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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22074/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva adito il Tribunale di Palermo con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla lunga durata di una procedura di liquidazione coatta amministrativa di una società cooperativa nella quale egli era insinuato come creditore. Il tribunale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, lett. a), c.p.a. Avverso tale ordinanza era stato proposto ricorso per regolamento di giurisdizione. Nel giudizio di cassazione il Ministero ha resistito con controricorso e il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità del ricorso. La Corte ha però rilevato che, dal fascicolo telematico, il ricorso non risultava depositato.

La decisione

La Corte di cassazione, a sezioni unite, ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito dell'atto nel fascicolo telematico, applicando con priorità gli artt. 369 c.p.c. e 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato quale base del ricorso introduttivo proposto dinanzi al tribunale in rito sommario di cognizione.

  • art. 133, lett. a), c.p.a.

    richiamato dal tribunale per affermare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 369 c.p.c.

    l'omesso deposito del ricorso comporta improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.

    in combinazione con l'art. 369 c.p.c., disciplina il deposito telematico rilevante ai fini dell'improcedibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di improcedibilità sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'omesso deposito del ricorso determina improcedibilità e tale rilievo va esaminato con priorità rispetto ad ogni eventuale questione di inammissibilità.
  • L'improcedibilità per mancato deposito dell'atto preclude ogni ulteriore scrutinio del ricorso, inclusa la verifica di eventuali cause di inammissibilità o di ulteriori questioni processuali.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, le spese seguono la soccombenza e deve essere dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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