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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8046/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bisesti era stato condannato dal Tribunale di Messina (sentenza 5/12/2023) per i reati richiamati negli artt. 217, comma 1, nn. 3) e 4), e 224 nn. 1) e 2), L.F. (fatto del 27/06/2018). Avverso la sentenza era stato proposto appello nell'interesse dell'imputato; la Corte d'appello di Messina ha dichiarato l'appello inammissibile per mancata allegazione, nell'atto di impugnazione, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione denunciava violazione degli artt. 581, comma 1-ter, e 591 cod. proc. pen., rilevando che l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore e che nell'incipit dell'atto di appello era indicato "Bisesti Franco ... ai fini del presente procedimento a Messina, in Via Risorgimento 206 presso lo studio del difensore di fiducia". Tuttavia la Corte di Cassazione non ha esaminato nel merito la contestazione formale dell'elezione di domicilio perché ha ritenuto il ricorso per cassazione tardivo rispetto al termine quinidicinale previsto per l'impugnazione delle ordinanze rese in camera di consiglio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per tardività: l'ordinanza di inammissibilità è stata pronunciata il 30/05/2024 e notificata al difensore il 31/05/2024; il termine di 15 giorni per proporre ricorso per cassazione è quindi scaduto il 15/06/2024, mentre il ricorso è stato depositato il 04/07/2024. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    La norma imponeva formalità relative alla dichiarazione o elezione di domicilio nell'atto di impugnazione; la Corte d'appello ha ritenuto assente tale dichiarazione e ha perciò dichiarato l'appello inammissibile.

  • art. 591, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

    "Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato. L'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione. Se l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza è notificata anche al difensore"

    Stabilisce la procedura di dichiarazione dell'inammissibilità, l'obbligo di notifica dell'ordinanza e la possibilità di ricorso per cassazione; chiarisce anche la notifica al difensore se l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato.

  • art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. b), cod. proc. pen.

    "1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è: a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio" e "2. I termini previsti dal comma 1 decorrono: a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio"

    Fissa il termine di 15 giorni per proporre impugnazione delle ordinanze pronunciate in camera di consiglio e stabilisce che il termine decorre dalla notificazione/avviso di deposito; è la base per la valutazione della tardività del ricorso per cassazione.

  • artt. 217, comma 1, nn. 3) e 4), e 224 nn. 1) e 2), L.F.

    Norme sostanziali in relazione alle quali Bisesti era stato condannato in primo grado; citate per indicare il contenuto della sentenza di condanna impugnata.

Massime di principio

  • Verificare sempre che l'atto di impugnazione rispetti tutte le formalità formali previste (in particolare la dichiarazione o l'elezione di domicilio quando richiesta dall'art. 581 o norme similari), perché la loro omissione può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando un'ordinanza viene pronunciata in camera di consiglio, il termine di 15 giorni per proporre ricorso decorre dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito; calcolare con precisione la decorrenza e pianificare il deposito entro il termine.
  • Se l'appello è dichiarato inammissibile con ordinanza, è possibile proporre ricorso per cassazione ma solo se tempestivo: la valutazione di ammissibilità del ricorso per cassazione include il rispetto dei termini di legge.
  • La presenza nell'incipit dell'atto di impugnazione di un riferimento al domicilio presso il difensore potrebbe non essere sufficiente se la norma richiede una specifica "dichiarazione" o "elezione" di domicilio secondo i requisiti formali: meglio inserire una formula esplicita e, se possibile, un atto separato o allegato che attesti l'elezione di domicilio.
  • Conservare e documentare con cura le prove di notificazione e del deposito (timbri, ricevute, annotazioni in calce) perché sono decisive per la verifica dei termini processuali.
  • Se si ritiene viziata la decisione di inammissibilità per un difetto formale dell'atto di impugnazione, valutare contestualmente la tempestività del ricorso per cassazione: anche un buon motivo sostanziale può essere incapace di produrre effetto se il rimedio è tardivo.

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