Cassazione Penale, Sentenza n. 21268/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava il rigetto della sua domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (decreto del Magistrato di Sorveglianza di Novara del 18/11/2014). Il rigetto si fondava sulla presunzione, prevista per soggetti già condannati per reati gravissimi, che il beneficiario abbia percepito redditi illeciti (art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002). Attanasio contestava la valutazione della prova: sosteneva l'inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (indagato per calunnia nei suoi confronti) e produceva elementi a suo favore (percorso accademico positivo e vaglia postali mensili inviati dalla madre) per dimostrare la propria insufficienza economica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la presunzione di superamento del reddito prevista dall'art. 76, comma 4-bis, sia relativa e ammetta prova contraria, ma che il ricorrente non abbia allegato concreti elementi di fatto idonei a vincere la presunzione. Le valutazioni di merito del Tribunale di Sorveglianza sulla prova e sulla motivazione non sono rimproverabili in cassazione in assenza di specifica violazione di legge o di assoluta carenza motivazionale. Per conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4-bis
Stabilisce una presunzione relativa di superamento dei limiti di reddito per soggetti già condannati per reati gravissimi, ammettendo comunque la prova contraria; incombe sul richiedente l'onere di allegare concreti elementi di fatto idonei a dimostrare la condizione di non abbiente.
Corte costituzionale, sentenza n. 139 del 2010
Conferma che la presunzione prevista dall'art. 76, comma 4-bis, è relativa e che è ammessa la prova contraria, imponendo un onere probatorio effettivo al richiedente.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 4
Limita il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione: è proponibile solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, salvo assoluta carenza motivazionale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 3
Attribuisce al giudice il compito di accertare le condizioni economico-patrimoniali dell'istante, salvo che operi la presunzione dell'art. 76, comma 4-bis e l'interessato non abbia allegato elementi concreti per superarla.
cod. proc. pen., art. 616
Prevede le conseguenze economiche per il ricorso inammissibile: onere delle spese e possibilità di versamento di somma a favore della Cassa delle Ammende.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata come principio in ordine alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; non impedisce però l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per l'inammissibilità.
Massime di principio
- La presunzione di redditi illeciti prevista dall'art. 76, comma 4-bis, è relativa: il soggetto condannato per reati particolarmente gravi può tuttavia contestarla ma deve fornire prove concrete e documentali, non meri alibi o autocertificazioni.
- Per vincere la presunzione servono allegazioni precise e documenti (es. estratti conto, ricevute di trasferimenti leciti, dichiarazioni di terzi comprovanti sostegno economico, titoli che dimostrino borse o redditi leciti) che consentano al giudice una valutazione univoca della situazione economica.
- Contestare l'attendibilità di dichiarazioni di collaboratori di giustizia è possibile, ma la mera annotazione dell'indagine a carico del collaboratore o la sola affermazione di incongruenze non è necessariamente sufficiente: occorre allegare elementi che concretamente scalfiscano la dichiarazione.
- In cassazione non è possibile riaprire il giudizio di fatto o impugnare le valutazioni probatorie del giudice di merito se il ricorso è proposto per motivi di diritto; per attaccare la motivazione servono profili che configurino violazione di legge o assoluta carenza motivazionale.
- Il mancato superamento della presunzione può comportare il rigetto dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato e l'imposizione delle spese processuali e di sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende) in caso di ricorso inammissibile.
- Prassi consigliata: prima di proporre opposizione o ricorso, raccogliere documentazione finanziaria chiara e completa e formulare censure di diritto ben circostanziate se si intende arrivare in Cassazione, evitando censure meramente motivazionali.
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