Tribunale, Sentenza T-696/21
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 5 October 2022. — Les Bordes Golf International v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark LES BORDES – Earlier international figurative mark consisting of inter alia a stag’s head – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-696/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha confermato la decisione della Commissione di ricorso EUIPO che aveva accolto l'opposizione di Mast-Jägermeister SE contro il marchio figurativo LES BORDES. Ha ritenuto che i prodotti e servizi fossero in larga parte identici o simili, che i segni fossero visivamente e concettualmente simili in misura media e che il marchio anteriore avesse distintività intrinseca media. Di conseguenza, ha escluso errori nell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e ha respinto il ricorso.
Marchio UE: conferma del diniego/opposizione per rischio di confusione tra il segno figurativo LES BORDES e il precedente marchio internazionale figurativo con testa di cervo.
La questione giuridica
Se, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il segno figurativo richiesto LES BORDES e il precedente marchio internazionale figurativo con testa di cervo presentino un grado di somiglianza sufficiente, tenuto conto dell'identità o similarità dei prodotti e servizi e del carattere distintivo del marchio anteriore, da generare un rischio di confusione nel pubblico rilevante.
Principio di diritto
In materia di opposizione al marchio dell'Unione europea, sussiste rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 quando i prodotti e servizi sono identici o simili e i segni presentano, valutati globalmente, una somiglianza visiva e concettuale media, anche se il segno richiesto è puramente figurativo e non consente un confronto fonetico; la presenza di elementi accessori o decorativi non basta a neutralizzare l'elemento figurativo dominante comune, e un carattere distintivo intrinseco medio del marchio anteriore è sufficiente a fondare il rischio di confusione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE LES BORDES e rischio di confusione con il precedente marchio figurativo con testa di cervo
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea. La controversia si colloca nell'ambito del diritto dei marchi dell'UE e concerne l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e procedimento amministrativo
Les Bordes Golf International aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo UE per numerosi prodotti e servizi delle classi 3, 14, 16, 18, 24, 25, 41 e 43. Mast-Jägermeister SE aveva proposto opposizione fondandola, tra l'altro, su una registrazione internazionale anteriore designante l'Unione europea, rappresentata da un segno figurativo comprendente la testa di un cervo. La Divisione di opposizione aveva respinto l'opposizione, ma la Commissione di ricorso l'ha accolta integralmente, ritenendo sussistente un rischio di confusione.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione del marchio richiesto in presenza di rischio di confusione con un marchio anteriore;
- gli articoli 46 e 66-71 del medesimo regolamento, relativi rispettivamente all'opposizione e al ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso;
- l'articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001, sul controllo di legittimità esercitato dal Tribunale;
- l'articolo 263 TFUE, base del ricorso di annullamento.
Valutazione del pubblico rilevante e dei prodotti/servizi
Il Tribunale conferma che il territorio rilevante è quello di tutti gli Stati membri e che il pubblico pertinente è in prevalenza il pubblico generale, pur potendo alcuni prodotti e servizi delle classi 3, 16, 41 e 43 interessare anche professionisti. Il livello di attenzione varia quindi da medio ad alto, ma per la valutazione del rischio di confusione occorre prendere in considerazione il consumatore con il livello di attenzione più basso, ossia un consumatore medio, ragionevolmente informato e avveduto.
Quanto ai prodotti e servizi, il Tribunale non rimette in discussione la conclusione della Commissione di ricorso secondo cui i beni e servizi delle classi 3, 14, 16, 18, 24, 25 e parte della classe 41 sono identici o inclusi in quelli coperti dal marchio anteriore, mentre gli altri servizi della classe 41 sono simili in misura media.
Confronto dei segni: somiglianza visiva
Sul piano visivo, il Tribunale approva l'analisi della Commissione di ricorso. I due segni mostrano una rappresentazione stilizzata di una testa di cervo frontale con le corna e parte del collo, con proporzioni quasi identiche tra testa, orecchie, muso, corna e collo. Nel segno anteriore compaiono anche una cornice circolare, una croce e linee nere, ma tali elementi hanno funzione principalmente decorativa e di sfondo.
Il Tribunale precisa che le differenze tra un'immagine più dettagliata e una silhouette non sono decisive, perché il consumatore medio tende a soffermarsi sull'elemento figurativo dominante. Né gli ulteriori elementi figurativi del marchio anteriore né la presenza della dicitura LES BORDES nel marchio richiesto sono sufficienti a eliminare la somiglianza visiva, dato che il disegno della testa di cervo domina chiaramente entrambi i segni per dimensioni e impatto visivo.
Confronto fonetico
Il Tribunale esclude la rilevanza del confronto fonetico. Un marchio puramente figurativo, per sua natura, non si pronuncia; al più il suo contenuto può essere descritto verbalmente, ma ciò coincide con la percezione visiva o concettuale. Il richiamo del ricorrente alla possibilità che il pubblico usi parole come "stag" o "reindeer" non basta, perché il segno anteriore comprende più elementi figurativi e non è immediatamente riconducibile a una parola specifica e concreta. La conclusione è quindi che il confronto fonetico non è praticabile nel caso di specie.
Confronto concettuale
Sul piano concettuale, il Tribunale conferma una somiglianza media. I due segni evocano entrambi l'idea di una testa di cervo frontale con corna e parte del collo. Gli ulteriori elementi figurativi del marchio anteriore, come la croce e i raggi, non sono idonei a escludere tale percezione comune. La dicitura LES BORDES, invece, è considerata priva di significato per la maggior parte del pubblico rilevante e quindi non incide sul confronto concettuale.
Il Tribunale respinge anche l'argomento secondo cui il marchio anteriore alluderebbe alla leggenda di San Uberto: tale richiamo non è stato dimostrato come percepito dal pubblico pertinente e, in ogni caso, non altera la conclusione di somiglianza concettuale media.
Carattere distintivo del marchio anteriore
La Commissione di ricorso aveva ritenuto che il marchio anteriore avesse carattere distintivo intrinseco medio, perché non descrittivo né evocativo rispetto ai prodotti e servizi in questione. Il Tribunale conferma tale valutazione.
Viene esclusa l'ammissibilità dell'argomento fondato su una ricerca internet prodotta per la prima volta dinanzi al Tribunale, poiché il giudice dell'Unione controlla la legittimità della decisione impugnata e non può esaminare fatti e prove nuovi. Per le estrazioni dal registro UE, il Tribunale ricorda che esse possono essere richiamate per la prima volta in giudizio per sostenere un motivo di legittimità, ma nel caso concreto il ricorrente non ha dimostrato che il pubblico si sia effettivamente confrontato sul mercato con una presenza diffusa di marchi raffiguranti un cervo. Neppure è provato il collegamento del pubblico con la leggenda di San Uberto.
Valutazione globale e rischio di confusione
Applicando il principio di interdipendenza tra i fattori, il Tribunale conferma che l'identità o forte similarità dei prodotti e servizi, unita alla somiglianza visiva e concettuale media dei segni e alla distintività media del marchio anteriore, è sufficiente a fondare un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Le differenze invocate dal ricorrente non compensano gli elementi comuni dominanti.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge il ricorso integralmente. Di conseguenza, Les Bordes Golf International è condannata alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell'interveniente. Le domande volte a far rivivere la decisione della Divisione di opposizione non vengono esaminate, poiché il rigetto nel merito rende superflua la pronuncia sulla loro ricevibilità.
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