Regolamento (UE) 2018/647
Regolamento (UE) 2018/647 del Consiglio, del 26 aprile 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio UE verso il Myanmar/Birmania in risposta alle gravi violazioni dei diritti umani e alla repressione interna attribuite alle forze armate e alla polizia di frontiera. Introduce nuovi divieti su beni e tecnologie a duplice uso destinati a usi militari, su apparecchiature e software per il controllo/intercettazione delle comunicazioni e su servizi, finanziamenti e assistenza collegati. Rafforza inoltre il regime di congelamento dei fondi nei confronti delle persone e degli enti elencati nell’allegato IV, prevedendo eccezioni limitate, obblighi di cooperazione e garanzie procedurali.
Modifica il regolamento (UE) n. 401/2013 rafforzando le misure restrittive dell’UE nei confronti del Myanmar/Birmania, in particolare su esportazioni di beni dual use, strumenti di sorveglianza delle comunicazioni e congelamento dei fondi di soggetti designati.
Ambito di applicazione
Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi dell’Unione e di paesi terzi coinvolti in operazioni con il Myanmar/Birmania, con particolare riguardo a esportatori, fornitori di assistenza tecnica, intermediari, finanziatori e operatori finanziari. Copre le vendite, forniture, trasferimenti ed esportazioni verso il Myanmar/Birmania o per uso nel Myanmar/Birmania di beni e tecnologie a duplice uso, attrezzature/software di sorveglianza e servizi connessi, nonché il congelamento di fondi e risorse economiche di persone ed entità inserite nell’allegato IV. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento contiene deroghe limitate per finalità umanitarie, protettive, diplomatiche, di difesa personale temporanea e per determinate situazioni giuridiche o contrattuali pregresse.
Misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania
Il regolamento (UE) 2018/647 modifica il regolamento (UE) n. 401/2013 per recepire nell’ordinamento dell’Unione ulteriori misure restrittive decise dal Consiglio nei confronti del Myanmar/Birmania. Il contesto politico richiamato nei considerando è quello delle gravi, sistematiche e diffuse violazioni dei diritti umani attribuite all’esercito e alle forze di sicurezza, nonché delle difficoltà frapposte all’assistenza umanitaria e alle indagini indipendenti.
Finalità e coordinamento con la PESC
Il regolamento si inserisce nel sistema di attuazione a livello UE della decisione PESC 2013/184 e, in particolare, della decisione (PESC) 2018/655. Il legislatore dell’Unione evidenzia la necessità di un intervento normativo europeo per assicurare applicazione uniforme delle restrizioni da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
Ambito soggettivo e definizioni
L’articolo 1 sostituisce numerose definizioni del regolamento base, con particolare rilievo per i concetti di "richiesta", "contratto o transazione", "fondi", "risorse economiche", "congelamento di fondi", "congelamento di risorse economiche", "assistenza tecnica", "servizi di intermediazione", "importazione", "esportazione" ed "esportatore". Le definizioni sono formulate in modo ampio per coprire sia operazioni contrattuali sia attività accessorie, comprese garanzie, controgaranzie e richieste di riconoscimento o esecuzione di decisioni giudiziarie o arbitrali.
Divieti su beni e tecnologie a duplice uso
Con il nuovo articolo 3 bis, è vietata la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretti o indiretti, di beni e tecnologie a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 verso persone, entità o organismi del Myanmar/Birmania o per l’uso nel Paese, se tali beni possono essere destinati, anche solo in parte, a un uso militare, a un utente finale militare o alla polizia di frontiera. Se l’utente finale è l’esercito del Myanmar/Birmania, tutti i beni o le tecnologie a duplice uso forniti si presumono destinati a uso militare.
Sono altresì vietati:
- assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi connessi ai beni e tecnologie di cui sopra;
- finanziamenti e assistenza finanziaria, inclusi sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione.
Il paragrafo 5 tutela l’esecuzione dei contratti conclusi prima del 27 aprile 2018 e dei contratti accessori necessari alla loro esecuzione. Il paragrafo 6 esclude dall’ambito del divieto l’abbigliamento protettivo temporaneamente esportato da personale ONU, UE, Stati membri, media e operatori umanitari o dello sviluppo, per uso personale esclusivo.
Regime autorizzatorio per i beni dual use
L’articolo 3 bis, paragrafo 2, impone alle autorità competenti di negare l’autorizzazione quando vi siano fondati motivi per ritenere che il destinatario finale possa essere l’esercito o la polizia di frontiera, o che i beni siano destinati a uso militare. L’esportatore deve fornire tutte le informazioni pertinenti richieste a supporto dell’istanza.
Controllo delle telecomunicazioni e divieto di repressione interna
Gli articoli 3 ter e 3 quater introducono una disciplina specifica per le apparecchiature, tecnologie e software elencati nell’allegato III, dedicati principalmente al controllo o all’intercettazione delle comunicazioni Internet o telefoniche. La loro vendita, fornitura, trasferimento o esportazione verso il Myanmar/Birmania richiede un’autorizzazione preventiva; l’autorizzazione deve essere negata se vi sono fondati motivi per ritenere che tali strumenti saranno usati per la repressione interna da parte del governo, di enti pubblici, imprese o agenzie del Myanmar/Birmania o di soggetti che agiscano per loro conto.
Inoltre, senza previa autorizzazione, è vietato:
- fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione collegati a tali beni e software;
- fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi agli stessi;
- fornire servizi di controllo o intercettazione delle telecomunicazioni o delle comunicazioni Internet alle autorità del Myanmar/Birmania o a soggetti che agiscano per loro conto o a loro beneficio.
Ai fini dell’articolo 3 quater, il regolamento chiarisce che per controllo o intercettazione si intendono servizi che consentono l’accesso ai dati delle telecomunicazioni e delle chiamate in entrata e in uscita, nonché la loro estrazione, decodifica, registrazione, trattamento, analisi o archiviazione.
Deroghe umanitarie, protettive e di sminamento
L’articolo 4, paragrafo 1, consente alle autorità competenti di autorizzare in deroga ai divieti alcune operazioni relative ad attrezzature potenzialmente idonee alla repressione interna o a beni dual use quando siano destinate esclusivamente:
- a uso umanitario o protettivo;
- a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite o dell’Unione europea;
- a operazioni di gestione delle crisi dell’UE o dell’ONU;
- al materiale per lo sminamento e alle attrezzature impiegate nelle operazioni di sminamento;
- ai relativi finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica.
Congelamento dei fondi e delle risorse economiche
Il nuovo articolo 4 bis prevede il congelamento di tutti i fondi e delle risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone, entità o organismi inclusi nell’allegato IV, nonché il divieto di metterli a disposizione, direttamente o indirettamente. L’allegato IV comprende:
- persone fisiche delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e della polizia di frontiera responsabili di gravi violazioni dei diritti umani;
- persone fisiche delle stesse forze responsabili di ostacolare l’assistenza umanitaria ai civili bisognosi;
- persone fisiche responsabili di ostacolare indagini indipendenti su presunte gravi violazioni o abusi;
- persone ed entità associate a tali soggetti.
L’allegato deve indicare i motivi dell’inserimento e, ove disponibili, le informazioni identificative necessarie.
Deroghe al congelamento, decisioni giudiziarie e pagamenti correnti
Gli articoli 4 ter, 4 quater e 4 quinquies disciplinano deroghe puntuali al congelamento. Le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati quando essi servano per:
- soddisfare esigenze di base del soggetto inserito in elenco e dei familiari a carico, comprese spese per alimenti, affitto o mutuo, medicinali, cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze;
- pagare onorari ragionevoli o rimborsi spese per servizi legali;
- sostenere spese di ordinaria gestione o custodia dei fondi;
- coprire spese straordinarie, previa comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione almeno due settimane prima;
- effettuare pagamenti verso o da conti di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali immuni, se destinati a scopi ufficiali.
È inoltre possibile autorizzare lo svincolo di fondi per dare esecuzione a decisioni arbitrali, giudiziarie o amministrative emesse prima o dopo l’inserimento in elenco, a condizione che il credito non avvantaggi un soggetto designato e che il riconoscimento non sia contrario all’ordine pubblico. Ulteriori previsioni consentono l’accredito di somme sui conti congelati, purché esse rimangano congelate, e l’accredito di interessi, altri profitti e pagamenti dovuti in forza di contratti, accordi o decisioni preesistenti.
Obblighi di informazione e cooperazione
L’articolo 4 sexies impone a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di fornire immediatamente alle autorità competenti e alla Commissione tutte le informazioni utili per il rispetto del regolamento, incluse quelle sui conti e sugli importi congelati, e di collaborare con le autorità alla verifica. Le informazioni ottenute sono utilizzabili solo per le finalità per cui sono state fornite o ricevute.
L’articolo 6 rafforza la cooperazione tra Commissione e Stati membri, imponendo scambio reciproco di informazioni sulle misure adottate, sui fondi congelati, sulle autorizzazioni rilasciate e sui problemi di applicazione, incluse le sentenze dei giudici nazionali.
Responsabilità, elusione e tutela dei diritti
L’articolo 4 septies esclude la responsabilità di chi congela fondi o rifiuta di renderli disponibili in buona fede, salvo negligenza, e di chi agisce senza sapere né avere ragionevoli motivi per sospettare una violazione. L’articolo 4 octies vieta qualsiasi partecipazione consapevole e deliberata ad attività di elusione delle misure restrittive.
L’articolo 4 nonies stabilisce che non sorge alcun diritto, anche risarcitorio o assimilato, in relazione a contratti o transazioni colpiti dalle misure se la domanda proviene da soggetti dell’allegato IV o da chi agisce per loro conto; l’onere di provare la liceità dell’esercizio del diritto grava sul richiedente. Resta salvo il controllo giurisdizionale sull’inadempimento contrattuale ai sensi del regolamento.
Designazione dei soggetti e revisione periodica
Con l’articolo 4 decies, il Consiglio conserva il potere di modificare l’allegato IV. La persona o l’entità designata deve essere informata della decisione e dei motivi, direttamente se l’indirizzo è noto o mediante avviso pubblico, ed è messa in condizione di presentare osservazioni. In presenza di osservazioni o di nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione. L’elenco è riesaminato regolarmente e comunque almeno ogni dodici mesi.
Allegato III: contenuti tecnici
L’allegato III elenca una serie di apparecchiature e software per ispezione approfondita, intercettazione di reti, controllo di radiofrequenze, interferenze di reti e satelliti, infezione a distanza, riconoscimento e trattamento vocale, intercettazione e controllo di identificativi mobili e protocolli di telecomunicazione, apparecchiature forensi a distanza, motori di trattamento semantico, violazione di codici WEP/WPA e intercettazione VoIP. Sono inclusi anche i software e le tecnologie per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzazione di tali sistemi.
L’allegato precisa che le categorie sono riferite a sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari, con esclusioni per alcuni prodotti già disciplinati dal regolamento (CE) n. 428/2009, per software installabili dall’utente senza assistenza significativa e di libera disponibilità commerciale, e per software di pubblico dominio.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’entrata in vigore immediata è espressamente giustificata dall’esigenza di assicurare l’efficacia delle misure restrittive.
Disposizioni principali
Definizioni e nozioni operative
L’articolo 1 sostituisce integralmente le definizioni rilevanti, precisando tra l’altro cosa si intende per "richiesta", "contratto o transazione", "autorità competenti", "risorse economiche", "congelamento di fondi", "congelamento di risorse economiche", "assistenza tecnica", "servizi di intermediazione", "importazione", "esportazione", "esportatore" e "territorio dell’Unione".
Divieto su beni e tecnologie a duplice uso
L’articolo 3 bis vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretti o indiretti, di beni e tecnologie a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, anche se non originari dell’Unione, verso persone, enti od organismi del Myanmar/Birmania o per il loro uso, quando tali beni possano essere destinati a uso militare, a utenti finali militari o alla polizia di frontiera. Se l’utente finale è l’esercito del Myanmar/Birmania, tutti i beni o le tecnologie a duplice uso forniti si presumono destinati a uso militare. Sono vietati anche assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi a tali beni, con eccezione per l’esecuzione di contratti conclusi prima del 27 aprile 2018 e per l’abbigliamento protettivo temporaneamente esportato da specifiche categorie di personale per uso personale.
Autorizzazioni per i beni dual use e obblighi dell’esportatore
Le autorità competenti devono negare l’autorizzazione quando abbiano fondati motivi per ritenere che il destinatario finale possa essere l’esercito o la polizia di frontiera, o che il bene possa essere destinato a uso militare. Gli esportatori devono fornire tutte le informazioni pertinenti necessarie alla domanda di autorizzazione.
Controllo delle comunicazioni e repressione interna
L’articolo 3 ter introduce un regime di autorizzazione preventiva per la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di apparecchiature, tecnologie o software elencati nell’allegato III verso il Myanmar/Birmania o per il suo uso. Le autorizzazioni non possono essere concesse se vi sono fondati motivi per ritenere che tali strumenti sarebbero usati per repressione interna da parte del governo, di enti pubblici, imprese o agenzie del Myanmar/Birmania o di soggetti che agiscano per loro conto. L’articolo 3 quater vieta inoltre assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria relativi a tali strumenti, nonché servizi di controllo o intercettazione delle telecomunicazioni o delle comunicazioni Internet a favore delle autorità o dei loro mandatari.
Deroghe per finalità umanitarie e di sminamento
L’articolo 4, paragrafo 1, consente deroghe ai divieti per attrezzature potenzialmente utilizzabili a fini di repressione interna e per beni dual use, se destinati esclusivamente a usi umanitari o protettivi, a programmi di costruzione istituzionale ONU/UE o a operazioni di gestione delle crisi ONU/UE. La stessa disposizione autorizza anche materiale e attrezzature per lo sminamento, nonché i finanziamenti, l’assistenza finanziaria e tecnica connessi.
Congelamento dei fondi e delle risorse economiche
L’articolo 4 bis dispone il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità e organismi elencati nell’allegato IV, e vieta di metterli a disposizione, direttamente o indirettamente. Nell’allegato IV figurano persone fisiche delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e della polizia di frontiera responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, di ostacolare l’assistenza umanitaria o di impedire indagini indipendenti, nonché soggetti ad esse associati.
Deroghe al congelamento e autorizzazioni specifiche
Gli articoli 4 ter, 4 quater e 4 quinquies consentono autorizzazioni per lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati in casi limitati: esigenze di base, spese legali, spese di custodia o gestione, spese straordinarie previa informazione agli altri Stati membri e alla Commissione almeno due settimane prima, pagamenti per scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari e organizzazioni internazionali immuni, esecuzione di decisioni arbitrali o giudiziarie, nonché pagamenti dovuti in forza di contratti o obbligazioni sorti prima dell’inserimento in elenco. È inoltre disciplinato l’accredito di somme su conti congelati, purché anch’esse congelate, e il trattamento di interessi, profitti e pagamenti dovuti su conti congelati.
Obblighi di informazione, cooperazione e uso dei dati
L’articolo 4 sexies impone a persone, entità e organismi di fornire immediatamente alle autorità competenti e alla Commissione ogni informazione utile all’attuazione del regolamento, inclusi conti e importi congelati, e di collaborare alla verifica. Le informazioni sono usate solo per le finalità per cui sono state fornite.
Esclusione di responsabilità e divieto di elusione
L’articolo 4 septies esclude la responsabilità di chi congela fondi o rifiuta di metterli a disposizione in buona fede e senza negligenza, nonché di chi agisce senza sapere e senza ragionevole motivo di sospettare la violazione. L’articolo 4 octies vieta la partecipazione consapevole e deliberata ad attività volte a eludere le misure del regolamento.
Tutela dei diritti contrattuali e onere della prova
L’articolo 4 nonies esclude, in linea di principio, diritti in relazione a contratti o transazioni colpiti dalle misure, compresi diritti di compensazione, garanzie o controgaranzie, quando la domanda è proposta da soggetti elencati nell’allegato IV o da chi agisce per loro conto. L’onere di provare che il diritto non è vietato grava sul soggetto che intende esercitarlo, restando salvo il controllo giurisdizionale sull’inadempimento contrattuale.
Designazione, notifica e revisione dell’elenco
L’articolo 4 decies attribuisce al Consiglio il potere di modificare l’allegato IV, con notifica agli interessati, possibilità di presentare osservazioni e riesame in caso di nuove prove sostanziali. L’elenco è riesaminato regolarmente e almeno ogni dodici mesi.
Cooperazione tra Commissione e Stati membri
L’articolo 6 impone scambio reciproco di informazioni sulle misure adottate, sui fondi congelati, sulle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4 ter, 4 quater e 4 quinquies, nonché sulle violazioni, sui problemi applicativi e sulle sentenze nazionali.
Allegato III su apparecchiature e software di intercettazione
L’allegato III elenca apparecchiature, tecnologie e software per l’ispezione, l’intercettazione, il controllo e l’analisi di reti, comunicazioni Internet e telefoniche, con esclusioni per alcuni prodotti già disciplinati dal regolamento (CE) n. 428/2009, per software installabili senza assistenza significativa e di uso pubblico, e per software di pubblico dominio.
Allegato IV su soggetti designati
L’allegato IV contiene l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi dell’articolo 4 bis, con indicazione dei motivi dell’inserimento e, ove disponibili, dei dati identificativi pertinenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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