Cassazione Civile, Ordinanza n. 35505/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa ai sensi della procedura di controllo automatizzato per il recupero di credito IVA, oltre sanzioni e interessi. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello la CTR dell'Abruzzo aveva confermato l'illegittimità della cartella, ritenendo che l'Ufficio non potesse procedere con semplice cartella perché non si trattava di un controllo meramente formale, ma di una contestazione nel merito della documentazione prodotta, con necessità di previo avviso di accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, sostenendo che, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA o di contestazione di crediti indicati in dichiarazione sulla base dei dati emergenti dalle dichiarazioni stesse, la pretesa poteva essere legittimamente iscritta a ruolo e portata a cartella senza previo avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha chiarito che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la conseguente emissione della cartella di pagamento mediante controllo automatizzato, quando l'attività dell'Ufficio si limiti al riscontro dei dati dichiarati e non richieda valutazioni, stime o indagini ulteriori. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, per l'esame del merito della controversia.
Norme richiamate
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e l'emissione della cartella di pagamento quando la verifica si limiti al mero riscontro formale dei dati e non implichi valutazioni sostanziali.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Rende legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta e la cartella anche per il disconoscimento di crediti indicati dal contribuente, se la contestazione deriva dal raffronto tra dati dichiarati e incongruenze emergenti, senza bisogno di avviso di accertamento.
art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000
Richiamato dalla ricorrente come norma invocata per contestare la necessità di previo contraddittorio/avviso; nel ragionamento della Corte non impedisce l'uso della procedura automatizzata nei casi in cui non vi siano valutazioni discrezionali.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
L'avviso di accertamento non è necessario quando la pretesa può essere definita con controllo automatizzato ex art. 36-bis; resta necessario solo per accertamenti sostanziali che richiedano valutazioni ulteriori.
Massime di principio
- Quando la pretesa fiscale deriva dal mero riscontro dei dati esposti in dichiarazione o da incongruenze oggettive emergenti dagli stessi, l'Ufficio può procedere con controllo automatizzato e iscrizione a ruolo, senza previo avviso di accertamento.
- La mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA non preclude, di per sé, il recupero del credito indebitamente utilizzato tramite cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato.
- Se la contestazione dell'Ufficio non richiede valutazioni estimative o accertamenti istruttori diversi dal raffronto documentale, la procedura ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è idonea a fondare la pretesa.
- In caso di contestazione di un credito IVA, l'eventuale prova della spettanza del credito può essere fornita dal contribuente nel giudizio di impugnazione della cartella, ma ciò non impedisce l'originaria emissione della cartella mediante controllo automatizzato.
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