Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3337/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato l'appello cautelare promosso contro l'ordinanza della Corte di Appello di Catania del 23/03/2021, la quale aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 274 lett. b), 275 e 275-bis cod. proc. pen.), sostenendo che il tempo trascorso in carcere, il buon comportamento e la riduzione della pena in appello costituiscono novità idonee a rivedere il giudizio sulle esigenze cautelari e il rischio di reiterazione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente valutato e confutato gli elementi indicati dal difensore (decorso del tempo e riduzione della pena), ritenendoli insufficienti a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata: sono stati valorizzati la gravità del fatto (trasporto di circa 2 kg di cocaina), i precedenti penali e il ruolo organizzativo del ricorrente, quali elementi che giustificano la permanenza della custodia in carcere. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen. lett. b)

    Richiamata in relazione ai motivi di impugnazione; la Corte non ha ravvisato che dalla norma discendano profili tali da rendere illegittima la motivazione del giudice di merito.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma pertinente alle impugnazioni contro provvedimenti cautelari; interpretato nel senso che l'appello deve limitarsi a novità idonee a modificare il quadro cautelare.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme indicate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi di motivazione o di diritto tali da invocare la tutela ai sensi della norma.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello in materia cautelare: la Corte conferma il principio che l'oggetto del controllo è limitato ai nuovi fatti idonei a modificare le esigenze cautelari e non al riesame libero del merito.

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. in legge 176/2020

    Richiamata per procedere in camera di consiglio senza intervento delle parti; la Corte ha agito sulla base della disposizione emergenziale che regola il procedimento camerale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna alle spese e per valutare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto presente colpa e ha inflitto la sanzione pecuniaria prevista.

  • disp. att. art. 94, comma I-ter

    Citata in ordine agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha disposto l'inoltro per gli adempimenti di competenza.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali, l'appello contro un'ordinanza di revoca o sostituzione è limitato a valutare se vi siano nuovi elementi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere esigenze cautelari; non è consentito un libero riesame del merito.
  • La sola durata della custodia, il buon comportamento durante la detenzione o la mera riduzione della pena in sede di appello non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari; occorrono elementi ulteriori e sintomatici di un concreto mutamento della situazione.
  • La gravità del fatto, la consistenza dello stupefacente e il ruolo organizzativo dell'imputato, unitamente ai precedenti penali, costituiscono fattori che rafforzano la sussistenza delle esigenze cautelari e giustificano la permanenza della misura custodiale.
  • In Cassazione i ricorsi avverso provvedimenti cautelari sono ammissibili solo se denunziano violazioni di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; censure che si riducono a diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria a carico del ricorrente se sussiste colpa nella determinazione dell'impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.