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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39186/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva riconosciuto parzialmente l'equa riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. per la custodia cautelare subita dall'imputato dal 22/03/2016 al 22/12/2017 (641 giorni) e aveva condannato il Ministero al pagamento di Euro 155.000,00. Il Ministero eccepisce insufficienza e illogicità della motivazione, sostenendo che sussistano i presupposti ostativi al risarcimento previsti dall'art. 314 (dolo o colpa grave) dovuti a condotte che avrebbero agevolato l'immigrazione clandestina e a rapporti con numerosi indagati/imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Ministero inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato la decisione evidenziando l'assenza di "consistenti elementi" di condotte colpose dell'istante che avessero concorso a determinare la custodia cautelare (nessun sviamento delle indagini né menzogne in sede processuale; condotte consistenti solo nel fornire consigli a migranti). Il ricorso ministeriale è stato giudicato generico e non specifico nelle critiche alla motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il Ministero condannato alle spese più una somma a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave

    Il diritto alla riparazione sussiste salvo che l'interessato abbia dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; tale assenza di causa ostativa va accertata d'ufficio dal giudice del giudizio di riparazione.

  • art. 43 cod. pen.

    La nozione di colpa ai sensi del codice penale comprende negligenza, imprudenza o imperizia; la colpa grave è quella macroscopica che, per evidente negligenza o imprudenza, rende prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria e quindi impedisce il diritto all'indennizzo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (tra cui insufficienza/illogicità della motivazione). La Corte rileva che l'uso di tali rimedi richiede una critica motivata e specifica; attenersi a censure generiche o non circostanziate rende il ricorso inammissibile.

  • giurisprudenza richiamata (Sez. Unite n. 43/1995; Sez.4 n. 34181/2002; Sez.4 n.43302/2008)

    Principi consolidati secondo cui il dolo ostativo sussiste anche quando la condotta, pur non integrando un reato specifico, è consapevole e crea una situazione di allarme sociale tale da giustificare l'intervento dell'autorità; la colpa grave copre fattispecie di macroscopica negligenza/trascuratezza, e il giudice del riparazione deve accertare d'ufficio l'assenza di tali cause ostative.

Massime di principio

  • Il soggetto prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste ha diritto all'equa riparazione salvo che abbia causato la custodia cautelare per dolo o colpa grave; tale assenza di causa ostativa è verifica d'ufficio del giudice del riparazione.
  • La "dolosità" idonea a escludere l'indennizzo non è limitata alla volontà di commettere un reato: comprende anche comportamenti consapevoli che generano, secondo l'esperienza comune, allarme sociale e doveroso intervento dell'autorità giudiziaria.
  • La "colpa grave" si identifica con negligenza o imprudenza macroscopica: comportamenti di evidente incuria o inosservanza di norme che rendono prevedibile l'adozione di misure cautelari escludono il diritto all'indennizzo.
  • Condotte processuali quali omissione di risposta all'interrogatorio o limitati rapporti/consigli a terzi non sono automaticamente sufficienti a configurare colpa grave; occorre dimostrare elementi concreti di sviamento delle indagini, di inganno o di contributo effettivo alla commissione del reato.
  • In sede di cassazione processuale le censure sulla motivazione devono essere specifiche e circostanziate: critiche generiche all'assenza di prove o di logica nella motivazione sono spesso dichiarate inammissibili.
  • Per chi chiede l'indennizzo, la documentazione e la contestualizzazione dei comportamenti che possono integrare dolo o colpa grave sono determinanti: senza elementi probatori chiari il giudice tende a riconoscere il diritto alla riparazione.

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