Cassazione Penale, Sentenza n. 28682/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva riformato parzialmente la decisione del Tribunale di Livorno condannando Marco Turini per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, contestando in particolare: 1) il coefficiente soggettivo del reato (dolo specifico) rispetto alla distrazione dei beni dopo l'affitto di ramo d'azienda; 2) la qualificazione della condotta come bancarotta fraudolenta documentale (omessa tenuta delle scritture) ritenendo che i giudici di merito avessero applicato unicamente il dolo generico anziché il dolo specifico richiesto per la fattispecie documentale.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto carente il confronto dei motivi di ricorso con le argomentazioni della sentenza impugnata: sul primo motivo ha richiamato le evidenze di merito circa precise sparizioni di beni e somme (importo di €154.000 relativo a fatture e beni aziendali per €12.000) per le quali l'imputato non aveva fornito indicazioni sulla destinazione; sul secondo motivo ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale secondo cui l'omessa tenuta della contabilità era posta in frode ai creditori allo scopo di celare le condotte distrattive, incidendo quindi sulla qualificazione come bancarotta fraudolenta documentale. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n.103).
Norme richiamate
Legge fallimentare, art. 216 (ultimo comma)
La Corte ha considerato che la durata delle pene accessorie sia stata rideterminata dalla Corte d'appello in misura pari alla pena principale e ha richiamato la rilevanza della condotta omissiva collegata al fine pregiudizievole ai sensi di tale articolo
Legge fallimentare, art. 219
Richiamato nel ricorso in relazione alla configurazione della bancarotta documentale; la Corte ha comunque ritenuto che la fattispecie rilevante fosse l'omissione delle scritture in frode ai creditori
Codice di procedura penale, art. 616
Articolo applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma alla Cassa delle ammende per inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto la parte 'in colpa' nella determinazione della causa di inammissibilità
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 616 c.p.p.)
Richiamata quale norma che ha modificato l'art. 616 c.p.p., in base alla quale è stata irrogata la sanzione pecuniaria per l'inammissibilità
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che contesta la valutazione del dolo deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni di fatto e di diritto esposte nella sentenza impugnata; argomentazioni generiche o teoriche sono insufficienti e possono determinare l'inammissibilità.
- L'affitto di ramo d'azienda o operazioni di trasferimento di beni, se non documentate e giustificate, possono essere valutati come distrazioni di beni ai fini della bancarotta fraudolenta; la mera circostanza dell'affitto non esclude automaticamente la responsabilità dell'amministratore.
- L'omessa tenuta delle scritture contabili integra la bancarotta documentale fraudolenta quando è dimostrato che l'omissione era funzionale a occultare distrazioni e a frodare i creditori; in tali casi non si applica la qualificazione di bancarotta semplice.
- Per impugnare con successo una valutazione di merito sulla ricostruzione patrimoniale è necessario indicare specifici errori di fatto o di diritto nella motivazione della Corte territoriale, fornendo elementi che permettano di rimettere in discussione la valutazione probatoria.
- La presentazione di un ricorso infondato o che omette il necessario confronto con la decisione impugnata può comportare non solo il rigetto per inammissibilità ma anche sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese e somme alla Cassa delle ammende).
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