Cassazione Penale, Ordinanza n. 05302/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 marzo 2025. Dal testo emerge che la decisione impugnata riguardava una condotta di inosservanza dell'alt imposto dagli operanti e una fuga pericolosa, conclusa dopo alcuni chilometri dal primo posto di blocco, con messa in pericolo dell'incolumità degli inseguitori. Il ricorrente deduceva un primo motivo che la Corte di cassazione qualifica come aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto al trattamento sanzionatorio, il ricorso censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena; la Corte ha ritenuto immune da censure la motivazione di merito, che valorizzava i plurimi precedenti, anche specifici, e traeva da essi una personalità particolarmente incline a delinquere.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è aspecifico e quindi inidoneo quando non si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La valutazione del trattamento sanzionatorio e del diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione di merito è mancante, apparente o manifestamente illogica; è invece sufficiente la valorizzazione dei precedenti penali, anche specifici, quale indice della personalità dell'imputato.
- La condotta di fuga dopo l'ordine di arresto può essere apprezzata dal giudice di merito come elemento sintomatico di particolare pericolosità e rilevare nella determinazione della pena.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, se prevista dalla legge.
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