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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06969/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento di fatture relative a forniture di prodotti farmaceutici rimaste impagate. Il debitore propose opposizione, rigettata in primo grado. In appello dedusse di avere eseguito un parziale pagamento mediante quattro assegni e chiese la riduzione della condanna. La corte d'appello accolse solo in parte il gravame, ritenendo provato il pagamento con due assegni e non con gli altri due; ridusse così il dovuto e, riliquidate le spese del secondo grado, pose a carico dell'appellante due terzi delle spese. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) violazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014 per avere la corte d'appello liquidato le spese sul valore della condanna confermata, anziché sul valore della sola impugnazione (criterio del disputatum), e per non avere adeguatamente ricalcolato le spese del primo grado alla luce della parziale riforma; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere la corte considerato anche gli altri due assegni ai fini dell'ulteriore riduzione del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo il primo motivo, limitatamente alla censura sulla liquidazione delle spese del giudizio di appello, ritenendo che il valore della causa in secondo grado dovesse essere parametrato alla somma oggetto di impugnazione e che, dunque, le spese andassero liquidate sullo scaglione inferiore; ha invece respinto la doglianza sulla mancata compensazione delle spese di primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste di violazione di legge e vizio motivazionale, mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito. La sentenza impugnata è stata cassata solo in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rideterminando in Euro 6.343,00 la somma dovuta a titolo di rimborso dei due terzi delle spese del secondo grado. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La liquidazione delle spese va effettuata secondo il valore effettivo della controversia, in coerenza con il criterio del disputatum; in appello, se il gravame riguarda solo una parte della condanna, il valore va riferito alla sola somma impugnata o ridotta in contestazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale per la deduzione della violazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma, non consente più censure di semplice insufficienza motivazionale; il sindacato è limitato al minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiede un livello minimo costituzionale di motivazione del provvedimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Non può essere invocato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio da parte della Cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sul riparto dell'onere della prova è inammissibile se in realtà mira a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove.

  • art. 1194, secondo comma, c.c.

    La somma detraenda è imputata prima agli interessi e poi al capitale nella rideterminazione del debito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio con il rito camerale accelerato.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della causa va determinato in base al criterio del disputatum: nel primo grado rileva la domanda proposta, mentre in appello rileva la sola parte della decisione effettivamente devoluta con l'impugnazione, anche quando l'appello mira a ridurre la condanna.
  • Quando la sentenza di appello riforma, anche solo in parte, la decisione di primo grado, il giudice del gravame può procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese in relazione all'esito complessivo della lite; tuttavia la compensazione resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice, salvo il limite di non porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove, perché in cassazione non è consentito sostituire l'apprezzamento del giudice di merito sulle risultanze istruttorie.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi circoscritto ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è più ammessa la censura di mera insufficienza argomentativa.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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