Cassazione Civile, Ordinanza n. 34512/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento di un ramo d'azienda nel settore sartoria, trucco e acconciatura da una società del gruppo Mediaset a una cessionaria. In sede di accordo di armonizzazione del 2010, i lavoratori trasferiti avrebbero conservato l'applicazione dell'accordo integrativo aziendale Mediaset e il "premio di risultato" sarebbe confluito nella retribuzione individuale come "superminimo non assorbibile" di euro 4.000 annui per il quinto livello. Nel 2015, dopo un nuovo assetto dell'appalto/subappalto e un accordo con alcune sigle sindacali, la società ha eliminato il superminimo per la quota corrispondente al vecchio premio e ha comunicato la disdetta dell'accordo di armonizzazione e dell'AIA Mediaset. Le lavoratrici hanno agito chiedendo il ripristino del superminimo non assorbibile, la restituzione delle somme trattenute tra maggio e settembre 2015, il riconoscimento dell'applicazione delle previsioni di miglior favore dell'AIA Mediaset e, per una di esse, anche differenze retributive relative al superminimo dal 2010 al 2015. Il ricorso per cassazione della società ha censurato: l'interpretazione dell'accordo del 2010 come fonte di un diritto individuale e non di un emolumento collettivo; la mancata considerazione del comportamento successivo delle parti; la lettura sistematica e secondo buona fede delle clausole; la qualificazione dell'accordo di armonizzazione come a tempo indeterminato; l'inefficacia della disdetta; l'ultrattività dell'AIA Mediaset; e la ritenuta irrilevanza dell'accordo collettivo del 2015 e del comportamento delle lavoratrici.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di una delle lavoratrici, per intervenuta conciliazione. Ha rigettato i primi quattro motivi di ricorso, ritenendo inammissibili le censure sull'interpretazione dell'accordo di armonizzazione perché dirette solo a ottenere una diversa lettura del testo e degli elementi probatori; ha confermato che il superminimo non assorbibile, come cristallizzato nei contratti individuali, non era aggredibile dalla successiva contrattazione collettiva. Ha però accolto, nei limiti indicati, i motivi dal quinto all'ottavo, censurando la sentenza d'appello nella parte in cui aveva ritenuto inefficace la disdetta dell'accordo di armonizzazione e aveva attribuito alla società l'obbligo di mantenere indefinitamente l'applicazione dell'AIA Mediaset. La Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla medesima Corte d'appello in diversa composizione, affinché rivaluti la disdetta alla luce del comportamento complessivo delle parti e del principio per cui l'eventuale mancanza di preavviso non comporta ultrattività sine die dell'accordo, ma semmai conseguenze risarcitorie. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
primo comma; secondo comma
L'interpretazione del contratto resta riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici, mentre non è consentita una mera contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti e delle clausole.
art. 1363 c.c.
Va interpretato il testo contrattuale nel suo insieme, ma la censura che mira solo a sostituire una diversa lettura del complesso negoziale è inammissibile in sede di legittimità.
art. 1366 c.c.
La buona fede è criterio ermeneutico del contratto, ma la sua violazione non può essere dedotta in cassazione come semplice dissenso sul risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito.
art. 1372 c.c.
Il contratto vincola le parti nei limiti della sua efficacia; la disdetta e il recesso incidono sul rapporto di durata secondo le regole proprie del negozio.
art. 1373 c.c.
Il recesso unilaterale è causa estintiva ordinaria dei rapporti di durata a tempo indeterminato; l'eventuale mancato preavviso non legittima di per sé l'ultrattività indefinita del rapporto.
art. 2077 c.c.
La regola di favore tra contratto collettivo e individuale non si applica automaticamente alla successione tra contratti collettivi; la conservazione di trattamenti migliorativi richiede una specifica recezione nel contratto individuale o una clausola collettiva di salvaguardia.
art. 2112 c.c.
In caso di cessione di ramo d'azienda si applica il contratto collettivo del cessionario, ma nel caso concreto la regola è derogata in melius dalla pattuizione individuale sul superminimo e dall'accordo di armonizzazione.
art. 1175 c.c.
Il comportamento delle parti deve essere valutato secondo correttezza, anche ai fini della disdetta di un accordo di durata.
art. 1375 c.c.
L'esecuzione e lo scioglimento del rapporto devono rispettare la buona fede; tuttavia l'eventuale violazione del preavviso non comporta, da sola, l'ultrattività sine die dell'accordo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La decisione è stata resa in camera di consiglio con il procedimento accelerato previsto dalla norma.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 47 L. 428/1990
L'accordo di armonizzazione del 2010 è stato concluso nell'ambito della procedura di consultazione prevista per il trasferimento d'azienda.
Massime di principio
- L'interpretazione degli accordi aziendali e degli atti di autonomia privata è un accertamento di merito: in cassazione non è consentito sostituire la propria lettura a quella ritenuta plausibile dal giudice di merito, salvo specifica violazione dei canoni ermeneutici.
- Un emolumento qualificato come superminimo non assorbibile può sottrarsi alla regola dell'assorbimento solo se la non assorbibilità risulti da un titolo autonomo e provato; in difetto, il lavoratore deve dimostrare la specifica pattuizione che lo rende intangibile.
- La successione tra contratti collettivi non comporta, di regola, l'incorporazione automatica nel contratto individuale delle clausole del contratto collettivo precedente né l'applicazione del criterio del trattamento più favorevole ex art. 2077 c.c. nei rapporti tra fonti collettive successive.
- Nei trasferimenti di ramo d'azienda, l'art. 2112 c.c. impone normalmente l'applicazione del contratto collettivo del cessionario, ma le parti possono regolare in melius il passaggio attraverso accordi di armonizzazione e clausole di conservazione di specifici trattamenti.
- Un accordo di durata a tempo indeterminato è soggetto a recesso unilaterale; l'eventuale difetto di preavviso può rilevare sul piano risarcitorio, ma non determina di per sé la prosecuzione indefinita dell'efficacia del contratto.
- La correttezza e la buona fede nella disdetta di un accordo vanno valutate considerando il comportamento complessivo delle parti prima e dopo la conclusione del negozio, non unicamente l'assenza di preavviso.
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