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Sentenza

Sentenza n. 424/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 21.5.2025, n. 543, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 21 maggio 2025, n. 543, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti precarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Genova, che aveva accertato il loro diritto alla carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, e aveva condannato il Ministero a emettere la carta e ad accreditare 2.000 euro in favore della prima ricorrente e 1.000 euro in favore della seconda, oltre agli accessori. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso dalla notificazione della decisione all’Amministrazione. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il ricorso né dimostrato l’avvenuto adempimento degli obblighi risultanti dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante il rilascio della carta del docente alle ricorrenti e l’accredito, con i relativi accessori, delle somme di 2.000 euro e 1.000 euro. In caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento o all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il giudizio di esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione può essere promosso dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    Incombe sull’Amministrazione, che eccepisca o intenda opporre l’adempimento del giudicato, la prova dell’avvenuta esecuzione delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti della pubblica amministrazione, il mancato adempimento dell’Amministrazione legittima il giudice a ordinare il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare piena esecuzione al giudicato.
  • Quando il titolo esecutivo impone non soltanto il pagamento di somme di denaro, ma anche un’attività ulteriore, quale l’emissione di un documento o beneficio amministrativo, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e accompagnare l’ordine con una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
  • L’Amministrazione che deduca l’avvenuto adempimento del giudicato deve fornire la relativa prova; la mera costituzione in giudizio, senza contestazione e senza documentazione dell’esecuzione, non impedisce l’accoglimento dell’actio iudicati.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva entro il termine stabilito nella sentenza.
  • La penalità di mora può decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e protrarsi fino all’effettiva esecuzione del giudicato o, in caso di intervento sostitutivo, fino all’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

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