Sentenza n. 708/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 391/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 391/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini, munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data 10 dicembre 2024. Il decreto era stato notificato al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, alle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo esecutivo, detratto quanto eventualmente già corrisposto, comprese le spese legali liquidate dal giudice ordinario ove non già pagate. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del titolo esecutivo, fissando un termine e predisponendo, in caso di persistente inerzia, misure sostitutive.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo, munito del decreto di esecutorietà previsto da tale disposizione, è stato considerato titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario e munito del decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. può costituire titolo per il giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, purché sia comprovata la sua esecutività e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
- In presenza della perdurante inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione di un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successivo esercizio dei poteri sostitutivi, attivabile su istanza della parte vittoriosa.
- L'ordine di esecuzione del titolo deve tenere conto degli importi eventualmente già corrisposti dall'Amministrazione, comprese le spese legali liquidate nel titolo, evitando duplicazioni nel pagamento.
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