Sentenza n. 3139/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 11923/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato parzialmente la sanzione irrogata dall’AGCM al Comune per pratiche commerciali scorrette nella fatturazione del Servizio Idrico Integrato
Esito
Favorevole al resistente (comune gestore)
La controversia
L’AGCM aveva sanzionato il Comune per due condotte: l’omessa informazione agli utenti sulla prescrizione biennale dei consumi idrici e la gestione dei reclami mediante rigetto sistematico e standardizzato delle eccezioni di prescrizione. Il TAR aveva respinto le censure relative alla pratica ingannevole, ma aveva escluso la natura aggressiva della seconda condotta, ritenendo che il Comune si fosse limitato ad adottare un’interpretazione giuridica diversa da quella dell’AGCM e dell’ARERA, in un quadro normativo e giurisprudenziale incerto. L’AGCM ha appellato deducendo violazione degli artt. 20, 24, 25 e 27 del Codice del consumo, della direttiva 2005/29/CE, difetto di motivazione per contraddittorietà e illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e travisamento dei fatti. Secondo l’Autorità, l’aggressività derivava non dalla sola interpretazione della normativa, ma dal rigetto generalizzato dei reclami senza valutazione delle singole posizioni, mediante motivazioni opache, unitamente all’omessa informativa sulla possibilità di eccepire la prescrizione.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata nella parte impugnata. Il Consiglio di Stato ha precisato che la normativa primaria e la regolazione ARERA imponevano al gestore di informare gli utenti sugli importi relativi a consumi ultrabiennali e sulla possibilità di eccepire la prescrizione, sicché l’omessa informativa era pacificamente contraria agli obblighi applicabili. Tuttavia, tale omissione non integrava una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 24, 25 e 26 del Codice del consumo: poteva indurre il consumatore a non esercitare il diritto per ignoranza, ma non ne coartava la volontà, potendo quindi eventualmente rilevare come pratica ingannevole. Anche il rigetto sistematico dei reclami non è stato qualificato come pratica aggressiva. All’epoca dei fatti mancava una giurisprudenza univoca della Corte di cassazione sulla prescrizione dei crediti del servizio idrico; inoltre, il Comune, quale ente pubblico soggetto a responsabilità contabile, poteva ritenere di non poter rinunciare a crediti certi, liquidi ed esigibili senza adeguata giustificazione. In tale quadro di incertezza normativa e giurisprudenziale, il comportamento non evidenziava l’intento di coartare la libertà di scelta degli utenti, elemento ulteriore necessario per configurare una pratica aggressiva. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 1, commi 4-10, l. 205/2017
Nei contratti di fornitura del servizio idrico [...] il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni
La norma ha introdotto la prescrizione biennale del diritto al corrispettivo per i consumi idrici e ha previsto la decorrenza applicativa transitoria indicata dal comma 10.
art. 1, comma 5, l. 205/2017
Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente
La disposizione è stata successivamente abrogata dalla legge di bilancio 2020, con conseguente impossibilità per gli operatori di respingere le eccezioni di prescrizione relative ai consumi ultrabiennali sulla base di tale previsione.
art. 20 d.lgs. 206/2005
Richiamato quale disposizione generale in materia di pratiche commerciali scorrette.
art. 22 d.lgs. 206/2005
Richiamato con riferimento alla contestazione della pratica commerciale ingannevole per omessa informazione.
art. 24 d.lgs. 206/2005
Le pratiche commerciali aggressive sono idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio
La pratica aggressiva richiede un’incidenza qualificata sulla libertà di scelta del consumatore, tale da indurlo o poterlo indurre ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso.
art. 25 d.lgs. 206/2005
Nel determinare se una pratica commerciale comporta [...] molestie, coercizione [...] o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi
Gli elementi indicati dalla norma servono a valutare la presenza di coercizione o indebito condizionamento, inclusi ostacoli non contrattuali onerosi o sproporzionati all’esercizio dei diritti.
art. 26 d.lgs. 206/2005
Le fattispecie di pratiche aggressive indicate dalla disposizione costituiscono un numerus clausus; le condotte non rientranti in esse devono comunque presentare i caratteri di coercizione o indebito condizionamento propri della pratica aggressiva.
art. 27 d.lgs. 206/2005
Richiamato dall’AGCM tra le norme asseritamente violate in materia di pratiche commerciali scorrette e poteri sanzionatori.
Delibera ARERA 547/2019/idr
Ha introdotto obblighi di informazione agli utenti sugli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni e sulla possibilità di eccepire la prescrizione biennale.
Delibera ARERA 186/2020/idr
Ha modificato e integrato la disciplina precedente, precisando l’applicabilità della prescrizione breve anche a fatture emesse prima del 1° gennaio 2020 con scadenza successiva e il carattere vincolato della disciplina legislativa.
Delibera ARERA 610/2021/R/idr
Ha previsto che il gestore indichi le ragioni per cui ritiene non maturata la prescrizione e informi sulla possibilità di presentare reclamo.
Direttiva 2005/29/CE
Richiamata dall’AGCM quale parametro europeo in materia di pratiche commerciali sleali.
Massime di principio
- La pratica commerciale aggressiva richiede un quid pluris rispetto alla mera inosservanza di obblighi informativi o alla prospettazione di un’interpretazione giuridica errata: la condotta deve essere idonea a coartare o condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore.
- L’omessa informazione sulla possibilità di esercitare un diritto può integrare una pratica ingannevole quando induce il consumatore a non esercitarlo per ignoranza, ma non costituisce di per sé una pratica aggressiva in assenza di coercizione o indebito condizionamento.
- Le fattispecie di pratica commerciale aggressiva previste dal Codice del consumo sono tipizzate; la qualificazione come aggressiva richiede la riconducibilità della condotta alle ipotesi normative oppure la presenza concreta degli elementi di molestia, coercizione o indebito condizionamento.
- La valutazione della condotta di un ente pubblico che gestisce un servizio deve tenere conto dei vincoli derivanti dalla responsabilità contabile: in un quadro normativo e giurisprudenziale non univoco, il rigetto di eccezioni di prescrizione relative a crediti ritenuti certi, liquidi ed esigibili non dimostra, da solo, l’intento di coartare gli utenti.
- L’AGCM può interpretare la normativa settoriale necessaria a qualificare la condotta del professionista, ma non può trasformare il mero dissenso interpretativo del gestore, in assenza di coercizione o indebito condizionamento, in una pratica commerciale aggressiva.
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