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Sentenza

Sentenza n. 1807/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 91/2023 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15 marzo 2023.

Giustizia amministrativa202502485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 91/2023, quanto al pagamento della retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza n. 91/2023 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. La pronuncia aveva riconosciuto, per i periodi e gli anni scolastici specificati in motivazione, il diritto alla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto e alla carta docente di euro 500 annui, oltre interessi, condannando il Ministero al pagamento e alle spese. La ricorrente ha dedotto la mancata completa esecuzione del giudicato e chiesto le misure attuative, inclusa la nomina di un commissario ad acta. In corso di causa ha dichiarato cessata la controversia limitatamente alla somma capitale relativa alla carta docente, insistendo per l'esecuzione della retribuzione professionale docenti e per la soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata parzialmente la materia del contendere per gli importi in linea capitale dovuti a titolo di carta docente, già corrisposti. Ha accolto il ricorso per la parte relativa alla retribuzione professionale docenti: non risultava dimostrato né dichiarato il pagamento delle somme dovute, il titolo era stato notificato all'organo competente alla liquidazione ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione; in caso di inerzia, il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro i successivi 60 giorni, potendo ricorrere al pagamento in conto sospeso. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800 oltre IVA e CAP, da corrispondere al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La controversia è trattata come giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.; il testo non esplicita una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Non risulta, infatti, essere stata dimostrata o dichiarata in giudizio la materiale corresponsione delle somme a tale titolo dovute, che non trova poi, sul piano giudiziale dell’ottemperanza, alcun ostacolo normativo, essendo stati notificati il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione ed essendo ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).

    Una volta notificato il titolo esecutivo all'organo competente e decorso il termine di 120 giorni, il termine non costituisce un ostacolo all'ottemperanza; in assenza di prova del pagamento, il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996

    Al tempo stesso, il Collegio nomina il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto) affinché ove l'indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni, se del caso, valendosi anche del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.

    In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il commissario ad acta può curare gli adempimenti necessari all'esecuzione, anche avvalendosi, se necessario, del pagamento in conto sospeso previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'amministrazione non dimostra l'avvenuto pagamento delle somme riconosciute da una sentenza passata in giudicato, il giudice può ordinare l'esecuzione del titolo, una volta decorso il termine di 120 giorni applicabile ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere entro un termine successivo in caso di inerzia, anche mediante il pagamento in conto sospeso quando previsto.
  • La sopravvenuta corresponsione di una parte delle somme oggetto dell'ottemperanza determina la cessazione parziale della materia del contendere limitatamente a tale parte, mentre il giudizio prosegue per le obbligazioni rimaste ineseguite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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