Sentenza n. 8600/2026 - Roma, Sezione 4B
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia dei seguenti atti e provvedimenti, singolarmente e/o combinati tra loro, per la presenza di vizi che in seguito verranno declinati: 1) comunicazione di aggiudicazione ex art.90, co.1 lett. c) del d. lgs. n.36/2023 - prot. A/ITT/INT/2025/0005351/P/C del 03/10/2025, relativo alla procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art.71 del d.lgs. n.36/2023 (Codice), articolata in n.2 lotti, per l'affidamento della fornitura di Sistemi di ripresa in formato UHD" - Gara n.50b4aae6-aad2-41af-99f0-a381dob13015 - Lotto 1 Sistemi di ripresa UHD ready - CIG n.B51E90C619 con cui la RAI - Radiotelevisione Italiana spa ha approvato l'aggiudicazione in favore della Video Progetti srl, conclusa con determina Prot. AD/2025/0003713/P/C in data 01/10/2025 (all.1); 2) determinazione dell'Amministratore Delegato Prot. AD/2025/0003713/P/C del 01/10/2025 relativa all'approvazione della proposta di aggiudicazione in favore di Video Progetti srl; provvedimento non presente nella piattaforma e comunicato con l'atto sub.1, ma acquisito da CVE soltanto a seguito di formale istanza di accesso agli atti in data 30/10/2025 (all.2); 3) tutti i verbali di gara a partire da quello del 06/03/2025 ed a seguire gli altri (all.3), limitando l'impugnativa e lo scrutinio per lo più alle sedute - anche quelle ad oggi non conosciute per difetto di trasparenza da parte della Amm.ne procedente - ed ai punteggi attribuiti di cui al LOTTO n.1, ivi compreso proprio il capitolato dei beni oggetti di gara (all.4) con cui sono stati verificati i requisiti posseduti dalle società partecipanti ed è stato assegnato un punteggio a ciascuna offerta tecnica ed a ciascuna offerta economica, per poi normalizzare e, quindi, riparametrare il totale, proponendo l'aggiudicazione alla Video Progetti s.r.l. Nello specifico, si contesta e impugna - il verbale del 06/03/2025, in cui si è proceduto all'apertura dei plichi digitali contenenti le offerte tecniche relative alla procedura per cui è causa anche relativamente al LOTTO 1, con riferimento anche alla verifica della corrispondenza dei Modelli del Sistema offerti, pervenuti con quanto dichiarato da ciascun concorrente nelle Relazioni Tecniche; - il verbale del 22/04/2025, della quinta seduta riservata della Commissione Giudicatrice, nel quale è stato determinato il punteggio tecnico complessivo non riparametrato della Communication Video Engineering srl nella misura di 49,983; - il verbale del 05/05/2025, della settima seduta riservata della Commissione Giudicatrice, nel quale è stato determinato il punteggio tecnico complessivo non riparametrato della Video Progetti srl nella misura di 59,633 punti; - il verbale della dodicesima seduta riservata della Commissione Giudicatrice del 27/05/2025 con i relativi file contenenti i giudizi dei Commissari con riferimento ai criteri discrezionali anche per il LOTTO 1; - il verbale della seduta del 04.07.2025 della Commissione Giudicatrice, nel quale si è proceduto al calcolo del punteggio totale dato dalla somma del punteggio economico con quello tecnico, relativamente sempre al LOTTO 1; - il verbale della seduta riservata del 07/07/2025 della Commissione Giudicatrice, con cui la RP e il Direttore Acquisti hanno evidenziato la graduatoria emersa nella seduta del 04/07/2025, procedendo all'esame approfondito della documentazione amministrativa prodotta a Portale dal concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria (Video Progetti srl), nonché dal concorrente arrivato secondo sempre nella graduatoria provvisoria (Communication Video Engineering s.r.l.); all'esito dello scrutinio è emerso che entrambi i concorrenti hanno presentato una documentazione amministrativa completa e conforme alla lex di gara, tuttavia il contenuto non era noto alla odierna ricorrente, in quanto non pubblicato, non comunicato e, allo stato, non completamente in possesso della ricorrente, avendo dovuto procedere a varie istanze di accesso agli atti, per rinvenirli e conoscerli; 4) la nota a mezzo pec del 27.10.2025 in riscontro all'istanza di accesso agli atti della Communication Video Engineering (in breve anche CVE) del 21/10/2025 (all.5), con la quale nell'allegare anche il verbale della 12ma seduta riservata, è stato rappresentato alla ricorrente che la società Video Progetti srl ha prodotto con la documentazione di gara un file zip denominato Allegati Lotto1, nel quale, all'interno è presente un file denominato Allegato 8 Riferimenti Docs Grass Valley (Cfr. Allegato denominato Allegato 8 Riferimenti Docs Grass Valley Lotto 1) che contiene dei link che a sua volta rimandano alle schede tecniche dei prodotti presenti sul web, denominando tuttavia l'all.to riferendolo al Lotto 2; 5) ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso a quelli specificamente impugnati con il presente ricorso, ivi comprese quelle clausole e quelle regole contenute nel Bando di gara, Disciplinare di gara (con i relativi allegati) e nel Capitolato, nella parte in cui risultino lesive dei diritti e degli interessi della ricorrente, e con ampia riserva di articolare i motivi aggiunti, anche in considerazione di quanto le controparti e dei nuovi documenti che saranno conosciuti o versati nel presente giudizio. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Communication Video Engineering S.r.l. il16\1\2026: per l’annullamento del Verbale dalla Commissione Giudicatrice dell’11/12/2025 contenente un foglio di calcolo e notificato in data 12/12/2025 alla ricorrente Communication Video Engineering
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del lotto 1 della procedura aperta per la fornitura di sistemi di ripresa UHD, nonché verbali di gara, valutazioni tecniche, atti connessi e successivo verbale integrativo dell'11 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata con 87,383 punti contro gli 88,218 dell'aggiudicataria, ha dedotto: violazione della lex specialis e dell'art. 108 d.lgs. 36/2023 per la mancata esclusione dell'offerta aggiudicataria, ritenuta priva di riferimenti o di prova documentale per alcuni requisiti tecnici minimi; illegittima integrazione postuma della motivazione mediante il verbale dell'11 dicembre 2025; violazione dei principi di certezza, completezza e immodificabilità dell'offerta per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali esterni; erronea e illogica attribuzione dei punteggi tecnici, con richiesta di rivalutazione comparativa delle offerte; difetto di motivazione e di istruttoria per l'utilizzo di griglie e fogli di calcolo ritenuti insufficienti; violazione della disciplina sull'accesso, per la mancata o tardiva ostensione di schede tecniche, verbali e documenti relativi all'offerta aggiudicataria. Con i motivi aggiunti ha inoltre contestato il verbale dell'11 dicembre 2025, sostenendo che la Commissione avesse modificato ex post i verbali precedenti, integrando la motivazione e tentando di dimostrare tardivamente il possesso dei requisiti minimi da parte dell'aggiudicataria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittima la riconvocazione della Commissione per specifici approfondimenti e ha escluso che il verbale dell'11 dicembre 2025 costituisse un'inammissibile integrazione postuma, poiché si limitava a esplicitare riferimenti già presenti nella documentazione tecnica acquisita in gara, senza rinnovare l'istruttoria né modificare la decisione sostanziale. Ha respinto la censura sui link esterni, rilevando che la lex specialis non prevedeva un espresso divieto sanzionato con l'esclusione e che i collegamenti erano contenuti in un allegato tecnico ulteriore, senza prova che rinviassero a elementi nuovi o modificabili dell'offerta. Ha escluso che il disciplinare imponesse di provare i requisiti esclusivamente mediante documenti ufficiali del produttore; inoltre, la verifica dei campioni costituiva una modalità prevista dalla lex specialis e non era stata contestata dalla ricorrente. Le doglianze sui punteggi sono state ritenute inammissibili o infondate perché dirette a sostituire la valutazione tecnico-discrezionale della Commissione, senza dimostrare manifesta illogicità, abnormità o inattendibilità. Il Collegio ha ritenuto sufficiente la motivazione numerica, in presenza di criteri e sub-criteri predeterminati e sufficientemente dettagliati. Ha infine escluso la lesione del diritto di accesso, poiché i documenti risultavano ostesi o comunque acquisiti e depositati dalla stessa ricorrente; il riferimento al Lotto 2 in un allegato è stato qualificato come mero refuso. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, nella misura di euro 2.000 per ciascuna delle due parti resistenti, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Disciplina della procedura aperta sopra soglia comunitaria utilizzata per l'affidamento.
art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023
Richiamato quale fondamento della comunicazione di aggiudicazione.
art. 91 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della procedura e delle offerte.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente con riferimento ai principi di buon andamento e imparzialità.
art. 108 d.lgs. 36/2023
Richiamato per la valutazione delle offerte e per la contestazione della mancata esclusione dell'offerta aggiudicataria; il giudice ha escluso che le carenze dedotte fossero dimostrate.
art. 109 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle offerte.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle offerte.
art. 3 l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto sufficiente la motivazione numerica quando i criteri di valutazione siano predeterminati con chiarezza e adeguato dettaglio.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
La censura sull'accesso è stata respinta perché la documentazione risultava sostanzialmente ostesa o comunque acquisita dalla ricorrente.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato per affermare che la stazione appaltante può annullare in autotutela l'aggiudicazione nei relativi limiti e, a maggior ragione, riconvocare la Commissione per approfondimenti istruttori.
art. 134 c.p.a.
Il sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali non può trasformarsi in valutazione sostitutiva, salvo i casi previsti per la giurisdizione estesa al merito e i limiti dell'abnormità.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per lo scambio di memorie e repliche prima dell'udienza pubblica.
Massime di principio
- La stazione appaltante può riconvocare la commissione giudicatrice, anche durante la pendenza del giudizio, per svolgere specifici approfondimenti su elementi già acquisiti nella procedura; l'attività è legittima quando si limita a esplicitare o correggere riferimenti già presenti nella documentazione, senza rinnovare sostanzialmente l'istruttoria o modificare la decisione adottata.
- L'integrazione successiva della motivazione è ammissibile quando rimedia a una mera insufficienza formale del discorso giustificativo, lasciando invariata la decisione e utilizzando le medesime risultanze procedimentali; non è invece consentita quando occorre colmare un vizio sostanziale della funzione, quale difetto dei presupposti, travisamento, contraddittorietà o sviamento.
- L'utilizzo di collegamenti ipertestuali nella documentazione tecnica non comporta l'esclusione se la lex specialis non prevede un espresso divieto sanzionato con l'esclusione e non è provato che i link introducano elementi nuovi, integrativi o modificabili dell'offerta rispetto a quella tempestivamente presentata.
- Quando la lex specialis prevede la presentazione di una relazione tecnica e la verifica di campioni dei prodotti, il possesso dei requisiti minimi può essere accertato anche mediante l'esame dei campioni; non è legittimo imporre, in assenza di una specifica previsione, che la prova dei requisiti derivi esclusivamente da documenti ufficiali del produttore.
- Le valutazioni della commissione di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e non possono essere sostituite dal giudice sulla base della mera maggiore condivisibilità di una diversa valutazione; occorre dimostrare manifesta illogicità, irragionevolezza, abnormità o palese inattendibilità del giudizio tecnico.
- L'attribuzione di un punteggio numerico soddisfa l'obbligo di motivazione quando la lex specialis abbia predeterminato con chiarezza e sufficiente dettaglio criteri e sub-criteri di valutazione, consentendo di ricostruire il rapporto tra punteggio e parametri applicati.
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