Regolamento (UE) 2018/648
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/648 del Consiglio, del 26 aprile 2018, che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011, che disciplina misure restrittive nei confronti di soggetti legati alla situazione in Afghanistan. L’aggiornamento recepisce una modifica intervenuta il 10 aprile 2018 a livello ONU riguardo ai dati di una persona designata. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 aggiornando i dati identificativi di una persona soggetta a misure restrittive in relazione alla situazione in Afghanistan.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, in via materiale, alle misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 753/2011 nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità connessi alla situazione in Afghanistan. L’intervento normativo riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’elenco contenuto nell’allegato I, sostituendo la voce relativa a Mohammed Omar Ghulam Nabi con informazioni identitarie e descrittive aggiornate. Non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma incide sull’elenco dei soggetti già designati.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/648 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive per l’Afghanistan
Il regolamento interviene sul regime di misure restrittive già previsto dal regolamento (UE) n. 753/2011, limitandosi ad aggiornare i dati di una persona iscritta nell’elenco dell’allegato I. Il provvedimento dà attuazione a un aggiornamento disposto in sede ONU dal comitato istituito dalla risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che il Consiglio dell’Unione europea aveva adottato il regolamento (UE) n. 753/2011 il 1° agosto 2011 per disciplinare misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in relazione alla situazione in Afghanistan. Il 10 aprile 2018 il comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni riguardanti una persona già soggetta a misure restrittive; per coerenza con tale aggiornamento, l’Unione modifica l’elenco corrispondente.
Ambito dell’intervento normativo
Il regolamento non istituisce nuove misure sostanziali, ma opera esclusivamente sul piano dell’aggiornamento dell’elenco dei soggetti designati. L’effetto pratico riguarda la voce relativa a Mohammed Omar Ghulam Nabi, per la quale sono sostituiti i dati identificativi e descrittivi contenuti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011.
Contenuto della modifica dell’allegato
L’allegato del regolamento di esecuzione sostituisce integralmente la voce n. 83 relativa a Mohammed Omar Ghulam Nabi. La scheda aggiornata riporta, tra l’altro:
- il titolo di "Mullah";
- i motivi dell’inserimento nell’elenco, indicati come guida dei fedeli ("Amir ul-Mumineen"), Afghanistan;
- differenti dati di nascita, con indicazioni alternative (intorno al 1966; 1960; 1953);
- i luoghi di nascita alternativi (villaggio di Naw Deh, distretto di Deh Rawud, provincia di Uruzgan; distretto di Maiwand, provincia di Kandahar);
- la cittadinanza afgana;
- la data della designazione ONU: 12.4.2000;
- ulteriori informazioni biografiche e di contesto, tra cui il nome del padre, il soprannome, la menomazione all’occhio sinistro, il vincolo di parentela con Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada, la presunta collocazione nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan, l’appartenenza alla tribù degli Hotak, l’esito del riesame ai sensi dell’UNSCR 1822 (2008) del 27 luglio 2010 e la notizia secondo cui sarebbe deceduto nell’aprile 2013. Viene inoltre riportato un link all’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU e una sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco, che lo qualifica come comandante supremo del movimento talibano e richiama il suo sostegno a Osama bin Laden e ad Al-Qaida prima dell’11 settembre 2001, nonché la sua leadership nella lotta contro il governo afgano e gli alleati dal 2001.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale. Ciò assicura l’immediato aggiornamento operativo degli elenchi sanzionatori nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco soggetti designati
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella sostituzione della voce relativa a Mohammed Omar Ghulam Nabi, con aggiornamento di titolo, motivi dell’inserimento, dati di nascita e luogo di nascita, cittadinanza, data della designazione ONU, ulteriori informazioni e link all’avviso INTERPOL-Consiglio di sicurezza ONU.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È altresì precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Riferimento all’aggiornamento ONU
Nei considerando si richiama che il 10 aprile 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito ai sensi del paragrafo 30 della risoluzione 1988 (2011), ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive. Tale aggiornamento costituisce il presupposto della modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011.
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