Cassazione Penale, Sentenza n. 5677/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la revoca, disposta dal GIP con efficacia ex tunc, della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità concessa a Zeqo per 149 ore presso l'associazione "Croce Blu" di Carpi, motivata dall'interruzione dell'attività nel settembre 2019 senza spiegazioni. Il ricorrente rilevava che aveva già svolto 43 delle 149 ore imposte e che la revoca non aveva tenuto conto della giurisprudenza consolidata secondo cui, in caso di revoca per inottemperanza, deve essere ripristinata solo la pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessiva il periodo di svolgimento positivo dell'attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente agli effetti della revoca del lavoro di pubblica utilità e ha rinviato per nuovo giudizio al GIP di Modena. Ha stabilito che, ove sia disposta la revoca della sanzione sostitutiva per inottemperanza, al condannato deve essere applicata soltanto la pena residua ottenuta sottraendo dalla pena irrogata il periodo di svolgimento positivo dell'attività (le 43 ore svolte), quantificato secondo i criteri di ragguaglio previsti dall'art. 58 d.lgs. n. 274/2000 e nella osservanza della giurisprudenza citata.
Norme richiamate
codice della strada
art. 186, comma 2, lett. c) e art. 186, comma 9-bis
L'art. 186 disciplina la sanzione; il comma 9-bis prevede la possibilità di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità e la disciplina della revoca, che va applicata tenendo conto del periodo effettivamente svolto.
d.lgs. n. 274/2000
artt. 55, 56 (citati) e art. 58
Gli articoli indicati regolano il lavoro di pubblica utilità e i criteri di ragguaglio per la quantificazione del periodo di pena e della relativa conversione: per la revoca va detratto il periodo di lavoro effettivamente svolto calcolato con i criteri di ragguaglio dell'art. 58.
Massime di principio
- Se il lavoro di pubblica utilità viene revocato per inottemperanza, il giudice non deve automaticamente ripristinare per intero la pena originaria: va applicata la sola pena residua, cioè la pena risultante dopo aver detratto il periodo effettivamente svolto.
- La quantificazione della pena residua richiede il ragguaglio delle ore effettivamente prestate secondo i criteri previsti dalla normativa (art. 58 d.lgs. n. 274/2000) e la motivazione del calcolo nel provvedimento esecutivo.
- La difesa deve documentare con precisione le ore e i periodi di svolgimento positivo dell'attività (es. certificazioni dell'ente convenzionato) per ottenere che tali periodi siano computati e sottratti dalla pena ripristinata.
- La revoca con efficacia ex tunc non esclude il riconoscimento degli effetti positivi già prodotti dal lavoro di pubblica utilità: il principio consolidato della Cassazione tutela il periodo di attività svolta.
- Nel caso di revoca per interruzione senza giustificazione, il giudice può revocare la sostituzione ma deve comunque applicare le regole di computo della pena residua; la motivazione deve esplicitare il calcolo e l'esclusione o inclusione delle ore svolte.
Testo integrale
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