Cassazione Penale, Ordinanza n. 31066/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice esecuzione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra più reati oggetto di diverse sentenze. Sosteneva, in sostanza, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso idoneo ad unificare tutti i fatti indicati nell'istanza e lamentava vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata. La Corte rileva però che le doglianze miravano a una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione dell'ordinanza era puntuale, coerente e conforme ai criteri giurisprudenziali per desumere una volizione unitaria, in particolare per il rilievo del significativo intervallo temporale tra alcuni fatti e per il richiamo a precedenti provvedimenti esecutivi e di merito già intervenuti sulla medesima richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra tutti i reati indicati, valorizzando: il precedente rigetto della richiesta di unificazione relativa ai fatti delle sentenze nn. 1, 2 e 3, già deciso dal Tribunale di Monza e non impugnato; la distanza temporale di oltre due anni tra quei fatti e quelli di cui alla sentenza sub 4; il precedente provvedimento reso in sede esecutiva il 03/10/2022, considerato nei limiti rilevanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La sentenza applica in concreto il criterio del medesimo disegno criminoso/continuazione, affermando che la sua esistenza va desunta da indici obiettivi, tra cui il dato temporale, e che un apprezzabile intervallo cronologico può legittimare il diniego della continuazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, la sussistenza di una volizione unitaria non può essere affermata in modo apodittico, ma deve risultare da elementi oggettivi e coerenti, tra cui assume rilievo anche la distanza temporale tra i fatti.
- Un apprezzabile intervallo cronologico tra i reati può legittimare, senza vizi logici, il diniego del medesimo disegno criminoso, soprattutto quando la motivazione del giudice dell'esecuzione dia conto complessivamente degli indici rilevanti.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito: sono inammissibili le censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova lettura dei fatti e degli elementi già apprezzati dal giudice di merito o dell'esecuzione.
- La reiterazione di richieste già respinte con provvedimenti non impugnati non impone al giudice una nuova unificazione automatica, potendo tali precedenti essere valorizzati nei limiti rilevanti per la decisione successiva.
Come è indicizzato
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