Sentenza del 31/01/2022 n. 409 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Processo tributario - Appello - Produzione nuovi documenti - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della produzione, in sede di appello nel processo tributario, di documenti preesistenti al giudizio di primo grado e non prodotti in prime cure. Si è posto il problema se la preclusione prevista dall'art. 345, comma 3, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla legge n. 69/2009) trovi applicazione anche nel giudizio tributario oppure se prevalga la disciplina speciale del processo tributario dettata dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in particolare art. 58, comma 2).
La decisione
La Corte ha ritenuto che, in virtù del principio di specialità dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, non si applica la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. nel processo tributario. Pertanto, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, le parti possono produrre liberamente documenti anche in sede di gravame, anche se tali documenti erano preesistenti al giudizio di primo grado e anche se la loro produzione in prime cure sarebbe stata irrituale; tali documenti possono essere quindi amessi in appello e valutati dal giudice tributario nei limiti della loro rilevanza e ricevibilità.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
Principio di specialità: la normativa processuale tributaria prevale sulla disciplina processuale civile ordinaria quando le due norme si pongono in rapporto. Questo giustifica l'esclusione dell'applicazione automatica delle preclusioni civili nel giudizio tributario.
codice di procedura civile, art. 345, terzo comma (testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69)
Prevede preclusioni per la produzione documentale in appello nel processo civile ordinario; la sentenza osserva che tale disciplina non si applica al processo tributario in ragione del principio di specialità.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2
Disciplina speciale che consente alle parti nel processo tributario di produrre documenti anche in sede di gravame, anche se preesistenti al giudizio di primo grado; è la norma applicabile e prevalente rispetto alla preclusione civilistica.
Massime di principio
- Nel processo tributario la regola della libera produzione documentale in appello (art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992) prevale sulle preclusioni previste dal codice di procedura civile; i documenti preesistenti non prodotti in primo grado possono essere comunque prodotti in gravame.
- L'eventuale irritualità della produzione dei documenti in prime cure non impedisce la loro ammissione in appello nel processo tributario; il giudice di gravame valuta la rilevanza, l'autenticità e la ricevibilità dei documenti sul merito.
- La possibilità di produrre documenti in appello non è illimitata: la parte che li introduce tardivamente dovrebbe giustificarne la rilevanza e la provenienza, e tenere conto delle esigenze del contraddittorio e della tempestività procedurale (es. consentire all'altra parte di controperiziare o acquisire elementi probatori).
- In situazioni analoghe conviene: (a) documentare l'esistenza e la pertinenza dei documenti già in sede di primo grado ove possibile; (b) se la produzione avviene in appello, comunicare tempestivamente all'altra parte i documenti e chiedere l'ammissione indicando le ragioni della tardività; (c) prepararsi a contestare l'autenticità e la rilevanza se si è nella posizione della resistente.
- Se i documenti sono effettivamente nuovi (cioè creati dopo il primo grado) la valutazione resta comunque discrezionale ma non è soggetta alle stesse limitazioni applicabili nel processo civile; va tuttavia considerata la pertinenza temporale e sostanziale rispetto alla controversia.
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