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Sentenza

Sentenza n. 433/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 2279/2023 pubblicata in data 23.06.2023

Giustizia amministrativa202502517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 2279/2023, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2017/2018-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva accertato il suo diritto alla carta docente per sei anni scolastici, nella misura di 500 euro annui, e aveva condannato l'amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equipollente. Deduceva l'inottemperanza del Ministero, non avendo questo dato esecuzione alla condanna. Il TAR ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che non risultavano effettuati neppure pagamenti parziali. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l'esistenza o l'entità del credito né ha fornito indicazioni sull'esecuzione. L'ottemperanza non è stata estesa alle spese di lite liquidate dal giudice ordinario, in quanto distratte in favore dei difensori e non comprese nell'azione proposta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza civile posta a fondamento dell'azione e ordinando all'amministrazione di provvedere integralmente al pagamento entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'ulteriore eventuale inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza effettuata dalla ricorrente. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente; l'incarico è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto. Il TAR ha escluso gli interessi sulla somma dovuta per la carta docente, ritenendo che l'importo sia stabilito al valore nominale, senza maggiorazioni, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni deve essere decorso prima di poter accertare l'inottemperanza.

  • art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione

    L'importo della carta docente è riconosciuto al valore nominale e non può essere maggiorato di interessi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna dell'amministrazione al pagamento o all'erogazione di una prestazione, l'inottemperanza può essere dichiarata quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • La mancata contestazione, da parte dell'amministrazione costituita, dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente all'assenza di pagamenti anche parziali e alla mancata indicazione dello stato della procedura, consente di ritenere accertata l'inottemperanza al titolo esecutivo.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendone i poteri, il termine di intervento e la facoltà di delega.
  • Le somme riconosciute per la carta docente sono dovute al valore nominale e non sono incrementabili con interessi, anche quando la carta venga utilizzata nell'anno successivo a quello di erogazione.
  • L'azione di ottemperanza resta circoscritta alle obbligazioni comprese nella domanda e nel titolo azionato; non si estende alle spese di lite distratte in favore dei difensori quando queste non siano state oggetto dell'azione nel giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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