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Sentenza

Sentenza n. 3774/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Como, notificato a mani del ricorrente dalla Legione Carabinieri Lombardia - Tenenza di Mariano Comense il 1°.11.2023 con cui si dispone: “è vietata al (ricorrente) la detenzione di armi e munizioni. Di conseguenza, tutte le armi e munizioni di cui il predetto sia eventualmente in possesso dovranno essere ritirate, ed entro il termine di giorni centocinquanta dalla data di notifica del presente provvedimento, essere alienate o affidate a persona che possa detenerle o versate al III° Centro Rifornimento e Mantenimento di Milano, ai sensi dell''art. 6, ultimo comma della legge 22.05.1975, n. 152”; e del decreto emesso in data 6.11.2023 dal Questore di Como e notificato in data 14.11.2023 dalla Tenenza CC di Mariano Comense con cui si dispone quanto segue la revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia n. 649427-P rilasciata da questo Ufficio il 4.3.2022 con scadenza il 3.3.2027, e della connessa Carta Europea delle Armi da Fuoco n. 178864 rilasciata il 25.2.2023 e avente scadenza il 3.3.2027, entrambe intestate…” al ricorrente; e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché incogniti, ivi compresi o pertinenti ritiro armi e licenza porto armi per uso caccia in pari data e gli atti adottati all''esito dell’istruttoria allo stato ignoti, ma richiamati “per relationem” dal provvedimento e lesivi dell’interesse; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22.4.2024: della nota prot. uscita 0013353 Area 1/P.A. del 22 febbraio 2024, depositata nel fascicolo telematico in data 26.2.2024 e conosciuta in pari data dal difensore. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21.6.2024: dell’adempimento dell’ordinanza cautelare e della pedissequa nota Prot. Uscita N. 0013353 del 22/02/2024, depositata sul portale in data 26.02.2024 dall’Ufficio competente della Prefettura di Como e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché incogniti, ivi compresi o pertinenti ritiro armi e licenza porto armi per uso caccia in pari data e gli atti adottati all’esito dell’istruttoria allo stato ignoti, ma richiamati per relationem dal provvedimento e lesivi.

Giustizia amministrativa202400096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia e successiva nota adottata in esecuzione dell’ordinanza cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione di armi e munizioni adottato dal Prefetto e la revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia disposta dal Questore, deducendo la violazione dell’art. 39 TULPS per insussistenza dei presupposti sostanziali, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990 e il difetto di istruttoria per mancata considerazione della precedente affidabilità, desunta dai continui rinnovi della licenza e dall’assenza di violazioni delle regole venatorie. I provvedimenti si fondavano su un episodio nel quale il ricorrente era stato deferito all’autorità giudiziaria per avere sparato con un’arma da caccia in direzione di una pubblica via, con concreto pericolo per i passanti. Dopo l’accoglimento cautelare, con ordine di riesame in contraddittorio, il ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti la nota prefettizia adottata in ottemperanza all’ordinanza, che aveva sostanzialmente confermato le ragioni originarie.

La decisione

Il ricorso principale è stato respinto. Il TAR ha ritenuto applicabile l’art. 21-octies, comma 2, seconda parte, l. 241/1990, osservando che, anche ammessa l’omessa comunicazione di avvio, l’amministrazione aveva dimostrato in giudizio che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. In particolare, il decreto penale di condanna emesso per la medesima condotta, sebbene opposto e quindi non ancora irrevocabile, costituiva un significativo elemento confermativo della gravità dell’episodio e della ragionevolezza del giudizio prognostico di inaffidabilità. L’episodio, pur isolato, è stato ritenuto grave perché riguardante l’uso di armi e idoneo a giustificare il divieto di detenzione e la revoca della licenza. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: la nota era stata adottata in stretta esecuzione dell’ordinanza cautelare di remand, aveva natura precaria e meramente confermativa e non sostituiva automaticamente gli atti originari né costituiva un autonomo provvedimento lesivo. Il TAR ha comunque aggiunto che, qualora la nota fosse stata considerata adottata in occasione, e non in stretta esecuzione, dell’ordinanza cautelare, il gravame sarebbe stato infondato nel merito per la sostanziale reiterazione di ragioni ritenute legittime. Le spese della fase di merito sono state compensate; sono rimaste irripetibili quelle relative alla fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    La disposizione è richiamata quale base del potere prefettizio di vietare la detenzione di armi; il giudice ritiene sussistente un concreto pericolo di abuso, desunto dalla condotta di sparo in direzione di una pubblica via.

  • art. 7 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio del procedimento integra un vizio procedimentale, ma non conduce all’annullamento quando l’amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, seconda parte, l. 241/1990

    “non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”

    Il vizio derivante dall’omessa comunicazione di avvio non comporta l’annullabilità dell’atto se, in giudizio, l’amministrazione dimostra l’inevitabile identità del contenuto decisorio; nel caso concreto, tale prova è stata ravvisata nel decreto penale relativo alla medesima condotta.

  • art. 703 c.p.

    La condotta di sparo con arma da fuoco in direzione di una pubblica via è stata considerata penalmente rilevante e, anche in assenza di giudicato penale, indice significativo della scarsa affidabilità nella detenzione e nel porto di armi.

Massime di principio

  • L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento di un provvedimento discrezionale quando l’amministrazione dimostri in giudizio che, anche nel pieno contraddittorio procedimentale, avrebbe adottato lo stesso contenuto decisorio.
  • Nel giudizio sulla legittimità dei provvedimenti in materia di armi, una condotta isolata può giustificare il divieto di detenzione e la revoca della licenza quando sia grave, direttamente connessa all’uso dell’arma e idonea a fondare un ragionevole giudizio prognostico di inaffidabilità.
  • Un decreto penale di condanna non ancora irrevocabile, relativo alla medesima condotta posta a fondamento del provvedimento amministrativo, può costituire un significativo elemento istruttorio e confermativo della ragionevolezza del giudizio prognostico amministrativo, pur non producendo gli effetti propri del giudicato penale.
  • Il provvedimento adottato dall’amministrazione in stretta esecuzione di un’ordinanza cautelare di remand, ove meramente confermativo e non satisfattivo, conserva natura precaria e non è autonomamente impugnabile per carenza di interesse; diverso è il caso dell’atto adottato in occasione dell’ordinanza quale espressione di una nuova e autonoma determinazione amministrativa.
  • La nota amministrativa adottata in esecuzione di un’ordinanza cautelare non sostituisce automaticamente il provvedimento originario sub iudice, salvo che emerga una volontà dell’amministrazione di esercitare un’autonoma autotutela o di adottare una nuova determinazione definitiva.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentaleTutela cautelare

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