Sentenza n. 833/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di gara recante l'esclusione dell'impresa concorrente e la proposta di aggiudicazione, nonché successivo verbale di precisazione degli importi di aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale del 13 marzo 2026, con il quale la commissione valutatrice l'aveva esclusa dalla procedura aperta per l'affidamento di lavori relativi al contratto istituzionale di sviluppo “Calabria” – Altomonte borgo del gusto. L'esclusione era stata motivata dalla mancata indicazione, in forma riepilogativa nel computo metrico estimativo, dell'esatto importo delle migliorie proposte e poste a carico dell'impresa, nonché dall'indicazione di un costo complessivo inferiore all'importo posto a base di gara; secondo la commissione, tali elementi non consentivano di attribuire un valore alle migliorie. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'incompetenza della commissione valutatrice a disporre l'esclusione, sostenendo che il relativo potere spettasse al RUP; ha inoltre contestato nel merito la valutazione compiuta dalla commissione. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto all'aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro, nonché, in via subordinata, il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il verbale del 13 marzo 2026 è stato qualificato come proposta di aggiudicazione, adottata dalla commissione nell'ambito dell'istruttoria di gara e subordinata al recepimento da parte dell'amministrazione appaltante. In quanto atto endoprocedimentale, esso non era immediatamente lesivo della posizione della ricorrente e non poteva essere autonomamente impugnato prima dell'eventuale adozione dell'atto conclusivo da parte dell'amministrazione. Il giudice ha inoltre rilevato che la stessa ricorrente sosteneva l'incompetenza della commissione a disporre l'esclusione, affermando che tale potere spettasse al RUP: ciò confermava il carattere non definitivo dell'atto impugnato. Le censure relative alla legittimità dell'esclusione non sono state quindi esaminate nel merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore del Comune di Cosenza e della controinteressata, liquidate in euro 2.000,00 per ciascuno, oltre accessori di legge; il Comune di Altomonte non si è costituito.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Ha consentito al TAR di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti.
art. 71 d.lgs. 36/2023
procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
Individua la procedura di gara nell'ambito della quale è stato adottato il verbale impugnato; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- La proposta di aggiudicazione adottata dalla commissione di gara, in quanto atto endoprocedimentale soggetto al recepimento dell'amministrazione appaltante, non è immediatamente lesiva e non è autonomamente impugnabile prima dell'adozione dell'atto conclusivo della procedura.
- L'impugnazione di un atto endoprocedimentale è inammissibile quando l'atto non produce ancora una lesione attuale e diretta della posizione del concorrente, essendo necessario attendere il provvedimento finale che recepisca o renda effettiva la determinazione della commissione.
- La deduzione secondo cui la commissione di gara sarebbe priva del potere di disporre l'esclusione e tale potere spetterebbe al RUP conferma, sul piano della stessa prospettazione del ricorrente, il carattere non definitivo della determinazione della commissione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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