Sentenza n. 328/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Potenza, Sezione Lavoro, n. 267 del 25 marzo 2025, che aveva riconosciuto alla docente € 1.500 per la Carta elettronica del docente relativa agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo esclusivamente il pagamento di € 1.500, pari a tre annualità da € 500 della Carta elettronica del docente riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Potenza n. 267 del 25 marzo 2025, passata in giudicato. La sentenza aveva inoltre liquidato € 300, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore dei difensori antistatari, ma tali somme non erano oggetto della domanda di ottemperanza. L’Amministrazione scolastica ha eccepito che il credito di € 1.500 era già stato accreditato nel borsellino elettronico della docente il 23 dicembre 2025, prima della proposizione del ricorso, notificato e depositato il 23 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza, poiché la documentazione prodotta dall’Amministrazione attestava l’accredito del credito di € 1.500 il 23 dicembre 2025, prima dell’instaurazione del giudizio. La ricorrente non ha contestato né la data né l’avvenuto pagamento, nonostante il Tribunale avesse chiesto chiarimenti e l’Amministrazione avesse reiterato la produzione documentale. La ricorrente è stata condannata a pagare al Ministero le spese del giudizio, liquidate in € 1.000.
Norme richiamate
art. 114, comma 2, c.p.a.
La prof.ssa Stefania Orlando con il presente ricorso, notificato il 23.1.2026 e depositato nella stessa giornata del 23.1.2026, ha chiesto esclusivamente la corresponsione dei suddetti importi annuali ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 di € 500,00, allegando il titolo esecutivo asseverato, munito della certificazione attestante il passaggio in giudicato ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm..
La disposizione è richiamata in relazione alla documentazione del titolo giudiziale passato in giudicato allegata al ricorso per ottemperanza.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è inammissibile quando, prima della sua proposizione, l’Amministrazione abbia già integralmente adempiuto il giudicato e tale adempimento risulti documentato in giudizio.
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