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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18522/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Il fallimento ricorrente aveva visto rigettare dal Tribunale di Roma l’opposizione allo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’ente resistente, opposizione proposta contro l’esclusione di un credito di euro 82.964,94. La pretesa era stata respinta dal commissario liquidatore per difetto di prova della non imputabilità del ritardo nella presentazione di una domanda ultratardiva nel 2020 e, per una parte del credito, per difetto di legittimazione passiva. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 207 e 208 l.fall., sostenendo che la comunicazione inviata dal commissario liquidatore nel 2016 dovesse valere come atto ricognitivo del credito e non come mera comunicazione partecipativa; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2697 e 2712 c.c., omesso esame di fatto decisivo e violazione dell’art. 101 l.fall., censurando l’affermazione del tribunale circa la mancata prova della consegna telematica della originaria istanza di ammissione del credito inviata nel 2016.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’avviso ai creditori ex art. 207 l.fall. è un atto dovuto, meramente informativo e privo di valore ricognitivo del credito. Ha ritenuto inconferente il secondo motivo perché decisivo era il fatto che, assumendo lo stesso ricorrente di avere presentato nel 2016 l’istanza di ammissione, egli non aveva poi proposto opposizione allo stato passivo che non conteneva il credito, con conseguente preclusione. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, nella liquidazione coatta amministrativa, se il creditore formula domande o osservazioni al commissario, il mancato inserimento del credito nell’elenco ex art. 209 l.fall. vale come rigetto implicito da opporre tempestivamente; solo in difetto di specifiche domande o osservazioni resta proponibile la domanda tardiva. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa della procedura intimata. È stato disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 207 l.fall.

    atto dovuto ... destinato a una mera provocatio ad agendum

    L’avviso ai creditori nella procedura di accertamento del passivo è un atto informativo e non contiene alcuna valutazione preventiva sull’ammissibilità del credito.

  • art. 208 l.fall.

    Richiamato come norma che consente la formulazione di domande/istanze nella procedura di liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 209 l.fall.

    il mancato inserimento del credito nell'elenco previsto dall'art. 209, primo comma, l.fall. assume valore implicito di rigetto

    Il silenzio del commissario e l’omessa inclusione del credito nell’elenco producono un rigetto implicito, contro il quale è necessaria opposizione allo stato passivo.

  • art. 98 l.fall.

    È il rimedio da esperire per evitare la preclusione derivante dal rigetto implicito o dalla mancata inclusione del credito.

  • art. 99 l.fall.

    Richiamato insieme all’opposizione allo stato passivo come base del gravame esperito.

  • art. 101 l.fall.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la proponibilità della domanda tardiva; la Corte rileva che, nel caso concreto, la questione è superata dalla preclusione derivante dalla mancata opposizione.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per la ripartizione dell’onere della prova circa la consegna dell’istanza, ma ritenuto non decisivo ai fini dell’esito.

  • art. 2712 c.c.

    Invocato in relazione alla prova della trasmissione telematica, ma la censura è stata ritenuta inconferente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella liquidazione coatta amministrativa, l’avviso ai creditori ex art. 207 l.fall. ha natura meramente partecipativa e non costituisce riconoscimento del credito da parte del commissario liquidatore.
  • Se il creditore ha formulato una domanda o osservazione nella procedura e il credito non viene incluso nello stato passivo o nell’elenco ex art. 209 l.fall., il silenzio del commissario integra un rigetto implicito che deve essere opposto nei termini, altrimenti si forma preclusione.
  • La domanda tardiva è esperibile solo quando manchi una precedente specifica domanda/istanza del creditore o non vi sia stato un rigetto implicito già consolidato per mancata opposizione.
  • Quando una decisione di merito si fonda su una ratio preclusiva autonoma e sufficiente, le censure rivolte a profili probatori secondari o a passaggi motivazionali ulteriori diventano inconferenti.
  • In presenza di un motivo di ricorso che assume l’avvenuta presentazione di una domanda precedente, la mancata impugnazione dello stato passivo che la ha ignorata impedisce di rimettere in discussione il credito mediante domanda ultratardiva successiva.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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