Cassazione Civile, Ordinanza n. 10905/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato più estratti di ruolo e una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, contestandone la notificazione. Dopo un primo accoglimento in primo grado, il rigetto in appello, una precedente cassazione con rinvio e la successiva riforma della CTR in favore dell'Amministrazione, la contribuente è tornata in Cassazione con cinque motivi. Dal testo emerge però che la Corte ha rilevato d'ufficio una questione preliminare: la sopravvenuta disciplina dell'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021, che ha inserito nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis, limitando l'impugnabilità del ruolo e dell'estratto di ruolo ai soli casi in cui il debitore dimostri un concreto pregiudizio in specifiche procedure o rapporti con la pubblica amministrazione. La Corte ha inoltre richiamato Cass., Sez. U., n. 26283/2022, secondo cui l'impugnazione dell'estratto di ruolo per contestare la cartella sottostante tende a un accertamento negativo, non coerente con il processo tributario a struttura impugnazione-merito. Nel caso concreto non risultava allegato né provato alcun pregiudizio attuale e concreto, come pignoramento, intimazione di pagamento o altra lesione tipizzata, sicché mancava l'interesse ad agire e il ricorso originario era inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente per difetto di interesse ad agire contro l'estratto di ruolo, rilevando che la causa non poteva essere proposta nei termini dedotti. Di conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il ricorso originario. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché le parti intimate non si erano formalmente costituite.
Norme richiamate
art. 3-bis d.l. n. 146/2021
È richiamato per evidenziare la sopravvenuta limitazione legale dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo ai soli casi tipizzati di concreto pregiudizio.
l. n. 215/2021
Legge di conversione che ha precisato e introdotto la disciplina restrittiva sull'impugnazione del ruolo e dell'estratto di ruolo.
art. 12 d.P.R. n. 602/1973
Come novellato, prevede il comma 4-bis che esclude la diretta impugnazione del ruolo e della cartella non validamente notificata salvo specifici pregiudizi dimostrati dal debitore.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
È uno dei casi tipizzati in cui l'iscrizione a ruolo può determinare un pregiudizio rilevante per l'impugnazione diretta.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
È richiamato come riferimento per i pagamenti della pubblica amministrazione che possono essere incisi dall'iscrizione a ruolo.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
È menzionato quale ulteriore ipotesi tipizzata di pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo.
art. 382, comma 3, c.p.c.
È la base per la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
È la disciplina richiamata per la cartella di pagamento contestata dalla contribuente.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile in via generale: la diretta impugnazione è ammessa solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla legge.
- Nel processo tributario l'azione diretta a contestare la cartella sottostante all'estratto di ruolo non può trasformarsi in un generico accertamento negativo del debito, se difetta un interesse attuale e concreto all'impugnazione.
- In assenza di un pregiudizio attuale e allegato, come pignoramento, intimazione di pagamento o perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione, il ricorso originario deve essere dichiarato inammissibile.
- Quando la causa non poteva essere proposta per difetto originario di interesse ad agire, la Cassazione può cassare senza rinvio la decisione impugnata e definire il giudizio dichiarando l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10863/2024 del 23/04/2024
- ordinanza_civile · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10864/2024 del 23/04/2024
- ordinanza_civile · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10865/2024 del 23/04/2024
- ordinanza_civile · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10867/2024 del 23/04/2024
- ordinanza_civile · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10868/2024 del 23/04/2024
- ordinanza_civile · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10871/2024 del 23/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →