Cassazione Penale, Sentenza n. 12015/2022 del 01/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura sulla determinazione della pena (violazione artt. 81, 132 e 133 c.p.), lamentando eccessiva quantificazione nonostante confessione e spontanea consegna; 2) richiesta di riqualificazione dei fatti ascritti nel capo a) da lesioni dolose a lesioni colpose (art. 590 c.p.), per assenza di movente, direzione dei colpi e stato di alterazione psico-fisica che avrebbero reso l'evento accidentale; 3) dedotta legittima difesa o eccesso colposo in relazione al fatto ascritto al capo b) (artt. 52, 55 c.p. e con rilievi processuali su intercettazioni e valutazione probatoria, artt. 192, 195 e 546 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non manifestamente illogiche le motivazioni dei giudici di merito: la dinamica descritta (spari ripetuti dall'auto in corsa in strada frequentata da pedoni, con almeno un proiettile che ha raggiunto la vittima) giustifica il giudizio di dolo eventuale; le prove (dichiarazioni della vittima e del coimputato, conversazioni intercettate) conformano la ricostruzione di una spedizione punitiva e smentiscono l'asserita situazione di pericolo che giustificherebbe la scriminante della legittima difesa; la valutazione della pena è stata ritenuta compatibile con i parametri edittali e adeguatamente motivata in relazione alla gravità dei fatti e alla continuazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 582 e 585 cod. pen.
Richiamate per la qualificazione dei reati ascritti (lesioni e reati connessi), nell'ambito della ricostruzione della condotta e della sua unificazione per continuazione
art. 590 cod. pen.
Invocato dalla difesa per la riqualificazione in lesioni colpose; la Corte ha ritenuto però che gli elementi dimostrino almeno il dolo eventuale e ha escluso la colpevolezza colposa
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena e agli aumenti per continuazione; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione degli aumenti in base alla gravità e continuità della condotta
art. 132 cod. pen.
Riferito ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano applicato correttamente i parametri di legge
art. 133 cod. pen.
Richiamato quanto alle circostanze attenuanti o aggravanti e alla motivazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione motivazionale dei giudici di merito
art. 52 cod. pen.
Richiamato con riferimento alla legittima difesa; la Corte ha escluso la scriminante perché il pericolo non era prospettato come inevitabile e poteva essere evitato diversamente
art. 55 cod. pen.
Richiamato in relazione all'eccesso colposo della legittima difesa; la Corte non ha ritenuto sussistente tale scriminante sulla base degli elementi probatori
artt. 192, 195 e 546 cod. proc. pen.
Riferiti alle questioni probatorie (valutazione delle intercettazioni e riscontri); la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente valutato il contenuto delle conversazioni e le dichiarazioni, escludendo vizi rilevanti
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina libero apprezzamento della prova se la motivazione dei giudici di merito non è manifestamente illogica o contraddittoria; mere rivalutazioni alternative dei fatti sono inammissibili
- Spari ripetuti dall'auto in corsa in un luogo frequentato da pedoni possono suffragare il dolo eventuale, anche se non è dimostrata l'intenzione specifica di uccidere
- Il porto preventivo di un'arma e il suo uso nell'ambito di una 'spedizione punitiva' indeboliscono fortemente la tesi della legittima difesa o del suo eccesso
- La confessione o la spontanea consegna non obbligano i giudici a considerevoli attenuanti se il comportamento processuale successivo appare volto a minimizzare le responsabilità e i fatti obiettivi restano gravi
- Le intercettazioni e le dichiarazioni di coimputati, se valutate con congruità motivazionale, possono essere decisive per escludere scriminanti; la difesa deve dimostrare specifici vizi di valutazione per ottenere rilievi in cassazione
- Contestazioni sulla determinazione della pena richiedono la dimostrazione di deficit motivazionali o di violazione normativa nei criteri applicati; la discrezionalità del giudice di merito è rispettata se motivata in relazione alla gravità dei fatti
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