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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4247/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, nella sua qualità di notaio, era stato condannato per peculato per essersi appropriato, dal dicembre 2009 al dicembre 2010, di somme ricevute a titolo di imposta di registro: in alcuni casi omettendo il versamento; in altri versandole con un ritardo superiore ai 30 giorni previsti dalla legge. Ha proposto ricorso articolando quattro motivi: 1) contestazione della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale al momento del pagamento delle imposte; 2) vizio di motivazione sulla prova del dolo, sostenendo che i ritardi derivavano da sacrifici e usi delle somme per pagamenti urgenti e da clienti insolventi; 3) la tesi che il mero ritardo non possa equivalere a condotta appropriativa e che i pagamenti tardivi erano comunque effettivi; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (età, ripagamento parziale, cause non imputabili) e contestazione della quantificazione della continuazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per il primo motivo (qualifica di pubblico ufficiale) e l'ha ritenuto manifestamente infondato: ha confermato che, per i denari attinenti ad imposte e tributi legate all'attività rogatoria, il notaio ha disponibilità per ragione dell'ufficio e pertanto la sua qualità pubblicistica è pacifica ai fini del peculato. Ha parzialmente accolto i motivi secondo e terzo: ha ritenuto inammissibili i rilievi relativi ai fatti di omesso versamento (poiché non specificamente contestati in appello) e ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità per tali condotte. Ha invece annullato la sentenza in relazione ai fatti basati sui ritardati pagamenti, ritenendo che la Corte di merito non abbia adeguatamente valutato, caso per caso, se si fosse verificata l'interversione del titolo del possesso (cioè la trasformazione del possesso in potestà 'uti dominus' con atto di dominio e volontà appropriativa). Per questi ultimi fatti ha disposto la rinnovazione del giudizio da parte di altra Sezione della Corte di appello di Venezia che dovrà verificare se e quando la prova dell'appropriazione è stata raggiunta e, se necessario, rideterminare la pena. Il quarto motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 357 cod. pen. (nozione di pubblico ufficiale)

    La Corte richiama la prospettiva funzionale-oggettiva: la qualifica si verifica in base all'esercizio di una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; non serve rapporto di dipendenza formale.

  • art. 358 cod. pen. (incaricato di pubblico servizio)

    Distinto dalla pubblica funzione per l'assenza di poteri autoritativi o certificativi; attività disciplinata da norme di diritto pubblico ma di carattere intermedio.

  • Legge 26 aprile 1990, n. 86

    Riformulazione che ha affermato il superamento della concezione soggettiva della nozione di pubblico ufficiale verso un criterio funzionale-oggettivo.

  • Legge 7 febbraio 1992, n. 181

    Ha definito più compiutamente la nozione di pubblica funzione nel secondo comma dell'art. 357 cod. pen., fornendo indici oggettivi per delimitarla.

  • Legge notarile (1913), art. 1 e art. 2; art. 28, terzo comma

    «i notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti fra vivi e di ultima volontà [ed] attribuire loro pubblica fede»; art. 28, c.3: facoltà del notaio di "ricusare il suo ministero, se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse"

    La normativa notarile riconosce funzioni pubblicistiche e permette di considerare quali da lui possedute le somme per imposte connesse agli atti rogati; l'art. 28 conferma il nesso funzionale tra disponibilità delle somme e attività notarile.

  • D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 (Testo unico Imposta di Registro), artt. 10, comma 1, lett. b e 57, comma 1

    Inserisce il notaio tra i soggetti obbligati a richiedere la registrazione e a provvedere al pagamento dell'imposta di registro, rafforzando il nesso funzionale tra il notaio e le somme riscosse per tributi.

  • Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 496

    Assegna al notaio l'obbligo di applicare e versare l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari, ricevendo la provvista dal cedente, confermando il ruolo di gestione delle somme.

  • D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 11 (imposte ipotecaria e catastale)

    Indica tra i soggetti obbligati al pagamento i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro relativamente agli atti cui si riferisce la formalità; rafforza l'obbligo notarile di cura delle somme.

  • Artt. 581 e 591 cod. proc. pen. (motivi di ricorso e onere di specificità)

    La funzione dell'impugnazione richiede critica argomentata e motivi specifici; motivi generici o non specificati sono inammissibili.

Massime di principio

  • La qualifica del notaio come pubblico ufficiale rispetto a somme connesse all'attività rogatoria si valuta in base al criterio funzionale: se le somme sono disciplinate da norme pubblicistiche e legate alla funzione, il loro possesso è 'per ragione dell'ufficio'.
  • Il mero ritardo nel versamento di somme dovute all'erario non determina automaticamente il peculato: è necessario dimostrare l'interversione del titolo del possesso (comportamento "uti dominus" e atto di dominio) e la volontà appropriativa, valutando caso per caso le circostanze fattuali.
  • Nei ricorsi è essenziale contestare specificamente le determinazioni del giudice di merito; argomentazioni generiche o non dedotte in appello possono essere dichiarate inammissibili.
  • La Corte di legittimità può confermare la responsabilità per taluni fatti e annullare altri: quando i profili probatori sono differenti (es. omesso versamento vs. ritardato versamento) occorre valutare separatamente ciascuna fattispecie.
  • In situazioni simili, il giudice dovrà analizzare documento per documento e pagamento per pagamento: data dell'incasso dai clienti, data e modalità dei versamenti, comunicazioni disciplinari, e ogni atto che possa indicare una volontà di appropriazione, prima di ritenere integrato il peculato.

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