Regolamento (UE) 2018/967
Regolamento delegato (UE) 2018/967 della Commissione, del 26 aprile 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini di pagamento e il tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) n. 907/2014 per disciplinare in modo specifico le conseguenze finanziarie del mancato rispetto dei termini di pagamento nel FEASR e per chiarire il tasso di cambio da applicare in alcune ipotesi di dichiarazione di spesa. Introduce un nuovo articolo 5 bis, con una soglia di tolleranza del 5% e riduzioni percentuali progressive per i pagamenti tardivi, nonché regole correttive in caso di giustificazioni fondate o condizioni di gestione particolari. Precisa inoltre il criterio valutario per le operazioni prive di un fatto generatore fissato dalla normativa settoriale agricola.
Modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 in materia di ritardi nei termini di pagamento dei fondi agricoli e di tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e agli organismi pagatori nell'ambito della gestione finanziaria della PAC, con particolare riguardo al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Incide sui pagamenti effettuati oltre i termini previsti dall'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sulle dichiarazioni di spesa e sui rimborsi trimestrali FEASR, nonché sulle operazioni in valuta degli Stati membri non appartenenti alla zona euro. Per il FEASR, le nuove regole sui termini di pagamento si applicano a partire dall'anno di domanda 2019; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 su termini di pagamento e tassi di cambio
Il regolamento delegato (UE) 2018/967 della Commissione modifica il quadro applicativo del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 in due ambiti: la gestione finanziaria dei pagamenti tardivi nel FEASR e la determinazione del tasso di cambio per talune dichiarazioni di spesa. La logica dell'intervento è quella di assicurare proporzionalità nel trattamento dei ritardi di pagamento e coerenza tecnica nelle conversioni valutarie, in un contesto collegato al regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento e monitoraggio della politica agricola comune.
Ambito e contesto normativo
Il provvedimento si innesta sull'articolo 40 e sull'articolo 106, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e richiama, tra gli altri, l'articolo 75, paragrafo 1, relativo ai termini di pagamento dei beneficiari nel sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Per il FEASR, i termini di pagamento richiamati dal regolamento diventano applicabili dall'anno di domanda 2019; fino ad allora, la Commissione ritiene opportuno introdurre regole specifiche per i pagamenti tardivi e per la relativa incidenza sul finanziamento unionale.
Disciplina dei pagamenti tardivi nel FEASR
Il nuovo articolo 5 bis del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 stabilisce che, per il FEASR, le spese effettuate oltre il termine di pagamento possono restare ammissibili al finanziamento dell'Unione, ma solo alle condizioni e con le limitazioni previste nei paragrafi successivi. Se l'ammontare dei pagamenti tardivi non supera il 5% delle spese pagate nel rispetto del termine, non si applica alcuna riduzione dei pagamenti intermedi.
Quando la soglia del 5% viene superata, tutte le spese ulteriori pagate in ritardo sono soggette a riduzione secondo una griglia temporale legata ai periodi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014:
- 25% per le spese effettuate tra il 1° luglio e il 15 ottobre dell'anno in cui scadeva il termine di pagamento;
- 60% per le spese effettuate tra il 16 ottobre e il 31 dicembre dello stesso anno;
- 100% per le spese effettuate dopo il 31 dicembre dell'anno di scadenza.
Il regolamento introduce inoltre una correzione del margine residuo: se la soglia del 5% non è stata interamente utilizzata entro il 31 dicembre dell'esercizio N+1 e la quota residua supera il 2%, tale residuo viene ridotto al 2%.
Deroghe, condizioni particolari e controlli
La Commissione può discostarsi dalle fasce temporali e dai tassi di riduzione ordinari quando ricorrano condizioni di gestione particolari per determinate misure oppure quando gli Stati membri forniscano giustificazioni fondate. In tali casi, possono essere applicati periodi diversi o riduzioni inferiori, fino ad arrivare a nessuna riduzione.
Il controllo del rispetto dei termini di pagamento viene effettuato una volta per ciascun esercizio di bilancio sulle spese effettuate fino al 15 ottobre. Gli eventuali superamenti incidono sulla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, senza pregiudicare una successiva decisione di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 del medesimo regolamento.
Tasso di cambio per operazioni senza fatto generatore
Il regolamento aggiunge all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 una precisazione per le operazioni per le quali la normativa agricola settoriale non ha individuato un fatto generatore. In tali casi, il tasso di cambio applicabile è il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima dell'ultimo mese del periodo cui si riferisce la spesa o l'entrata con destinazione specifica.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essendo un regolamento dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del titolo dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 907/2014
Il titolo dell'articolo 5 viene sostituito per riferirsi espressamente all'inosservanza del termine ultimo di pagamento per quanto riguarda il FEAGA.
Nuovo articolo 5 bis sul FEASR e i pagamenti tardivi
Per il FEASR, le spese effettuate oltre il termine di pagamento sono ammissibili al finanziamento unionale alle condizioni previste dai paragrafi da 2 a 6. Se le spese pagate in ritardo rappresentano fino al 5% delle spese pagate nel rispetto del termine, non si applica alcuna riduzione dei pagamenti intermedi. Oltre tale soglia, le spese eccedenti sono ridotte del 25% per il periodo 1° luglio-15 ottobre, del 60% per il periodo 16 ottobre-31 dicembre e del 100% se effettuate dopo il 31 dicembre dell'anno in cui scadeva il termine di pagamento.
Soglia residua e correzioni per casi particolari
Se il margine del 5% non è interamente utilizzato entro il 31 dicembre dell'esercizio N+1 e la parte residua supera il 2%, tale parte residua è ridotta al 2%. In presenza di condizioni di gestione particolari per talune misure o di giustificazioni fondate fornite dagli Stati membri, la Commissione può applicare periodi diversi o tassi di riduzione inferiori o nulli.
Controllo dei termini e liquidazione dei conti
Il controllo del rispetto del termine di pagamento è effettuato una volta per ciascun esercizio di bilancio sulle spese sostenute fino al 15 ottobre. Gli eventuali superamenti sono considerati in sede di decisione sulla liquidazione dei conti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, fatti salvi gli esiti di una successiva verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 dello stesso regolamento.
Tasso di cambio per operazioni senza fatto generatore settoriale
Per le operazioni per le quali la normativa agricola settoriale non ha fissato un fatto generatore, il tasso di cambio applicabile è il penultimo tasso di cambio fissato dalla BCE prima dell'ultimo mese del periodo per il quale è dichiarata la spesa o l'entrata con destinazione specifica.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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