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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20263/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Appello per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento del 4/11/2022. Il ricorrente deduceva: (1) nullità/difetto di motivazione per il rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore; (2) erronea applicazione di legge e illogicità della motivazione circa la confisca dell'autovettura, poiché il verbale di accertamento indicava una terza persona (Latin Caterina) quale proprietaria del veicolo.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendolo non consentito in cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e ha osservato che in udienza la difesa era stata sostituita ed aveva confermato il patteggiamento. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha rilevato una discrepanza tra la motivazione del Tribunale (secondo cui il veicolo non risultava di proprietà di persone diverse dall'imputato) e il verbale di Polizia Stradale che indicava Latin Caterina come proprietaria. Per tale ragione la Corte ha annullato la pronuncia limitatamente al punto relativo alla confisca e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Massa in diversa composizione; ha invece rigettato il ricorso per il resto.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte ha considerato che il giudizio è stato definito ai sensi di tale articolo e che i motivi ammissibili in cassazione contro sentenze emesse con questo rito sono limitati.

  • art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada

    confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato

    Prevede la confisca obbligatoria del veicolo in caso di condanna/definizione per guida sotto l'effetto di sostanze, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. La Corte ha ritenuto che, data la presenza in atti di un'indicazione di terza proprietà, il Tribunale di merito doveva approfondire la questione prima di disporre la confisca.

  • art. 186-bis cod. strada e d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (richiamati)

    Norme collegate alla materia della guida in stato di alterazione per stupefacenti e alla disciplina generale della circolazione. Nel caso erano richiamate per inquadrare il reato oggetto del patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103)

    Limita i motivi di cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai profili elencati (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o misura di sicurezza). La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perciò non rientrante tra i motivi consentiti.

Massime di principio

  • Contro sentenze di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la cassazione è ammessa solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis: questioni di legittimità limitate e non tutte le censure procedurali.
  • La confisca obbligatoria del veicolo ai sensi dell'art. 186 c.d.s. richiede che il giudice accerti con chiarezza che il veicolo non appartenga a persona estranea al reato; la semplice adozione della misura senza aver risolto un elemento fattuale documentato (es. verbale di proprietà) comporta l'annullamento e il rinvio.
  • Quando atti processuali (es. verbale di Polizia) indicano terza proprietà del veicolo, il giudice del merito deve compiere un adeguato vaglio probatorio prima di disporre la confisca; l'assenza di tale approfondimento è motivo di annullamento limitato alla misura.
  • La sostituzione del difensore in udienza e la conferma dell'accordo possono far ritenere superata la richiesta di rinvio per impedimento del difensore originario; occorre verificare il verbale di udienza per accertare tali fatti.
  • In presenza di questioni di fatto dirimenti per l'applicabilità di una sanzione reale obbligatoria, la Corte di legittimità tende a rinviare il procedimento al giudice di merito per ulteriore istruttoria e decisione in diversa composizione.

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