Cassazione Penale, Sentenza n. 32499/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 03/03/2023 con cui la corte d'appello di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione n. 11/2013 emesso nei confronti dell'Alfano. Il ricorrente censura violazione di legge e vizio di motivazione per presunta travisazione dei fatti: sostiene che l'immobile abusivo non era di proprietà esclusiva del ricorrente ma frazionato tra lui e la moglie, e che quindi non sarebbe stato possibile imporre il divieto di più domande di condono; contesta l'esclusione della legittimazione dei figli a presentare domanda di sanatoria (anche come comodatari), afferma che le opere erano concluse entro il 31/12/1993 e pertanto condonabili, rileva la possibilità di sanare riducendo la volumetria eccedente (richiamando la giurisprudenza costituzionale) e contesta la dichiarata acquisizione al patrimonio comunale, nonché la nullità della donazione ai figli del 13/05/2004.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: giurisprudenza consolidata esclude la legittimazione a presentare distinte domande di condono da parte di comproprietari in assenza di divisione, considerandole frazionamento artificioso volto a eludere i limiti volumetrici; le contestazioni difensive che implicherebbero questioni di fatto e interpretazione di atti negoziali sono inammissibili in sede di legittimità. Inoltre la Corte ha affermato che la volumetria eccedente i limiti di legge non può essere ridotta mediante demolizioni eseguite dopo il termine del 31/12/1993 per rendere l'opera sanabile, perché ciò costituirebbe elusione della disciplina sul condono; ne consegue la validità della declaratoria di nullità della donazione ai figli dell'Alfano e la persistente acquisizione gratuita dell'opera al patrimonio disponibile del Comune. Rifiutata la tesi della proporzionalità manifestata come possibilità di demolire la parte eccedente per consentire il condono. Il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi degli artt. 616 e correlati del codice di procedura penale.
Norme richiamate
Legge 28 febbraio 1985, n. 47
art. 6; art. 35 comma 14; art. 40 comma 2
La Corte richiama i limiti di legittimazione e le disposizioni su lavori successivi di rifinitura; interpreta l'art. 40 comma 2 come non idoneo a rendere valida una circolazione che eluda i limiti di condonabilità quando l'opera sia non sanabile.
Legge 23 dicembre 1994, n. 724
art. 39 comma 6; art. 39 comma 19
L'art. 39 e le sue previsioni non consentono di aggirare il limite volumetrico tramite frazionamento di domande; l'asserita facoltà di ottenere annullamento dell'acquisizione al patrimonio comunale non prevale quando l'opera è non condonabile.
DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia)
La Corte segnala che rinvii a statuizioni relative alla sanatoria ex art. 36 DPR 380/01 non sono pertinenti al caso e non giustificano la riforma.
Codice di procedura penale
art. 619 comma 1; art. 616
Art. 619 comma 1 consente rettifica della motivazione se la decisione in diritto è corretta; art. 616 prevede le spese per il ricorso inammissibile, qui applicate con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende.
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità citata
Corte Cost. sent. 45/2001; Corte Cost. n. 302/96; Corte Cost. sent. 186/2000; Cass. Sez. 3 n. 27977/2019 e altra giurisprudenza di legittimità
La Corte utilizza tali precedenti per confermare che non è possibile sanare opere eccedenti mediante interventi demolitori successivi al termine per la sanatoria e per chiarire i limiti di legittimazione dei richiedenti condono e l'operatività del principio dell'unico centro di interesse.
Massime di principio
- In caso di immobile abusivo in comproprietà e in assenza di una divisione formale, la presentazione di domande di condono distinte da più comproprietari è generalmente considerata un frazionamento artificioso e viene respinta.
- Le opere devono essere ultimate entro il termine legislativo (31/12/1993 per i condoni riferiti a quella scadenza) per poter essere sanate; demolizioni o modifiche eseguite dopo tale termine al fine di rientrare nei limiti non sono ammesse come escamotage per ottenere la sanatoria.
- La donazione o trasferimento di immobili gravati da abuso non sanabile può essere dichiarata nulla e non impedisce l'acquisizione dell'opera al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione.
- La qualità di comodatario o la circostanza di essere figli del titolare non conferisce automaticamente legittimazione a chiedere il condono; è necessaria prova di titoli che consentano effettivamente la possibilità di realizzare o regolarizzare l'opera.
- Le questioni di fatto (quali la reale titolarità delle particelle, la data di ultimazione dei lavori, la sussistenza di una divisione) devono essere provate in sede di merito; la Corte di cassazione non è la sede per riesaminare fatti non adeguatamente dedotti in diritto e può dichiarare inammissibile il ricorso che imponga una rivalutazione fattuale.
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