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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/660

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/660 della Commissione, del 26 aprile 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva bentazone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0660

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione del bentazone ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base della valutazione scientifica svolta da EFSA e della Commissione. Il rinnovo è limitato nel tempo, fino al 31 maggio 2025, per consentire una nuova verifica prioritaria, anche alla luce dei rilievi sulla possibile presenza nelle acque sotterranee. Il testo modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando il bentazone nell’elenco delle sostanze approvate con le relative condizioni specifiche e con un obbligo di presentare informazioni di conferma entro il 1° febbraio 2019.

Rinnova l’approvazione della sostanza attiva bentazone per l’uso nei prodotti fitosanitari e aggiorna di conseguenza l’elenco delle sostanze attive approvate.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva bentazone e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono e alle procedure di autorizzazione/rinnovo disciplinate dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli Stati membri nell’ambito della valutazione dei prodotti fitosanitari e impone specifiche condizioni da considerare nella valutazione generale; non contiene esclusioni territoriali, ma prevede un’applicazione diretta in tutti gli Stati membri e nel SEE. La nuova approvazione decorre dal 1° giugno 2018 e scade il 31 maggio 2025.

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva bentazone

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/660 rinnova l’approvazione del bentazone, sostanza attiva utilizzata nei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione si fonda sull’esito della procedura di riesame e sulle conclusioni EFSA, secondo cui almeno per alcuni impieghi rappresentativi risultano soddisfatti i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Il legislatore europeo ha tuttavia scelto un rinnovo limitato nel tempo, anche alla luce delle segnalazioni sulla presenza del bentazone nelle acque sotterranee e della necessità di una nuova valutazione prioritaria rispetto ad altre sostanze attive.

Contesto normativo e procedura di rinnovo

Il bentazone era stato originariamente iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE tramite la direttiva 2000/68/CE ed era quindi considerato approvato nel sistema del regolamento (CE) n. 1107/2009. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1141/2010, con successiva presentazione dei fascicoli supplementari richiesti.

Lo Stato membro relatore ha predisposto la relazione di valutazione del rinnovo e l’ha trasmessa all’EFSA e alla Commissione l’8 gennaio 2014. L’EFSA ha poi consultato richiedenti e Stati membri, reso pubblico il fascicolo sommario supplementare e trasmesso le proprie conclusioni alla Commissione il 20 aprile 2015. La Commissione ha presentato il progetto di relazione di riesame al comitato permanente il 8 ottobre 2015, consentendo ai richiedenti di formulare osservazioni.

Ragioni del rinnovo e durata limitata

Pur avendo accertato il rispetto dei criteri di approvazione per alcuni impieghi rappresentativi, il regolamento evidenzia criticità relative alla possibile contaminazione delle acque sotterranee in determinati contesti pedologici e geografici. Per questo motivo l’approvazione è rinnovata solo per sette anni, così da consentire una nuova valutazione in tempi relativamente ravvicinati e tenere conto dei dati aggiornati dei programmi nazionali di monitoraggio.

Condizioni e restrizioni specifiche

Il regolamento precisa che, nell’attuazione dei principi uniformi di valutazione dei prodotti fitosanitari, gli Stati membri devono considerare la relazione di riesame sul bentazone e prestare particolare attenzione a:

  • specifica tecnica della sostanza;
  • protezione degli operatori e dei lavoratori;
  • rischio per uccelli e mammiferi;
  • tutela delle acque sotterranee, soprattutto nelle aree protette per l’acqua potabile, con verifica dei periodi di applicazione, delle caratteristiche del suolo e delle condizioni climatiche.

Le condizioni d’impiego possono includere misure di attenuazione dei rischi. Inoltre, viene richiesta la presentazione di informazioni di conferma entro il 1° febbraio 2019, con riferimento ai test di livello 2/3 previsti dal quadro concettuale OCSE per la valutazione dei potenziali effetti endocrino-mediati del bentazone.

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

Il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La voce relativa al bentazone è soppressa dalla parte A e inserita nella parte B come nuova voce 120. La scheda riporta i principali dati identificativi della sostanza:

  • nome comune: bentazone;
  • numero CAS: 25057-89-0;
  • numero CIPAC: 366;
  • denominazione IUPAC: 3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide;
  • purezza minima: ≥ 960 g/kg;
  • impurità 1,2-dicloroetano: < 3 mg/kg;
  • data di approvazione: 1° giugno 2018;
  • scadenza dell’approvazione: 31 maggio 2025.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° giugno 2018, in coerenza con la proroga temporanea disposta dal regolamento (UE) 2017/841. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione del bentazone

L’approvazione della sostanza attiva bentazone è rinnovata a decorrere dal 1° giugno 2018 e fino al 31 maggio 2025. Il rinnovo riguarda la sostanza attiva già iscritta in precedenza e conferma l’approvazione per i prodotti fitosanitari che la contengono, nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Condizioni specifiche di approvazione

Gli Stati membri, nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono tenere conto della relazione di riesame sul bentazone, in particolare delle appendici I e II. Nella valutazione generale occorre prestare particolare attenzione alla specifica tecnica, alla tutela degli operatori e dei lavoratori, al rischio per uccelli e mammiferi e alla protezione delle acque sotterranee, in particolare nelle aree protette per l’acqua potabile, valutando attentamente periodi di applicazione, suolo e condizioni climatiche; se del caso, devono essere previste misure di attenuazione dei rischi.

Informazioni di conferma

Entro il 1° febbraio 2019 il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare informazioni di conferma relative ai test di livello 2/3 previsti nel quadro concettuale OCSE sui potenziali effetti endocrino-mediati del bentazone.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: nella parte A è soppressa la voce 11 relativa al bentazone e nella parte B è inserita la nuova voce 120 con i dati identificativi della sostanza, la purezza minima pari a 960 g/kg e il limite per 1,2-dicloroetano inferiore a 3 mg/kg.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° giugno 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisostanze attivesicurezza alimentaresalute e ambienteagricoltura

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