Sentenza n. 961/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Lecce che imponeva la chiusura serale e notturna dei pubblici esercizi e dei distributori automatici in determinate vie, vietando inoltre nuove concessioni di suolo pubblico con dehors
Esito
Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza sindacale chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare. Ha dedotto la violazione degli artt. 50 e 54, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. 267/2000, la carenza dei presupposti per l'esercizio del potere contingibile e urgente, l'incompetenza, lo sviamento, l'irragionevolezza, l'abnormità, la disparità di trattamento e la violazione del principio di proporzionalità. Ha inoltre invocato la violazione degli artt. 41 e 42 Cost., della direttiva 2006/123/CE e del d.lgs. 59/2010, nonché del regolamento comunale in materia di viabilità, igiene e pubblico decoro, deducendo in subordine l'illegittimità dello stesso regolamento. In particolare, è stata contestata l'imposizione generalizzata di chiusure notturne per quasi tre mesi, limitata agli esercizi di determinate vie e alle attività del settore alimentare nel centro storico, quale misura sproporzionata e non adeguatamente giustificata da una situazione eccezionale e imprevedibile.
La decisione
Il TAR ha ritenuto procedibile il giudizio nonostante l'ordinanza avesse cessato di produrre effetti, poiché la ricorrente aveva dichiarato il proprio interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., secondo il principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 8 del 2022. La domanda originaria di annullamento è stata quindi riqualificata come domanda di accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza. Nel merito, il Tribunale ha confermato le valutazioni già espresse in sede cautelare e ha ritenuto illegittima l'ordinanza. Il potere contingibile e urgente del Sindaco è finalizzato principalmente a prevenire o eliminare gravi pericoli per l'incolumità fisica e può essere esercitato soltanto in presenza di una situazione realmente eccezionale, imprevedibile e concreta, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti amministrativi. Nel caso concreto, le esigenze di sicurezza e di prevenzione del degrado urbano avrebbero potuto essere affrontate mediante intensificazione dei controlli, vigilanza mirata, accordi con gli esercenti o regolamentazione ordinaria del fenomeno della movida. L'istruttoria e la motivazione non hanno dimostrato l'indispensabilità del ricorso al potere extra ordinem. La misura è stata inoltre ritenuta sproporzionata e affetta da illogica disparità di trattamento, poiché imponeva la chiusura soltanto agli esercizi ubicati in due vie, escludendo altri esercizi del centro storico situati nelle immediate vicinanze. La domanda è stata accolta nei limiti dell'accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 50 d.lgs. 267/2000
la potestà propria del Sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, pur dopo le modifiche normative introdotte nel 2017 all’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, è comunque finalizzata principalmente a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità fisica dei cittadini
Il potere contingibile e urgente del Sindaco richiede una situazione eccezionale, imprevedibile e concreta di pericolo per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile mediante gli ordinari strumenti dell'ordinamento.
art. 54, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 267/2000
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente tra i parametri di legittimità dell'ordinanza contingibile e urgente; la decisione ribadisce, in termini generali, la necessità dei presupposti sostanziali del potere extra ordinem.
art. 34, comma 3, c.p.a.
quando, nel corso del giudizio l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori
La cessazione degli effetti dell'atto non impedisce la decisione quando il ricorrente dichiari ritualmente l'interesse all'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori; la domanda di annullamento può essere sostanzialmente convertita in domanda di accertamento.
art. 41 Cost.
La norma è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla compressione dell'attività economica, ma la sentenza fonda l'accoglimento principalmente sulla carenza dei presupposti del potere contingibile e urgente, sulla sproporzione e sulla disparità di trattamento.
art. 42 Cost.
La norma è stata richiamata dalla ricorrente, senza che il giudice ne sviluppi uno specifico autonomo profilo decisorio.
direttiva 2006/123/CE
La direttiva è stata invocata dalla ricorrente, ma non risulta oggetto di una specifica autonoma interpretazione nella ratio decidendi.
d.lgs. 59/2010
Il decreto è stato invocato dalla ricorrente, ma non risulta oggetto di una specifica autonoma interpretazione nella ratio decidendi.
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2022
È richiamata per il principio secondo cui, una volta manifestato l'interesse ai fini risarcitori, il giudice deve accertare l'eventuale illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., anche se l'annullamento non è più utile.
Massime di principio
- Il venir meno dell'efficacia del provvedimento impugnato non determina l'improcedibilità del giudizio quando il ricorrente dichiari ritualmente di avere interesse all'accertamento della sua illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.; in tal caso il giudice deve esaminare la legittimità dell'atto come avrebbe fatto se l'azione di annullamento fosse rimasta procedibile.
- Il potere contingibile e urgente del Sindaco può essere esercitato soltanto in presenza di una situazione concreta, eccezionale, imprevedibile e attuale di grave pericolo per l'incolumità pubblica, quando non sia possibile fronteggiarla mediante gli ordinari strumenti amministrativi.
- Le esigenze di sicurezza urbana, prevenzione del degrado e gestione della movida non legittimano automaticamente un'ordinanza contingibile e urgente se possono essere affrontate mediante vigilanza e controlli ordinari, accordi con gli esercenti o una regolamentazione comunale ordinaria.
- Un'ordinanza contingibile e urgente è illegittima quando impone limitazioni generalizzate e prolungate all'attività economica senza un'istruttoria approfondita e una motivazione idonea a dimostrare l'indispensabilità della misura, soprattutto se la disciplina determina una disparità di trattamento tra esercizi commerciali collocati in aree vicine e soggetti alle medesime esigenze di sicurezza.
- L'esercizio del potere extra ordinem deve rispettare i principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza: la misura adottata deve essere necessaria rispetto al pericolo concreto e non può eccedere quanto indispensabile per fronteggiarlo.
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