Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 328/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Potenza, Sezione Lavoro, n. 267 del 25 marzo 2025, che aveva riconosciuto alla docente € 1.500 per la Carta elettronica del docente relativa agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo esclusivamente il pagamento di € 1.500, pari a tre annualità da € 500 della Carta elettronica del docente riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Potenza n. 267 del 25 marzo 2025, passata in giudicato. La sentenza aveva inoltre liquidato € 300, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore dei difensori antistatari, ma tali somme non erano oggetto della domanda di ottemperanza. L’Amministrazione scolastica ha eccepito che il credito di € 1.500 era già stato accreditato nel borsellino elettronico della docente il 23 dicembre 2025, prima della proposizione del ricorso, notificato e depositato il 23 gennaio 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza, poiché la documentazione prodotta dall’Amministrazione attestava l’accredito del credito di € 1.500 il 23 dicembre 2025, prima dell’instaurazione del giudizio. La ricorrente non ha contestato né la data né l’avvenuto pagamento, nonostante il Tribunale avesse chiesto chiarimenti e l’Amministrazione avesse reiterato la produzione documentale. La ricorrente è stata condannata a pagare al Ministero le spese del giudizio, liquidate in € 1.000.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    La prof.ssa Stefania Orlando con il presente ricorso, notificato il 23.1.2026 e depositato nella stessa giornata del 23.1.2026, ha chiesto esclusivamente la corresponsione dei suddetti importi annuali ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 di € 500,00, allegando il titolo esecutivo asseverato, munito della certificazione attestante il passaggio in giudicato ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm..

    La disposizione è richiamata in relazione alla documentazione del titolo giudiziale passato in giudicato allegata al ricorso per ottemperanza.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è inammissibile quando, prima della sua proposizione, l’Amministrazione abbia già integralmente adempiuto il giudicato e tale adempimento risulti documentato in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.