere svolto, ma richiede un collegamento funzionale con il Comune autorizzante, assicurato dalla disponibilità della rimessa, dall'inizio e dalla conclusione del servizio presso la rimessa o sede e dal divieto di stazionamento su suolo pubblico per procacciare utenza.
- La mancata visibilità di un servizio NCC nel centro urbano, la mancata conoscenza del servizio da parte degli esercenti e l'assenza di stazionamento del veicolo su area pubblica non dimostrano la violazione del vincolo territoriale, poiché tali elementi sono coerenti con la natura del NCC, che si rivolge a un'utenza specifica previa prenotazione e non si esercita su piazza.
- L'inidoneità della rimessa, ove non comporti la perdita di un requisito essenziale dell'autorizzazione, non costituisce di per sé causa tipica di revoca del titolo, potendo eventualmente giustificare misure di adeguamento o regolarizzazione. Il mancato utilizzo della rimessa indicata nel titolo, invece, può costituire indice sintomatico della violazione del vincolo territoriale.
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