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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12015/2022 del 01/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura sulla determinazione della pena (violazione artt. 81, 132 e 133 c.p.), lamentando eccessiva quantificazione nonostante confessione e spontanea consegna; 2) richiesta di riqualificazione dei fatti ascritti nel capo a) da lesioni dolose a lesioni colpose (art. 590 c.p.), per assenza di movente, direzione dei colpi e stato di alterazione psico-fisica che avrebbero reso l'evento accidentale; 3) dedotta legittima difesa o eccesso colposo in relazione al fatto ascritto al capo b) (artt. 52, 55 c.p. e con rilievi processuali su intercettazioni e valutazione probatoria, artt. 192, 195 e 546 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non manifestamente illogiche le motivazioni dei giudici di merito: la dinamica descritta (spari ripetuti dall'auto in corsa in strada frequentata da pedoni, con almeno un proiettile che ha raggiunto la vittima) giustifica il giudizio di dolo eventuale; le prove (dichiarazioni della vittima e del coimputato, conversazioni intercettate) conformano la ricostruzione di una spedizione punitiva e smentiscono l'asserita situazione di pericolo che giustificherebbe la scriminante della legittima difesa; la valutazione della pena è stata ritenuta compatibile con i parametri edittali e adeguatamente motivata in relazione alla gravità dei fatti e alla continuazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 582 e 585 cod. pen.

    Richiamate per la qualificazione dei reati ascritti (lesioni e reati connessi), nell'ambito della ricostruzione della condotta e della sua unificazione per continuazione

  • art. 590 cod. pen.

    Invocato dalla difesa per la riqualificazione in lesioni colpose; la Corte ha ritenuto però che gli elementi dimostrino almeno il dolo eventuale e ha escluso la colpevolezza colposa

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena e agli aumenti per continuazione; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione degli aumenti in base alla gravità e continuità della condotta

  • art. 132 cod. pen.

    Riferito ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano applicato correttamente i parametri di legge

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato quanto alle circostanze attenuanti o aggravanti e alla motivazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione motivazionale dei giudici di merito

  • art. 52 cod. pen.

    Richiamato con riferimento alla legittima difesa; la Corte ha escluso la scriminante perché il pericolo non era prospettato come inevitabile e poteva essere evitato diversamente

  • art. 55 cod. pen.

    Richiamato in relazione all'eccesso colposo della legittima difesa; la Corte non ha ritenuto sussistente tale scriminante sulla base degli elementi probatori

  • artt. 192, 195 e 546 cod. proc. pen.

    Riferiti alle questioni probatorie (valutazione delle intercettazioni e riscontri); la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente valutato il contenuto delle conversazioni e le dichiarazioni, escludendo vizi rilevanti

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina libero apprezzamento della prova se la motivazione dei giudici di merito non è manifestamente illogica o contraddittoria; mere rivalutazioni alternative dei fatti sono inammissibili
  • Spari ripetuti dall'auto in corsa in un luogo frequentato da pedoni possono suffragare il dolo eventuale, anche se non è dimostrata l'intenzione specifica di uccidere
  • Il porto preventivo di un'arma e il suo uso nell'ambito di una 'spedizione punitiva' indeboliscono fortemente la tesi della legittima difesa o del suo eccesso
  • La confessione o la spontanea consegna non obbligano i giudici a considerevoli attenuanti se il comportamento processuale successivo appare volto a minimizzare le responsabilità e i fatti obiettivi restano gravi
  • Le intercettazioni e le dichiarazioni di coimputati, se valutate con congruità motivazionale, possono essere decisive per escludere scriminanti; la difesa deve dimostrare specifici vizi di valutazione per ottenere rilievi in cassazione
  • Contestazioni sulla determinazione della pena richiedono la dimostrazione di deficit motivazionali o di violazione normativa nei criteri applicati; la discrezionalità del giudice di merito è rispettata se motivata in relazione alla gravità dei fatti

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