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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/640

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/640 della Commissione, del 25 aprile 2018, che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti di alluminio originari di alcuni paesi terzi

Normativa europea32018R0640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce una vigilanza unionale preventiva su talune importazioni di prodotti di alluminio, con l’obiettivo di raccogliere rapidamente dati commerciali e monitorare l’andamento del mercato. La misura è motivata dall’aumento delle importazioni, dall’eccesso di capacità produttiva mondiale e dal possibile effetto di diversione degli scambi derivante dalle misure statunitensi ai sensi della section 232. L’immissione in libera pratica è subordinata, per i prodotti interessati, al rilascio di un documento di vigilanza valido in tutta l’Unione, rilasciato gratuitamente entro cinque giorni lavorativi. Sono previste esclusioni per i prodotti di origine SEE indicati e per le spedizioni di modesto peso, oltre a obblighi di comunicazione mensile degli Stati membri verso la Commissione.

Introduzione di una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti di alluminio originari di alcuni paesi terzi, mediante rilascio di un documento di vigilanza prima dell’immissione in libera pratica.

Ambito di applicazione

Si applica all’immissione in libera pratica nell’Unione di determinati prodotti di alluminio elencati nell’allegato I, classificati secondo la TARIC, quando il peso netto supera 2 500 kg per ciascun codice TARIC soggetto a vigilanza preventiva. L’origine dei prodotti è determinata ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013. Sono esclusi i prodotti originari di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, nonché le importazioni di peso netto non superiore a 2 500 kg. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE fino al 15 maggio 2020; l’obbligo di presentare il documento di vigilanza decorre però 15 giorni di calendario dopo l’entrata in vigore.

Vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di prodotti di alluminio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/640 istituisce una vigilanza unionale preventiva su talune importazioni di prodotti di alluminio, sulla base dei regolamenti (UE) 2015/478 e (UE) 2015/755. La misura è giustificata, nei considerando, dall’aumento delle importazioni nell’Unione, dal calo dei prezzi, dall’eccesso di capacità produttiva mondiale — soprattutto in Cina — e dal rischio che le misure statunitensi adottate ai sensi della section 232 provochino diversione degli scambi e ulteriore pressione sui prezzi nel mercato unionale.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica ai prodotti di alluminio elencati nell’allegato I, classificati secondo la TARIC, quando il peso netto supera 2 500 kg per ciascun codice TARIC interessato. L’origine va determinata conformemente all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013. Restano esclusi i prodotti originari di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, in ragione del rapporto con il SEE, nonché le spedizioni di peso non superiore alla soglia di 2 500 kg.

Regola di base: obbligo del documento di vigilanza

Ai sensi dell’articolo 2, l’immissione in libera pratica nell’Unione dei prodotti interessati è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dall’autorità competente designata da uno Stato membro. L’obbligo non opera immediatamente, ma decorre 15 giorni di calendario dopo l’entrata in vigore del regolamento, così da non ostacolare le merci già in viaggio e consentire agli importatori di attivarsi per tempo.

Rilascio del documento e contenuto della domanda

Il documento di vigilanza è rilasciato automaticamente, gratuitamente e indipendentemente dai quantitativi richiesti entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. La domanda si presume pervenuta all’autorità competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione, salvo prova contraria. Il documento è valido in tutta l’Unione, a prescindere dallo Stato membro che lo ha rilasciato.

La domanda dell’importatore deve contenere, tra l’altro:

  • dati completi del richiedente, inclusi recapiti e partita IVA, se dovuta;
  • dati del dichiarante o del rappresentante, se presenti;
  • descrizione delle merci con denominazione commerciale, codice TARIC, origine e provenienza;
  • quantitativi dichiarati in kg e, se del caso, in unità supplementari;
  • valore cif in euro;
  • dichiarazione firmata sulla veridicità delle informazioni e sulla stabilità del richiedente nel territorio dell’Unione.

Devono inoltre essere allegati elementi probatori dell’intenzione di importare, come contratto di vendita/acquisto o fattura pro forma. Se richiesto, ad esempio quando la merce non è acquistata direttamente nel paese di produzione, va presentato anche un certificato di produzione rilasciato dal produttore di alluminio.

Validità, rinnovo e modalità elettroniche

Salvo modifiche della normativa applicabile o decisioni relative ad accordi o contingenti, il documento di vigilanza ha validità di quattro mesi. I documenti non utilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente. Le autorità competenti possono consentire la presentazione elettronica delle domande e dei documenti, fermo restando l’obbligo di esibire la documentazione su richiesta. Le autorità nazionali possono inoltre generare versioni elettroniche del documento per facilitarne trattamento e trasmissione.

Tolleranza sulle differenze e riservatezza

L’articolo 3 prevede una soglia di tolleranza del 5%: se il prezzo unitario effettivo differisce per eccesso o per difetto da quello indicato nel documento in misura inferiore al 5%, oppure se il quantitativo totale presentato supera quello autorizzato di meno del 5%, l’immissione in libera pratica non è impedita.

Le domande di vigilanza e i documenti sono riservati e consultabili solo dalle autorità competenti e dal richiedente.

Obblighi di comunicazione degli Stati membri

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, con regolarità e tempestività, i dati relativi ai documenti rilasciati. In particolare, entro l’ultimo giorno di ogni mese devono comunicare i quantitativi e i valori in euro, suddivisi per prodotto, codice TARIC e paese. Devono inoltre segnalare eventuali anomalie o frodi riscontrate e indicare le ragioni di eventuali rifiuti di rilascio del documento.

Tutte le comunicazioni avvengono per via elettronica tramite la rete integrata appositamente creata, salvo temporanei problemi tecnici.

Decorrenza e durata del regolamento

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 15 maggio 2020. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Istituzione della vigilanza preventiva

L’articolo 1 assoggetta all’immissione in libera pratica nell’Unione i prodotti di alluminio elencati nell’allegato I alla vigilanza unionale preventiva prevista dai regolamenti (UE) 2015/478 e (UE) 2015/755. La misura riguarda solo le importazioni con peso netto superiore a 2 500 kg per ciascun codice TARIC interessato.

Ambito oggettivo, classificazione e origine

La classificazione dei prodotti è effettuata secondo la TARIC; l’origine è determinata ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013. I prodotti originari di Norvegia, Islanda e Liechtenstein sono esclusi dall’obbligo di vigilanza.

Documento di vigilanza e decorrenza dell’obbligo

L’immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dall’autorità competente designata da uno Stato membro. Tale obbligo si applica a decorrere da 15 giorni di calendario dopo l’entrata in vigore del regolamento.

Rilascio, contenuto e validità del documento

Il documento è rilasciato automaticamente, gratuitamente e indipendentemente dai quantitativi richiesti entro cinque giorni lavorativi dalla domanda; la domanda si presume ricevuta dall’autorità competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione, salvo prova contraria. Il documento è valido in tutta l’Unione, è redatto sul modello previsto dai regolamenti (UE) 2015/478 o 2015/755 e richiede indicazioni dettagliate su richiedente, merce, codice TARIC, origine/provenienza, quantitativi, valore cif e dichiarazione di veridicità. È necessario allegare prove commerciali dell’intenzione di importare e, se richiesto, un certificato di produzione.

Durata e rinnovo

Salvo modifiche normative o decisioni relative ad accordi o contingenti, il documento di vigilanza ha validità di quattro mesi e i documenti inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

Soglie di tolleranza e riservatezza

Se il prezzo unitario effettivo si discosta da quello indicato nel documento di meno del 5%, oppure se il quantitativo totale supera quello autorizzato di meno del 5%, l’immissione in libera pratica non è preclusa. Le domande e i documenti di vigilanza hanno carattere riservato e sono consultabili solo dalle autorità competenti e dal richiedente.

Obblighi informativi degli Stati membri

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, con la massima regolarità e tempestività, e comunque entro l’ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi e i valori in euro per i quali sono stati rilasciati documenti di vigilanza, suddivisi per prodotto, codice TARIC e paese. Devono inoltre segnalare anomalie, frodi e i motivi di eventuale rifiuto del rilascio.

Canali di comunicazione

Tutte le comunicazioni previste dal regolamento devono essere inviate alla Commissione per via elettronica tramite la rete integrata appositamente creata, salvo temporanei impedimenti tecnici.

Entrata in vigore e durata di applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal medesimo giorno fino al 15 maggio 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeunione doganalemisure di difesa commercialeimportazionidazio e vigilanza commerciale

Testo integrale

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