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Sentenza

Sentenza del 03/03/2017 n. 5415 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato la sentenza della Commissione tributaria centrale che aveva annullato l'accertamento sintetico effettuato con il redditometro per l'anno d'imposta 1978. In particolare, ha sostenuto che l'acquisto di due imbarcazioni da diporto effettuato negli anni 1980-1981 potesse costituire un indice della capacità reddituale già maturata negli anni precedenti, incluso il 1978, secondo il criterio della cosiddetta quota di risparmio. L'Ufficio ha inoltre censurato l'esclusione di tali elementi per il solo fatto che gli acquisti fossero successivi all'anno accertato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha ritenuto legittima l'imputazione al 1978, ai fini dell'accertamento sintetico, di elementi patrimoniali manifestatisi negli anni successivi, purché idonei a riflettere una capacità contributiva riferibile anche al periodo interessato. Il contribuente non aveva fornito una prova contraria sufficiente e aveva contestato soltanto l'utilizzabilità del criterio presuntivo. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il resistente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.900 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, nel testo originario

    Gli elementi e le circostanze di fatto utilizzati per l'accertamento sintetico non devono necessariamente riferirsi all'anno in contestazione.

    Nel testo applicabile all'epoca, la norma consentiva di fondare l'accertamento sintetico su fatti certi e indicatori di capacità contributiva riferibili anche ad anni diversi da quello accertato, purché tali elementi si riflettessero sul periodo fiscale interessato.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 5, come modificato dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413

    Presunzione di imputabilità, salvo prova contraria, in quote costanti all'anno della spesa e ai cinque periodi d'imposta precedenti.

    La disciplina successiva ha regolato espressamente l'imputazione temporale delle spese per incrementi patrimoniali, introducendo il limite dei cinque anni e la ripartizione in quote costanti. Tuttavia, tale disciplina non limitava retroattivamente la più ampia facoltà riconosciuta dal testo originario.

  • D.P.R. 21 luglio 1983 sugli indici e coefficienti presuntivi di reddito

    Gli indici e coefficienti del redditometro potevano essere utilizzati per collegare gli acquisti di beni di elevato valore unitario a redditi conseguiti anche in periodi d'imposta precedenti.

  • D.P.R. n. 888 del 1977, art. 72-bis

    La sentenza di merito ne aveva escluso l'applicazione al reddito della moglie perché la disposizione riguardava determinate categorie di imprese minori con reddito non superiore a 12 milioni di lire, mentre risultava un reddito di 12.934.000 lire. La decisione di cassazione, tuttavia, ha definito la controversia principalmente sulla questione dell'imputazione degli incrementi patrimoniali al reddito del contribuente.

Massime di principio

  • Nel regime anteriore alle modifiche del 1991, un accertamento sintetico poteva collegare una spesa o un incremento patrimoniale verificatosi dopo l'anno accertato a redditi occultati o risparmi accumulati negli anni precedenti, anche oltre il successivo limite dei cinque anni.
  • L'acquisto successivo di beni di elevato valore può costituire un indice presuntivo della capacità contributiva esistente in anni anteriori, secondo una ragionevole ricostruzione della quota di reddito destinata al risparmio.
  • La presunzione dell'Amministrazione non è assoluta: il contribuente può superarla dimostrando, ad esempio, che l'acquisto è stato finanziato con redditi già dichiarati, liberalità, eredità, disinvestimenti, finanziamenti o altre disponibilità non imponibili.
  • Per contestare efficacemente un accertamento sintetico non è sufficiente negare in astratto la rilevanza temporale dell'investimento; occorre contestare concretamente il nesso tra la spesa e il reddito presunto, nonché fornire prova documentale della diversa fonte delle somme.
  • La disciplina applicabile è quella vigente per il periodo d'imposta accertato: i limiti introdotti successivamente, come quello dei cinque periodi precedenti e della ripartizione in quote costanti, non possono essere automaticamente applicati per restringere la portata della disciplina originaria.

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